Art. 2 
 
Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari  e
contributivi nei territori colpiti da calamita' naturali 
 
  1. Nei confronti  delle  persone  fisiche,  che  alla  data  del  9
settembre 2017, avevano la residenza ovvero  la  sede  operativa  nel
territorio  dei  comuni  di  Livorno,  Rosignano   Marittimo   e   di
Collesalvetti (provincia di  Livorno)  sono  sospesi  i  termini  dei
versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da
cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,  nonche'
dagli atti previsti dall'articolo  29  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9  settembre  2017
ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso  di  quanto  gia'
versato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano,  altresi',  nei
confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede
legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma
1. 
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si  applica  alle  ritenute
che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In  caso
di impossibilita' dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i
versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti,   e'
applicabile  l'articolo  6,  comma  5,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 472. 
  4. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono
essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. 
  5.  Limitatamente  al  comune  di  Livorno,   la   sospensione   e'
subordinata   alla   richiesta   del   contribuente   che    dichiari
l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o
dell'azienda, ai  sensi  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con
trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente
competente. 
  6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno
2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione
dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma
1,  e'  istituito,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di  euro  per
l'anno 2017, da ripartire tra  i  predetti  comuni  con  decreto  del
Ministero dell'interno di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, entro quaranta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal  1°
ottobre 2018, l'Agenzia delle  entrate-Struttura  di  gestione  versa
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   una   quota   dell'imposta
municipale propria di spettanza dei singoli comuni  pari  alle  somme
assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente. 
  7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli adempimenti  e
i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei  premi
per l'assicurazione  obbligatoria,  sospesi  ai  sensi  del  presente
articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione
di sanzioni e interessi, anche  mediante  rateizzazione  fino  ad  un
massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere  dal  mese  di
maggio 2018.». 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  1,  comma  430,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro  per  l'anno
2018.