Art. 3 
 
              Informazioni del Registro nazionale aiuti 
 
  1.  Il  Registro  nazionale   aiuti   contiene   le   informazioni,
individuate al comma 2, relative alle seguenti tipologie di aiuti: 
    a) gli aiuti di Stato notificati alla Commissione europea a norma
dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, ad esclusione di quelli nel
settore  agricolo  e  forestale  e  nel   settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura; 
    b) gli aiuti di Stato esentati dall'obbligo di  notifica  di  cui
all'articolo 108, paragrafo 3, del  TFUE  ai  sensi  dei  regolamenti
della Commissione adottati per le esenzioni per categoria sulla  base
dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del  Consiglio  del
13 luglio 2015 e successive modificazioni, ad  esclusione  di  quelli
nel settore  agricolo  e  forestale  e  nel  settore  della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
    c) gli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE)  n.  1998/2006
della Commissione del 15 dicembre  2006  e  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013 della Commissione del  18  dicembre  2013,  nonche'  quelli
previsti  dalle  disposizioni   dell'Unione   europea   che   saranno
successivamente adottate nella medesima materia; 
    d) gli aiuti de minimis SIEG; 
    e) gli aiuti SIEG. 
  2. Con riferimento alle categorie di aiuti individuate al comma  1,
il Registro nazionale aiuti contiene le seguenti informazioni: 
    a) dati identificativi dell'Autorita' responsabile; 
    b) dati identificativi del regime di aiuti o dell'aiuto  ad  hoc,
con particolare riferimento al Codice SANI  ove  dovuto,  al  titolo,
alla base giuridica, alla  dotazione  finanziaria  complessiva,  alla
tipologia dell'aiuto e all'obiettivo perseguito, nonche' le ulteriori
informazioni  relative  agli   obblighi   di   trasparenza   di   cui
all'articolo 16; 
    c)  dati  identificativi  del  Soggetto  concedente  ovvero   dei
soggetti di cui all'articolo 10, comma 2; 
    d)  dati  identificativi  del  soggetto  beneficiario  dell'aiuto
individuale, con particolare  riferimento  al  codice  fiscale,  alla
denominazione,  alla  ragione  sociale,  alla  sede  legale  e   alla
dimensione; 
    e) dati identificativi del progetto o dell'attivita' per il quale
e' concesso l'aiuto individuale, con particolare riferimento  ad  una
breve descrizione del progetto o dell'attivita' finanziata,  comprese
le date di  inizio  e  fine,  al  Codice  unico  di  progetto  (CUP),
all'ubicazione del progetto, all'elenco  dei  costi  del  progetto  e
delle spese ammesse; 
    f) dati identificativi dell'aiuto  individuale,  con  particolare
riferimento al Codice SANI ove  dovuto,  alla  tipologia  dell'aiuto,
alla data di concessione, all'ammontare in termini di valore nominale
e di equivalente sovvenzione. 
  3. Oltre alle informazioni di cui al comma 2, il Registro nazionale
aiuti,  indipendentemente  dal  settore  economico  di   riferimento,
contiene in un'apposita sezione i dati  identificativi  dei  soggetti
tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di decisione di
recupero. 
  4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, le informazioni relative
agli aiuti nei settori agricoltura e pesca,  ai  sensi  dell'articolo
52, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  continuano  ad
essere contenute nei registri  SIAN  e  SIPA  gia'  esistenti  per  i
predetti settori e sono rese disponibili al Registro nazionale  aiuti
attraverso i criteri  di  integrazione  e  interoperabilita'  di  cui
all'articolo 6. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il  testo  del  paragrafo  3  dell'art.  108  del
          Trattato sul Funzionamento  dell'Unione  europea,  si  veda
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 del regolamento  (UE)
          n. 2015/1588 del Consiglio, del  13  luglio  2015,  recante
          modalita' di applicazione dell'art. 108  del  Trattato  sul
          funzionamento   dell'Unione   europea,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24  settembre  2015,
          n. L 248: 
              «Art. 1 (Esenzioni per categoria). - 1. La  Commissione
          puo', mediante regolamenti adottati secondo la procedura di
          cui all'art. 8 del presente regolamento e a norma dell'art.
