Art. 4 
 
                        Sorveglianza speciale 
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. L'esecuzione  della  sorveglianza  speciale  resta  sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto alla misura della
custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma  2,
il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere
dal giorno nel quale e' cessata la misura cautelare, con redazione di
verbale di sottoposizione agli obblighi. 
  2-ter.  L'esecuzione  della  sorveglianza  speciale  resta  sospesa
durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto a detenzione  per
espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione,  se
esso si e' protratto per almeno  due  anni,  il  tribunale  verifica,
anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha  esercitato  le
relative  funzioni  nel  corso   della   trattazione   camerale,   la
persistenza della pericolosita' sociale  dell'interessato,  assumendo
le necessarie informazioni presso l'amministrazione  penitenziaria  e
l'autorita' di pubblica  sicurezza,  nonche'  presso  gli  organi  di
polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica,  in  quanto
compatibile,  il   disposto   dell'articolo   7.   Se   persiste   la
pericolosita' sociale, il tribunale emette  decreto  con  cui  ordina
l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui  termine  di  durata
continua  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  il  decreto  stesso  e'
comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal  comma  2  del
presente articolo. Se invece la pericolosita' sociale e' cessata,  il
tribunale  emette  decreto  con  cui  revoca  il   provvedimento   di
applicazione della misura di prevenzione». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  citato
          decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14. (Decorrenza e cessazione  della  sorveglianza
          speciale).  -  1.  La  sorveglianza  speciale  comincia   a
          decorrere dal  giorno  in  cui  il  decreto  e'  comunicato
          all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine
          nel decreto stesso stabilito, se  il  sorvegliato  speciale
          non abbia, nel frattempo, commesso un reato. 
              2. Se nel corso del termine  stabilito  il  sorvegliato
          commette un reato  per  il  quale  riporti  successivamente
          condanna e la sorveglianza speciale non debba  cessare,  il
          tribunale verifica d'ufficio  se  la  commissione  di  tale
          reato   possa   costituire   indice    della    persistente
          pericolosita'  dell'agente;  in  tale   caso   il   termine
          ricomincia a decorrere dal giorno nel quale e' scontata  la
          pena. 
              2-bis. L'esecuzione della sorveglianza  speciale  resta
          sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto
          alla misura della custodia cautelare. In  tal  caso,  salvo
          quanto stabilito dal comma 2, il termine  di  durata  della
          misura di prevenzione continua a decorrere dal  giorno  nel
          quale e' cessata la  misura  cautelare,  con  redazione  di
          verbale di sottoposizione agli obblighi. 
              2-ter. L'esecuzione della sorveglianza  speciale  resta
          sospesa durante il tempo in cui l'interessato e' sottoposto
          a detenzione per espiazione di  pena.  Dopo  la  cessazione
          dello stato di detenzione, se  esso  si  e'  protratto  per
          almeno due anni, il tribunale  verifica,  anche  d'ufficio,
          sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative
          funzioni  nel  corso   della   trattazione   camerale,   la
          persistenza della pericolosita'  sociale  dell'interessato,
          assumendo     le     necessarie     informazioni     presso
          l'amministrazione penitenziaria e l'autorita'  di  pubblica
          sicurezza,   nonche'   presso   gli   organi   di   polizia
          giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto
          compatibile, il disposto dell'articolo 7.  Se  persiste  la
          pericolosita' sociale, il tribunale emette decreto con  cui
          ordina l'esecuzione della misura  di  prevenzione,  il  cui
          termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il
          decreto stesso e' comunicato all'interessato, salvo  quanto
          stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se  invece  la
          pericolosita'  sociale  e'  cessata,  il  tribunale  emette
          decreto con cui revoca  il  provvedimento  di  applicazione
          della misura di prevenzione».».