art. 1 (commi 901-1000)
  901. Con la convenzione di cui  al  comma  897,  sono  definite  le
azioni volte alla crescita dimensionale delle imprese,  tenuto  conto
anche degli indicatori economici di ciascuna regione, le modalita' di
selezione dei soggetti di cui ai commi 899 e 900, anche tenendo conto
della presenza di professionalita'  esperte  dedicate  esplicitamente
alle  finalita'  di  cui  al  comma  897,  e  i  livelli  minimi   di
investimento da parte di soggetti terzi, pubblici o privati, al  fine
di assicurare che vengano attivate risorse  private  in  misura  pari
almeno a quelle dedicate dal Fondo. La convenzione definisce altresi'
le modalita' e i termini di operativita' del Fondo, il riconoscimento
all'Agenzia degli oneri sostenuti nella  gestione  della  misura,  le
modalita' di contribuzione dei soggetti terzi e i relativi criteri di
computo della  contribuzione,  i  contenuti  e  la  tempistica  delle
attivita' di  monitoraggio  e  controllo,  nonche'  le  modalita'  di
restituzione delle somme rivenienti dai rimborsi e dai proventi degli
investimenti diretti e degli OICR  chiusi  ovvero  dalla  cessione  o
liquidazione delle quote o azioni degli stessi. La  convenzione  puo'
essere periodicamente aggiornata anche in relazione  all'analisi  dei
risultati monitorati con le modalita' di cui al comma 902. 
  902.  L'Agenzia  fornisce  periodicamente,  e  con  cadenza  almeno
semestrale, alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i  dati  in
merito  all'impiego  delle  risorse,  evidenziando  le  tipologie  di
attivita' esercitate dalle imprese che sono state  interessate  dalla
misura, la loro crescita dimensionale in termini di  fatturato  e  di
occupazione derivante dall'apporto  di  capitale  nonche'  la  misura
dell'apporto di capitale privato attivato. 
  903.  Le  risorse  di  cui  al  comma  897  sono   gestite,   nella
contabilita'   speciale   intestata   all'Agenzia,   assicurando   la
tracciabilita'   delle   relative   operazioni   mediante    adeguata
codificazione, nel rispetto della normativa  europea  applicabile.  I
commi da 897 al presente comma entrano in  vigore  il  giorno  stesso
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  904. All'articolo 21, comma 10, primo periodo, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e posto in  liquidazione.  »
sono  aggiunte  le  seguenti:  «  Il   commissario   liquidatore   e'
autorizzato, al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per
snellire il contenzioso in essere, a  stipulare  accordi  transattivi
anche  per  le  situazioni  creditorie  e  debitorie  in   corso   di
accertamento. Le transazioni di  cui  al  periodo  precedente  devono
concludersi entro il 31 marzo 2018. Nei  successivi  sessanta  giorni
dalla predetta data il commissario predispone comunque la  situazione
patrimoniale del soppresso Ente riferita alla data del 31 marzo  2018
». 
