Art. 4 Accesso e conservazione delle informazioni 1. Il Registro nazionale aiuti e' realizzato in formato aperto secondo quanto previsto dall'articolo 68, comma 3, del Codice dell'Amministrazione Digitale. 2. L'accesso alle informazioni di cui al comma 1 e' assicurato senza restrizioni e senza necessita' di identificazione e autenticazione, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale. A tal fine il Soggetto concedente inserisce i dati nel Registro nazionale aiuti secondo modalita' che tutelino il predetto diritto, sulla base di indicazioni motivate da parte del soggetto beneficiario o di altro soggetto titolare di un interesse qualificato che comprovino la sussistenza del segreto. 3. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono conservati e resi accessibili per almeno dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. 4. Le informazioni e i dati presenti nel Registro nazionale aiuti sono resi disponibili alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 68 (Analisi comparativa delle soluzioni) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «3. Agli effetti del presente Codice si intende per: a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo i casi previsti dall'art. 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, e secondo le tariffe determinate con le modalita' di cui al medesimo articolo». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 52 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234: «4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.». - Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si veda nelle note alle premesse.