Art. 2 
 
                        Normativa applicabile 
 
  1. Alle procedure di scelta del  contraente  e  all'esecuzione  dei
contratti si applicano  le  direttive  europee,  fatto  salvo  quanto
previsto dal presente regolamento. 
  2. Le  procedure  di  scelta  del  contraente  e  l'esecuzione  dei
contratti tengono conto dei  principi  fondamentali  del  codice,  in
particolare garantendo il rispetto dei principi di  cui  all'articolo
30, commi 1, 2 e 7, del codice. 
  3. I contratti si conformano alla normativa in materia  ambientale,
urbanistica, di tutela dei beni culturali e paesaggistici,  artistici
ed archeologici, in materia antisismica e di sicurezza del  Paese  in
cui deve  essere  eseguito  il  contratto.  I  lavori  all'estero  si
conformano inoltre alle disposizioni nazionali ed europee in  materia
di tutela ambientale, di salute e  di  sicurezza,  nei  limiti  della
compatibilita' con la normativa locale per i contratti da eseguire in
Stati non appartenenti all'Unione europea. 
  4. La sede estera applica,  in  quanto  compatibili  con  la  legge
applicabile all'esecuzione ai sensi del comma 6, i  principi  di  cui
all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, del codice e  verifica  la  corretta
applicazione delle disposizioni vigenti in loco in materia di diritti
fondamentali dei lavoratori, tenuto conto degli  standard  minimi  di
tutela internazionalmente accettati. 
  5. Per quanto non espressamente previsto nel presente  regolamento,
alle procedure di affidamento e alle altre  attivita'  amministrative
in materia di contratti si applicano  le  disposizioni  di  cui  alla
legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  6. La legge civile che regola la stipula del contratto e la fase di
esecuzione e' determinata secondo le  norme  applicabili  di  diritto
internazionale privato. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Il testo dell'articolo 30, commi 1, 2 e 7, del citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni).- 1. L'affidamento e
          l'esecuzione  di  appalti  di   opere,   lavori,   servizi,
          forniture e  concessioni,  ai  sensi  del  presente  codice
          garantisce la qualita' delle prestazioni e  si  svolge  nel
          rispetto   dei   principi   di   economicita',   efficacia,
          tempestivita' e correttezza. Nell'affidamento degli appalti
          e delle concessioni,  le  stazioni  appaltanti  rispettano,
          altresi',   i   principi   di   libera   concorrenza,   non
          discriminazione, trasparenza, proporzionalita', nonche'  di
          pubblicita' con le modalita' indicate nel presente  codice.
          Il principio di economicita' puo' essere  subordinato,  nei
          limiti in  cui  e'  espressamente  consentito  dalle  norme
          vigenti e dal presente codice,  ai  criteri,  previsti  nel
          bando, ispirati a esigenze  sociali,  nonche'  alla  tutela
          della salute, dell'ambiente,  del  patrimonio  culturale  e
          alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto
          di vista energetico. 
              2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun
          modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire
          o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici  o,
          nelle  procedure  di  aggiudicazione   delle   concessioni,
          compresa la stima del valore, taluni  lavori,  forniture  o
          servizi. - (Omissis). 
              7. I criteri di partecipazione alle gare devono  essere
          tali da non escludere le  microimprese,  le  piccole  e  le
          medie imprese.». 
              - Il testo dell'articolo 30, commi 4, 5 e 6 del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e' il seguente: 
                «Art.   30   (Principi   per    l'aggiudicazione    e
          l'esecuzione di appalti e concessioni). -(Omissis). 
              4.  Al  personale  impiegato  nei  lavori,  servizi   e
          forniture oggetto di  appalti  pubblici  e  concessioni  e'
          applicato il contratto collettivo nazionale e  territoriale
          in vigore per il settore e  per  la  zona  nella  quale  si
          eseguono  le  prestazioni   di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
          quelli il  cui  ambito  di  applicazione  sia  strettamente
          connesso  con  l'attivita'  oggetto  dell'appalto  o  della
          concessione   svolta   dall'impresa   anche   in    maniera
          prevalente. 
              5. In caso di inadempienza contributiva risultante  dal
          documento unico  di  regolarita'  contributiva  relativo  a
          personale dipendente dell'affidatario o del  subappaltatore
          o dei soggetti titolari di  subappalti  e  cottimi  di  cui
          all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del  contratto,
          la  stazione  appaltante  trattiene  dal   certificato   di
          pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per  il
          successivo versamento diretto  agli  enti  previdenziali  e
          assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 
              6. In caso di ritardo nel pagamento delle  retribuzioni
          dovute al personale di cui  al  comma  5,  il  responsabile
          unico del procedimento  invita  per  iscritto  il  soggetto
          inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a  provvedervi
          entro i successivi  quindici  giorni.  Ove  non  sia  stata
          contestata formalmente e motivatamente la fondatezza  della
          richiesta entro il termine  sopra  assegnato,  la  stazione
          appaltante paga anche  in  corso  d'opera  direttamente  ai
          lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
          importo dalle somme dovute  all'affidatario  del  contratto
          ovvero dalle somme dovute  al  subappaltatore  inadempiente
          nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai  sensi
          dell'articolo 105.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.