Art. 2 
 
Obiettivi e articolazione  delle  attivita'  di  analisi  e  verifica
               dell'impatto, nonche' di consultazione 
 
  1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati,
concorrono alla qualita' del processo normativo,  dall'individuazione
dei fabbisogni e delle  priorita',  all'ideazione  degli  interventi,
alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un  approccio
circolare alla regolamentazione. 
  2. AIR,  VIR  e  consultazione  coadiuvano  le  scelte  dell'organo
politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono  alla  loro
trasparenza. 
  3.  Obiettivo  dell'AIR   e'   quello   di   offrire,   nel   corso
dell'istruttoria normativa, attraverso  un  percorso  trasparente  di
analisi, basato sull'evidenza empirica, un  supporto  informativo  in
merito all'opportunita' e  ai  contenuti  dell'intervento  normativo.
L'AIR e' riservata ad iniziative normative di  impatto  significativo
su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 
  4.  Nello  svolgimento  dell'AIR,  le   Amministrazioni   procedono
all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione
alternative,  inclusa  quella  di  non  intervento,  valutandone   la
fattibilita' e gli effetti previsti. 
  5. Obiettivo della VIR e' quello di fornire, attraverso un percorso
trasparente  di  valutazione,   un   supporto   informativo,   basato
sull'evidenza  empirica,  in   merito   alla   perdurante   utilita',
all'efficacia  e  all'efficienza  di   norme   vigenti   di   impatto
significativo su cittadini, imprese e pubbliche  amministrazioni,  al
fine di confermare o correggere  le  politiche  adottate,  proponendo
interventi di integrazione, modifica o abrogazione. 
  6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche
in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della  situazione
sociale ed economica attuale con  quella  esistente  all'epoca  della
formulazione delle norme,  nonche'  alla  valutazione  degli  effetti
rilevati in relazione a quelli attesi. 
  7. Per le attivita' di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti
delle   risorse    disponibili,    istituiscono    apposite    unita'
organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9,  della  legge
28 novembre 2005, n. 246, che  assicurino  un'adeguata  capacita'  di
acquisizione  di  dati  e  il  possesso   di   professionalita'   per
l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo  3,  inclusa
la  gestione  delle  fasi  di  consultazione   e   di   monitoraggio,
coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in  volta
oggetto  delle  iniziative   di   regolamentazione,   nonche'   altre
amministrazioni  ed  enti  pubblici  in  possesso   di   informazioni
rilevanti ai fini delle procedure valutative.  La  direttiva  di  cui
all'articolo 3, comma  1,  contiene  indicazioni  sull'organizzazione
delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni. 
  8. Competente a  svolgere  l'AIR  e  la  VIR  e'  l'Amministrazione
proponente il provvedimento normativo. Per  gli  atti  normativi  che
coinvolgono piu' Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in
comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5. 
  9. In materia  di  AIR,  di  VIR  e  delle  relative  attivita'  di
consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  seguito  DAGL,
verifica la qualita' dei processi valutativi e delle relazioni che li
rendicontano,  fornisce   supporto   metodologico   e   promuove   il
rafforzamento  delle  competenze  del  personale  e  delle  capacita'
istituzionali  delle  Amministrazioni,  e'  referente   unico   delle
Amministrazioni  per  i  rapporti  in  ambito  interno,   europeo   e
internazionale. 
  10. Per le attivita' di cui al comma  9,  il  DAGL  si  avvale  del
Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  ai
sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio  1999,  n.  144,  le  cui
valutazioni  sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Governo
contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 14, comma 9,  della  legge  28
          novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio  1999,
          n. 144, si veda nelle note alle premesse.