  905. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  «  Le  funzioni
del soppresso Ente con le relative risorse, umane e strumentali, sono
trasferite dal 30 giugno 2018 alla societa' costituita dallo Stato  e
partecipata, ai sensi dell'articolo 9  del  testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  19  agosto  2016,   n.   175,   dal   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  e  sottoposta  alla  vigilanza  del
Dipartimento delegato all'Autorita'  politica  per  le  politiche  di
coesione e  per  il  Mezzogiorno  e  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali. Alla societa' possono partecipare le
regioni Basilicata, Campania e Puglia, garantendo  a  queste  ultime,
nell'atto  costitutivo,   la   rappresentanza   in   relazione   alla
disponibilita' delle risorse idriche  che  alimentano  il  sistema  e
tenendo  conto  della  presenza  sul   territorio   regionale   delle
infrastrutture di captazione e grande adduzione. Lo  statuto  prevede
la possibilita'  per  le  predette  regioni  di  conferire  ulteriori
infrastrutture di approvvigionamento dei sistemi idrici alimentate da
trasferimenti di acqua tra regioni diverse, nonche' di conferire,  in
tutto o in parte, partecipazioni al capitale di  societa'  attive  in
settori o servizi idrici correlati, nonche' per le ulteriori  regioni
interessate  ai  trasferimenti  idrici  tra  regioni  del   distretto
idrografico dell'Appennino Meridionale, di partecipare alla  societa'
di cui al presente comma. La costituita  societa'  e  il  commissario
liquidatore accertano entro il  30  giugno  2018,  sulla  base  della
situazione  patrimoniale   predisposta   dal   medesimo   commissario
liquidatore,  attivita'  e  passivita'  eventualmente  residue  dalla
liquidazione, che  sono  trasferite  alla  Societa'  nei  limiti  del
mantenimento dell'equilibrio economico,  patrimoniale  e  finanziario
della  stessa.  La  tariffa  idrica  da  applicare  agli  utenti  del
costituito soggetto e' determinata dall'Autorita' di regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo a  quanto  stabilito  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  20  luglio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231  del  3  ottobre  2012  ».
All'onere derivante dalla  costituzione  della  societa'  di  cui  al
presente comma, pari  a  200.000  euro,  si  provvede,  tenuto  conto
dell'ambito territoriale di attivita', nell'anno 2018, a valere sulle
risorse del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione,  programmazione
2014-2020. 
  906. All'articolo 21 del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis. Ai fini dell'applicazione della normativa  in  materia  di
affidamento  del  servizio  idrico  integrato,   l'affidamento   alla
societa' di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto  legislativo  11
maggio 1999, n. 141, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021 ». 
  907. Al comma 2-bis dell'articolo  6  del  decreto-legge  29  marzo
2004, n. 80, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2004, n. 140, le parole: « del comune di Campomarino  (Campobasso)  e
del Comune di San Salvo (Chieti) » sono sostituite dalle seguenti:  «
dei comuni di Campomarino e di Termoli (Campobasso) e del  comune  di
San Salvo (Chieti) ». 
  908. Fermi restando l'impegno di spesa assunto e i  tempi  previsti
per  l'esecuzione  degli  interventi,   finanziati   dalla   gestione
commissariale dell'ex Agenzia per la promozione  e  lo  sviluppo  del
Mezzogiorno,  cessata  ai  sensi  dell'articolo  6,  comma   1,   del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n.  91,  in  favore  di  piccole  e  medie
imprese attive nel settore della produzione di prodotti  agricoli  di
qualita', assegnati a organismi associativi di  produttori  ai  sensi
dell'articolo  1-ter,  comma  2,  lettera  c),  del  decreto-legge  9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, e dell'articolo 16-bis  del  decreto-legge  1°
luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, e non formalmente gia' definiti alla data del 30
giugno 2017, e' prorogato d'ufficio al 30 giugno 2018 il termine  per
la presentazione  o  per  l'esame  da  parte  dei  competenti  uffici
ministeriali della  documentazione  di  spesa  relativa  ai  suddetti
finanziamenti. Alla data di cui al precedente  periodo  e'  demandata
altresi' ogni verifica sulla congruita' e  legittimita'  della  spesa
certificata. 
