Art. 3 
 
                    Specificita' degli interventi 
 
  1. Ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 29 del Codice dei beni
culturali e  del  paesaggio,  ferma  restando  la  procedura  di  cui
all'articolo  12  del  medesimo  Codice,  gli  interventi  sui   beni
culturali sono inseriti nei documenti di  programmazione  dei  lavori
pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del  Codice  dei  contratti
pubblici e sono eseguiti secondo i tempi, le  priorita'  e  le  altre
indicazioni derivanti dal criterio della conservazione programmata. A
tal fine le stazioni appaltanti,  sulla  base  della  ricognizione  e
dello studio dei  beni  affidati  alla  loro  custodia,  redigono  un
documento sullo stato di  conservazione  del  singolo  bene,  tenendo
conto della pericolosita' territoriale e della vulnerabilita',  delle
risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione  e  nel  consuntivo
scientifico,  delle  attivita'  di  prevenzione  e  degli   eventuali
interventi  pregressi  di  manutenzione  e  restauro.  Per   i   beni
archeologici tale documento illustra anche i risultati delle indagini
diagnostiche. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 1, commi 3
          e 4, 29 e 12 del  citato  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42: 
              «Art. 1 (Principi). - (Omissis). 
              3. Lo Stato, le regioni, le  citta'  metropolitane,  le
          province  e   i   comuni   assicurano   e   sostengono   la
          conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono  la
          pubblica fruizione e la valorizzazione. 
              4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della
          loro attivita', assicurano la conservazione e  la  pubblica
          fruizione del loro patrimonio culturale.». 
              «Art. 29 (Conservazione). - (Omissis). 
              3. Per  manutenzione  si  intende  il  complesso  delle
          attivita' e degli interventi destinati al  controllo  delle
          condizioni   del   bene   culturale   e   al   mantenimento
          dell'integrita',     dell'efficienza      funzionale      e
          dell'identita' del bene e delle sue parti. 
              4. Per restauro si  intende  l'intervento  diretto  sul
          bene attraverso  un  complesso  di  operazioni  finalizzate
          all'integrita' materiale ed al recupero del bene  medesimo,
          alla  protezione  ed  alla  trasmissione  dei  suoi  valori
          culturali. Nel caso di beni  immobili  situati  nelle  zone
          dichiarate  a  rischio  sismico  in  base  alla   normativa
          vigente,   il   restauro    comprende    l'intervento    di
          miglioramento strutturale.». 
              «Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). -  1.  Le
          cose indicate all'art. 10, comma  1,  che  siano  opera  di
          autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad
          oltre settanta  anni,  sono  sottoposte  alle  disposizioni
          della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata
          la verifica di cui al comma 2. 
              2. I competenti organi del Ministero,  d'ufficio  o  su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano  la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o etnoantropologico nelle cose di cui  al  comma  1,  sulla
          base di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti  dal
          Ministero medesimo al fine  di  assicurare  uniformita'  di
          valutazione. 
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al comma 2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni  e  dalle
          relative   schede   descrittive.   I   criteri    per    la
          predisposizione degli elenchi, le  modalita'  di  redazione
          delle schede descrittive e di  trasmissione  di  elenchi  e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto con l'Agenzia del demanio e, per i  beni  immobili
          in uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con  il
          concerto della competente direzione generale dei  lavori  e
          del demanio. Il Ministero  fissa,  con  propri  decreti,  i
          criteri  e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e   la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione conoscitiva, da parte degli  altri  soggetti
          di cui al comma 1. 
              4. Qualora nelle cose sottoposte  a  verifica  non  sia
          stato riscontrato l'interesse di cui al comma  2,  le  cose
          medesime sono escluse dall'applicazione delle  disposizioni
          del presente Titolo. 
              5. Nel caso di verifica  con  esito  negativo  su  cose
          appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, la  scheda  contenente  i
          relativi dati e' trasmessa ai competenti  uffici  affinche'
          ne dispongano la  sdemanializzazione  qualora,  secondo  le
          valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
          altre ragioni di pubblico interesse. 
              6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5
          per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione  sono
          liberamente alienabili, ai fini del presente codice. 
              7. L'accertamento  dell'interesse  artistico,  storico,
          archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
          agli indirizzi generali di  cui  al  comma  2,  costituisce
          dichiarazione  ai  sensi  dell'art.  13  ed   il   relativo
          provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
          comma 2. I beni  restano  definitivamente  sottoposti  alle
          disposizioni del presente Titolo. 
              8. Le schede descrittive degli immobili  di  proprieta'
          dello  Stato  oggetto  di  verifica  con  esito   positivo,
          integrate  con  il  provvedimento  di  cui  al   comma   7,
          confluiscono in un archivio informatico, conservato  presso
          il Ministero e accessibile al Ministero e  all'Agenzia  del
          demanio,  per  finalita'  di  monitoraggio  del  patrimonio
          immobiliare  e  di  programmazione  degli   interventi   in
          funzione delle rispettive competenze istituzionali. 
              9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          alle cose di cui al comma 1 anche qualora  i  soggetti  cui
          esse appartengono mutino in qualunque modo la  loro  natura
          giuridica. 
              10. Il  procedimento  di  verifica  si  conclude  entro
          centoventi giorni dal ricevimento della richiesta.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art.  21,  comma  3,
          del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              «3. Il programma triennale  dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'art. 11, della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  i
          lavori da avviare nella prima annualita', per i quali  deve
          essere  riportata  l'indicazione   dei   mezzi   finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative progettuali, di cui  all'art.  23,  comma
          5.».