Art. 2 Finalita' ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, il funzionamento del Registro nazionale aiuti definendo le modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato, agli aiuti de minimis, e agli aiuti SIEG nonche' i criteri per l'interoperabilita' con i registri SIAN e SIPA e per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua, altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli propedeutici alla concessione ed erogazione degli aiuti, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.
Note all'art. 2: - Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.: «2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" contenente informazioni complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da tutte le autorita' dello Stato membro, il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.».