Art. 3 Informazioni del Registro nazionale aiuti 1. Il Registro nazionale aiuti contiene le informazioni, individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti: a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dei regolamenti della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla base dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad esclusione di quelli nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura; c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nonche' quelli previsti dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; d) gli aiuti de minimis SIEG; e) gli aiuti SIEG. 2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma 1, il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni: a) dati identificativi dell'Autorita' responsabile; b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto ad hoc, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, al titolo, alla base giuridica, alla dotazione finanziaria complessiva, alla tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonche' le ulteriori informazioni relative agli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 16; c) dati identificativi del Soggetto concedente ovvero dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2; d) dati identificativi del soggetto beneficiario dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al codice fiscale, alla denominazione, alla ragione sociale, alla sede legale e alla dimensione; e) dati identificativi del progetto o dell'attivita' per il quale e' concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento ad una breve descrizione del progetto o dell'attivita' finanziata, comprese le date di inizio e fine, al Codice unico di progetto (CUP), all'ubicazione del progetto, all'elenco dei costi del progetto e delle spese ammesse; f) dati identificativi dell'aiuto individuale, con particolare riferimento al Codice SANI ove dovuto, alla tipologia dell'aiuto, alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale e di equivalente sovvenzione. 3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale aiuti, indipendentemente dal settore economico di riferimento, contiene in un'apposita sezione i dati identificativi dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative agli aiuti nei settori agricoltura e pesca, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, continuano ad essere contenute nei registri SIAN e SIPA gia' esistenti per i predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale aiuti attraverso i criteri di integrazione e interoperabilita' di cui all'articolo 6.
Note all'art. 3: - Per il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalita' di applicazione dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 settembre 2015, n. L 248: «Art. 1 (Esenzioni per categoria). - 1. La Commissione puo', mediante regolamenti adottati secondo la procedura di cui all'art. 8 del presente regolamento e a norma dell'art. 107 TFUE, dichiarare che le seguenti categorie di aiuti sono compatibili con il mercato interno e non soggette all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, TFUE: a) gli aiuti a favore: i) delle piccole e medie imprese; ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; iii) della tutela dell'ambiente; iv) dell'occupazione e della formazione; v) della cultura e della conservazione del patrimonio; vi) della riparazione dei danni arrecati dalle calamita' naturali; vii) della riparazione dei danni arrecati da determinate condizioni meteorologiche avverse nel settore della pesca; viii) della silvicoltura; ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare non elencati nell'allegato I del TFUE; x) della conservazione delle risorse biologiche del mare e di acqua dolce; xi) dello sport; xii) dei residenti in regioni remote, per i trasporti, a condizione che tali aiuti abbiano carattere sociale e siano erogati senza discriminazioni determinate dall'identita' del vettore; xiii) di infrastrutture a banda larga di base, di misure individuali di piccola entita' per infrastrutture che riguardano reti di accesso di prossima generazione, di opere di ingegneria civile relative alla banda larga e di infrastrutture passive a banda larga, in aree in cui non esistono tali infrastrutture e dove e' improbabile che tali infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; xiv) di infrastrutture a sostegno degli obiettivi elencati ai punti da i) a xiii) e alla lettera b) del presente paragrafo e a sostegno di altri obiettivi di interesse comune, in particolare gli obiettivi della strategia Europa 2020; b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalita' regionale. 2. I regolamenti di cui al paragrafo 1 devono specificare per ciascuna categoria di aiuti: a) la finalita' dell'aiuto; b) le categorie di beneficiari; c) i massimali espressi in termini di intensita' dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi ammissibili o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto per i quali puo' essere difficile individuare con esattezza l'intensita' o l'ammontare dell'aiuto, in particolare gli strumenti di ingegneria finanziaria o gli investimenti in capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione a dette misure, fatta salva la qualifica delle misure interessate alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE; d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti; e) le condizioni del controllo di cui all'art. 3. 3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono in particolare: a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei casi di erogazione di singoli aiuti; b) escludere certi settori dal loro ambito di applicazione; c) subordinare ad ulteriori condizioni la compatibilita' dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti stessi.». - Il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 379; per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», si veda nelle note all'art. 2. - Per il testo vigente del comma 5 dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.