Art. 2
Disposizioni in materia di diritto d'autore. Completo adeguamento
alle diretive 2001/29/CE e 2004/48/CE
1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei
diritti, puo' ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi
della societa' dell'informazione di porre fine immediatamente alle
violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le
violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario
apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio
imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti.
2. L'Autorita' disciplina con proprio regolamento le modalita' con
le quali il provvedimento cautelare di cui al comma 1 e' adottato e
comunicato ai soggetti interessati, nonche' i soggetti legittimati a
proporre reclamo avverso il provvedimento medesimo, i termini entro
quali il reclamo deve essere proposto e la procedura attraverso la
quale e' adottata la decisione definitiva dell'Autorita'.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 l'Autorita' individua
misure idonee volte ad impedire la reiterazione di violazioni gia'
accertate dall'Autorita' medesima.
Note all'art. 2:
- Il testo dell'articolo 8 della Direttiva 2001/29/CE
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione),
e' pubblicato nella G.U.C.E. 22 giugno 2001, n. L 167.
- Il testo degli articoli 3 e 9 della Direttiva
2004/48/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale), e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile
2004, n. L 157).