  909. Al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1: 
  1) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « dall'Agenzia  delle
entrate » sono inserite le seguenti: « anche per  l'acquisizione  dei
dati fiscalmente rilevanti » e dopo la parola:  «  residenti  »  sono
inserite le seguenti: « o stabiliti »; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Al fine di razionalizzare il  procedimento  di  fatturazione  e
registrazione, per le cessioni di beni e le  prestazioni  di  servizi
effettuate tra  soggetti  residenti,  stabiliti  o  identificati  nel
territorio dello Stato, e per le  relative  variazioni,  sono  emesse
esclusivamente  fatture  elettroniche  utilizzando  il   Sistema   di
Interscambio e secondo il formato di cui al comma  2.  Gli  operatori
economici possono avvalersi, attraverso  accordi  tra  le  parti,  di
intermediari  per  la  trasmissione  delle  fatture  elettroniche  al
Sistema  di  Interscambio,  ferme  restando  le  responsabilita'  del
soggetto che effettua la cessione  del  bene  o  la  prestazione  del
servizio. Con il medesimo decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
potranno  essere  individuati   ulteriori   formati   della   fattura
elettronica basati  su  standard  o  norme  riconosciuti  nell'ambito
dell'Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei
consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai  servizi
telematici  dell'Agenzia  delle  entrate;  una  copia  della  fattura
elettronica ovvero in formato analogico sara'  messa  a  disposizione
direttamente da chi emette  la  fattura.  E'  comunque  facolta'  dei
consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato  analogico
della fattura. Sono esonerati dalle predette  disposizionii  soggetti
passivi che rientrano nel cosiddetto "regime  di  vantaggio"  di  cui
all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
quelli che applicano il regime forfettario  di  cui  all'articolo  1,
commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 »; 
      4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «  3-bis.  I  soggetti  passivi  di  cui  al  comma  3  trasmettono
telematicamente  all'Agenzia  delle  entrate  i  dati  relativi  alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate
e ricevute verso e da soggetti non  stabiliti  nel  territorio  dello
Stato, salvo quelle  per  le  quali  e'  stata  emessa  una  bolletta
doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute  fatture
elettroniche  secondo  le  modalita'  indicate  nel   comma   3.   La
trasmissione telematica e' effettuata entro l'ultimo giorno del  mese
successivo a quello della data del documento emesso ovvero  a  quello
della data di ricezione del documento comprovante l'operazione »; 
      5) il comma 4 e' abrogato; 
  6) al comma 5, le parole: « del  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dei commi 3 e 3-bis »; 
  7) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  « 6. In caso di emissione di  fattura,  tra  soggetti  residenti  o
stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle
previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano
le sanzioni previste  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471. Il  cessionario  e  il  committente,  per  non
incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, devono adempiere agli  obblighi
documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio. In caso
di omissione della trasmissione di  cui  al  comma  3-bis  ovvero  di
trasmissione di dati incompleti o inesatti, si applica la sanzione di
cui all'articolo 11,  comma  2-quater,  del  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 471 »; 
      8) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  17  giugno  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del  26  giugno  2014,  si
intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche  nonche'  per
tutti i documenti informatici  trasmessi  attraverso  il  Sistema  di
Interscambio di  cui  all'articolo  1,  comma  211,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia  delle  entrate.  I
tempi e le modalita' di  applicazione  della  presente  disposizione,
anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del citato
decreto ministeriale 17 giugno  2014,  sono  stabiliti  con  apposito
provvedimento  del  direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli
sono altresi' stabilite le modalita' di conservazione degli scontrini
delle giocate dei giochi pubblici  autorizzati,  secondo  criteri  di
semplificazione e  attenuazione  degli  oneri  di  gestione  per  gli
operatori interessati e per l'amministrazione, anche con  il  ricorso
ad adeguati strumenti tecnologici,  ferme  restando  le  esigenze  di
controllo dell'amministrazione finanziaria. 
