Art. 2 Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamita' naturali 1. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 9 settembre 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalvetti (provincia di Livorno) sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d'imposta. In caso di impossibilita' dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, e' applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 4. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. 5. Limitatamente al comune di Livorno, la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilita' della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli Uffici della Agenzia delle entrate territorialmente competente. 6. Al fine di compensare gli effetti finanziari negativi per l'anno 2017 a carico dei comuni di cui al comma 1, connessi alla sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari di cui al medesimo comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 8,1 milioni di euro per l'anno 2017, da ripartire tra i predetti comuni con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente alla ripresa dei versamenti dal 1° ottobre 2018, l'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione versa all'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei singoli comuni pari alle somme assegnate a favore di ciascun comune di cui al periodo precedente. 7. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018.». 8. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2018.