La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
           Disposizioni in materia di avvocati stabiliti. 
             Completo adeguamento alla direttiva 98/5/CE 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  2  febbraio
2001, n. 96, e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'iscrizione nella sezione speciale dell'albo indicato al comma
1 puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato
stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato
per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto
anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e
che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la
Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con
regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo
22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247». 
  2. Coloro che alla data di entrata in vigore della  presente  legge
sono iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui all'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.  96,  conservano
l'iscrizione. Possono altresi'  chiedere  di  essere  iscritti  nella
stessa sezione speciale coloro che alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge abbiano maturato i  requisiti  per  l'iscrizione
secondo la normativa vigente prima della medesima data. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (G.U.U.E.) 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 9 del decreto  legislativo  n.
          96/2001  (Attuazione  della  direttiva  98/5/CE   volta   a
          facilitare  l'esercizio  permanente  della  professione  di
          avvocato in uno Stato membro diverso da quello  in  cui  e'
          stata acquisita  la  qualifica  professionale),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2001, n.  79,  modificato
          dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art.  9.   Patrocinio   davanti   alle   giurisdizioni
          superiori. 
              1. Nei giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle
          altre  giurisdizioni  indicate  nell'articolo  4,   secondo
          comma,  del  regio  decreto-legge   n.   1578   del   1933,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 36 del  1934,
          e  successive  modificazioni,  l'avvocato  stabilito   puo'
          assumere il patrocinio se iscritto in una sezione  speciale
          dell'albo di cui all'art. 33  del  regio  decreto-legge  n.
          1578 del 1933, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          n. 36 del 1934, e successive modificazioni, ferma  restando
          l'intesa di cui  all'articolo  8,  commi  1  e  2,  con  un
          avvocato  abilitato   ad   esercitare   davanti   a   dette
          giurisdizioni. 
              2.  L'iscrizione  nella  sezione   speciale   dell'albo
          indicato al comma 1  puo'  essere  richiesta  al  Consiglio
          nazionale forense dall'avvocato stabilito che  dimostri  di
          aver esercitato la professione di avvocato per al-meno otto
          anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto  conto  anche
          dell'attivita'  professionale   eventualmente   svolta   in
          Italia,  e  che  successivamente   abbia   lodevolmente   e
          proficuamente    frequentato    la     Scuola     superiore
          dell'avvocatura, istituita e disciplinata  con  regolamento
          dal Consiglio nazionale fo-rense,  ai  sensi  dell'articolo
          22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.". 
              Il testo dell'articolo  22,  della  Legge  n.  247/2012
          (Nuova  disciplina   dell'ordinamento   della   professione
          forense.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  gennaio
          2013, n. 15, cosi' recita: 
              "Art. 22. Albo speciale per il patrocinio davanti  alle
          giurisdizioni superiori. 
              1. L'iscrizione nell'albo speciale  per  il  patrocinio
          davanti alle giurisdizioni superiori puo' essere  richiesta
          al  CNF  da  chi  sia  iscritto  in   un   albo   ordinario
          circondariale  da  almeno  cinque  anni  e  abbia  superato
          l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e
          dal regio decreto 9 luglio 1936, n.  1482,  al  quale  sono
          ammessi gli avvocati iscritti all'albo. 
              2. L'iscrizione puo' essere  richiesta  anche  da  chi,
          avendo maturato una anzianita' di  iscrizione  all'albo  di
          otto   anni,   successivamente   abbia    lodevolmente    e
          proficuamente    frequentato    la     Scuola     superiore
          dell'avvocatura, istituita e disciplinata  con  regolamento
          dal CNF. Il regolamento puo' prevedere specifici criteri  e
          modalita' di selezione per  l'accesso  e  per  la  verifica
          finale di idoneita'. La verifica  finale  di  idoneita'  e'
          eseguita da una commissione d'esame  designata  dal  CNF  e
          composta da suoi membri, avvocati, professori  universitari
          e magistrati addetti alla Corte di cassazione. 
              3. Coloro che alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge sono  iscritti  nell'albo  dei  patrocinanti
          davanti    alle    giurisdizioni    superiori    conservano
          l'iscrizione.   Allo   stesso   modo    possono    chiedere
          l'iscrizione coloro che alla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta
          iscrizione secondo la previgente normativa. 
              4. Possono altresi' chiedere  l'iscrizione  coloro  che
          maturino i requisiti secondo la previgente normativa  entro
          cinque anni dalla data di entrata in vigore della  presente
          legge. 
              5. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n.  1003,
          il quinto comma e' sostituito dal seguente: 
              «Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano  una
          media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale
          avendo riportato non meno di  sei  decimi  in  ciascuna  di
          esse».".