Art. 2 
 
                 Finalita' ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi  dell'articolo  52,
comma  6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e  successive
modificazioni,  il  funzionamento  del   Registro   nazionale   aiuti
definendo le modalita' operative per la raccolta, la  gestione  e  il
controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di Stato,
agli aiuti de minimis, e  agli  aiuti  SIEG  nonche'  i  criteri  per
l'interoperabilita' con i registri SIAN  e  SIPA  e  per  l'eventuale
interoperabilita' con le banche di dati in  materia  di  agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il presente regolamento individua,  altresi',
in conformita' con le pertinenti norme europee, i contenuti specifici
degli obblighi ai fini dell'effettuazione dei controlli  propedeutici
alla concessione  ed  erogazione  degli  aiuti,  nonche'  la  data  a
decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis  di
cui all'articolo 3,  comma  1,  lettera  c),  gia'  concessi  avviene
esclusivamente tramite il medesimo registro, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'articolo 6,  paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo del comma 6 dell'art. 52 della legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del paragrafo 2 dell'art.  6  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352.: 
              «2. Se  uno  Stato  membro  ha  istituito  un  registro
          centrale degli aiuti "de minimis"  contenente  informazioni
          complete su tutti gli aiuti "de minimis" concessi da  tutte
          le autorita' dello Stato membro, il paragrafo  1  cessa  di
          applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un
          periodo di tre esercizi finanziari.».