Art. 2 Obiettivi e articolazione delle attivita' di analisi e verifica dell'impatto, nonche' di consultazione 1. AIR, VIR e consultazione sono strumenti che, tra loro integrati, concorrono alla qualita' del processo normativo, dall'individuazione dei fabbisogni e delle priorita', all'ideazione degli interventi, alla loro attuazione, sino alla loro revisione, secondo un approccio circolare alla regolamentazione. 2. AIR, VIR e consultazione coadiuvano le scelte dell'organo politico di vertice dell'Amministrazione e contribuiscono alla loro trasparenza. 3. Obiettivo dell'AIR e' quello di offrire, nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi, basato sull'evidenza empirica, un supporto informativo in merito all'opportunita' e ai contenuti dell'intervento normativo. L'AIR e' riservata ad iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. 4. Nello svolgimento dell'AIR, le Amministrazioni procedono all'individuazione e alla comparazione di opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutandone la fattibilita' e gli effetti previsti. 5. Obiettivo della VIR e' quello di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilita', all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione. 6. Nello svolgimento della VIR, le Amministrazioni procedono, anche in assenza di una precedente AIR, alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonche' alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi. 7. Per le attivita' di AIR e di VIR, le Amministrazioni, nei limiti delle risorse disponibili, istituiscono apposite unita' organizzative, in attuazione dell'articolo 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che assicurino un'adeguata capacita' di acquisizione di dati e il possesso di professionalita' per l'applicazione dei metodi di analisi di cui all'articolo 3, inclusa la gestione delle fasi di consultazione e di monitoraggio, coinvolgendo le strutture competenti nelle materie di volta in volta oggetto delle iniziative di regolamentazione, nonche' altre amministrazioni ed enti pubblici in possesso di informazioni rilevanti ai fini delle procedure valutative. La direttiva di cui all'articolo 3, comma 1, contiene indicazioni sull'organizzazione delle funzioni di valutazione nelle Amministrazioni. 8. Competente a svolgere l'AIR e la VIR e' l'Amministrazione proponente il provvedimento normativo. Per gli atti normativi che coinvolgono piu' Amministrazioni, gli uffici competenti effettuano in comune l'AIR e la VIR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 12, comma 5. 9. In materia di AIR, di VIR e delle relative attivita' di consultazione, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito DAGL, verifica la qualita' dei processi valutativi e delle relazioni che li rendicontano, fornisce supporto metodologico e promuove il rafforzamento delle competenze del personale e delle capacita' istituzionali delle Amministrazioni, e' referente unico delle Amministrazioni per i rapporti in ambito interno, europeo e internazionale. 10. Per le attivita' di cui al comma 9, il DAGL si avvale del Nucleo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, le cui valutazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 14, comma 9, della legge 28 novembre 2005, n. 246, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note alle premesse.