          107 TFUE, dichiarare che le  seguenti  categorie  di  aiuti
          sono compatibili con il  mercato  interno  e  non  soggette
          all'obbligo di notifica di cui all'art. 108,  paragrafo  3,
          TFUE: 
                a) gli aiuti a favore: 
              i) delle piccole e medie imprese; 
              ii) della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; 
              iii) della tutela dell'ambiente; 
              iv) dell'occupazione e della formazione; 
              v) della cultura e della conservazione del patrimonio; 
              vi)  della  riparazione  dei   danni   arrecati   dalle
          calamita' naturali; 
              vii)  della   riparazione   dei   danni   arrecati   da
          determinate condizioni meteorologiche avverse  nel  settore
          della pesca; 
              viii) della silvicoltura; 
              ix) della promozione di prodotti nel settore alimentare
          non elencati nell'allegato I del TFUE; 
              x) della conservazione  delle  risorse  biologiche  del
          mare e di acqua dolce; 
              xi) dello sport; 
              xii) dei residenti in regioni remote, per i  trasporti,
          a condizione che tali aiuti  abbiano  carattere  sociale  e
          siano    erogati    senza    discriminazioni    determinate
          dall'identita' del vettore; 
              xiii) di infrastrutture  a  banda  larga  di  base,  di
          misure individuali di piccola  entita'  per  infrastrutture
          che riguardano reti di accesso di prossima generazione,  di
          opere di ingegneria civile relative alla banda larga  e  di
          infrastrutture passive a banda larga, in aree  in  cui  non
          esistono tali infrastrutture e dove e' improbabile che tali
          infrastrutture siano sviluppate nel prossimo futuro; 
              xiv)  di  infrastrutture  a  sostegno  degli  obiettivi
          elencati ai punti da i) a  xiii)  e  alla  lettera  b)  del
          presente paragrafo e  a  sostegno  di  altri  obiettivi  di
          interesse  comune,  in  particolare  gli  obiettivi   della
          strategia Europa 2020; 
                b) gli aiuti che rispettano la mappa approvata  dalla
          Commissione per  ciascuno  Stato  membro  per  l'erogazione
          degli aiuti a finalita' regionale. 
              2.  I  regolamenti  di  cui  al  paragrafo   1   devono
          specificare per ciascuna categoria di aiuti: 
              a) la finalita' dell'aiuto; 
              b) le categorie di beneficiari; 
              c)  i  massimali  espressi  in  termini  di  intensita'
          dell'aiuto in relazione ad un insieme di costi  ammissibili
          o in termini di importi massimi o, per taluni tipi di aiuto
          per i quali puo' essere difficile individuare con esattezza
          l'intensita' o l'ammontare dell'aiuto, in  particolare  gli
          strumenti di ingegneria finanziaria o gli  investimenti  in
          capitale di rischio o altri di natura simile, in termini di
          livelli massimi di sostegno statale a favore o in relazione
          a dette misure,  fatta  salva  la  qualifica  delle  misure
          interessate alla luce dell'art. 107, paragrafo 1, TFUE; 
              d) le condizioni relative al cumulo degli aiuti; 
              e) le condizioni del controllo di cui all'art. 3. 
              3. Inoltre, i regolamenti di cui al paragrafo 1 possono
          in particolare: 
              a) fissare massimali o altre condizioni per la notifica
          dei casi di erogazione di singoli aiuti; 
              b)  escludere  certi  settori  dal   loro   ambito   di
          applicazione; 
              c)   subordinare    ad    ulteriori    condizioni    la
          compatibilita' dell'aiuto esentato ai sensi dei regolamenti
          stessi.». 
              - Il regolamento (CE) n.  1998/2006  della  Commissione
          del  15  dicembre  2006  relativo  all'applicazione   degli
          articoli 87 e  88  del  trattato  agli  aiuti  d'importanza
          minore  («de  minimis»)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n.  L  379;
          per il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del
          18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2. 
              - Per il testo vigente del comma 5 dell'art.  52  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234, si  veda  nelle  note  alle
          premesse.