  6-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
sono emanate le ulteriori disposizioni  necessarie  per  l'attuazione
del presente articolo»; 
    b) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «  1-bis.  A  decorrere  dal  1º  luglio  2018,  la  memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica dei dati  dei  corrispettivi
di cui al comma 1 sono obbligatorie con riferimento alle cessioni  di
benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati  come  carburanti
per  motori.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli,  sentito  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,   sono
definiti,   anche   al   fine   di   semplificare   gli   adempimenti
amministrativi dei contribuenti, le informazioni da  trasmettere,  le
regole tecniche, i  termini  per  la  trasmissione  telematica  e  le
modalita' con cui garantire  la  sicurezza  e  l'inalterabilita'  dei
dati. Con il medesimo provvedimento possono essere definiti modalita'
e termini graduali per l'adempimento dell'obbligo  di  memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica  dei  dati  dei  corrispettivi,
anche in considerazione del grado di automazione  degli  impianti  di
distribuzione di carburanti »; 
    c) l'articolo3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Incentivi per la tracciabilita' dei pagamenti).  -  1.  Il
termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine
di decadenza di cui all'articolo 43, primo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  sono  ridotti
di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti  passivi  di
cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle  finanze,  la  tracciabilita'  dei
pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di  ammontare
superiore a euro 500. La riduzione non si applica, in ogni  caso,  ai
soggetti che effettuano anche operazioni di cui all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
salvo che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo  2,  comma
1, del presente decreto »; 
    d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  4  (Semplificazioni  amministrative  e  contabili).   -   1.
Nell'ambito di un programma di assistenza on  line  basato  sui  dati
delle operazioni acquisiti con  le  fatture  elettroniche  e  con  le
comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonche' sui dati  dei
corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA
esercenti arti e professioni e alle  imprese  ammesse  al  regime  di
contabilita' semplificata di cui  all'articolo  18  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  compresi
coloro che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1,
l'Agenzia delle entrate mette a disposizione: 
  a) gli elementi informativi necessari per  la  predisposizione  dei
prospetti di liquidazione periodica dell'IVA; 
  b) una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e  di  dichiarazione
dei redditi, con  i  relativi  prospetti  riepilogativi  dei  calcoli
effettuati; 
  c) le bozze dei modelli F24 di  versamento  recanti  gli  ammontari
delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso. 
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono degli elementi
messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, viene meno l'obbligo
di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
emanate le disposizioni  necessarie  per  l'attuazione  del  presente
articolo »; 
    e) l'articolo 5 e' abrogato; 
    f) all'articolo 7, comma 1, le parole: « resta valida fino al  31
dicembre 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « resta  valida  fino
al 31 dicembre 2018 ». 
  910. A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti
corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di
essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei  seguenti
mezzi: 
  a) bonifico sul conto identificato dal  codice  IBAN  indicato  dal
lavoratore; 
  b) strumenti di pagamento elettronico; 
  c) pagamento in contanti presso lo  sportello  bancario  o  postale
dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di  tesoreria
con mandato di pagamento; 
  d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o,
in  caso  di  suo  comprovato  impedimento,  a   un   suo   delegato.
L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a  ricevere  il
pagamento e' il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta
o collaterale, del lavoratore, purche' di eta' non inferiore a sedici
anni. 
  911. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere  la
retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore,
qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. 
  912. Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni
rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo  2094  del  codice
civile,  indipendentemente  dalle  modalita'  di  svolgimento   della
prestazione e dalla durata del rapporto,  nonche'  ogni  rapporto  di
lavoro  originato  da  contratti  di  collaborazione   coordinata   e
continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi  forma
dalle cooperative con i propri soci ai sensi  della  legge  3  aprile
2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla  busta  paga  non
costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. 
  913. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano  ai
rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, ne'  a  quelli
comunque  rientranti  nell'ambito  di  applicazione   dei   contratti
collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici,
stipulati  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative  a  livello  nazionale.  Al  datore   di   lavoro   o
committente che viola l'obbligo di cui al comma  910  si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento  di  una
somma da 1.000 euro a 5.000 euro. 
  914. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge il Governo stipula con le associazioni sindacali dei lavoratori
e  dei  datori  di  lavoro  maggiormente  rappresentative  a  livello
nazionale, con l'Associazione bancaria italiana  e  con  la  societa'
Poste italiane Spa una convenzione con la quale sono individuati  gli
strumenti di comunicazione idonei a promuovere  la  conoscenza  e  la
corretta attuazione delle disposizioni di cui ai  commi  910,  911  e
912. Gli obblighi di cui ai commi  910,  911  e  912  e  le  relative
sanzioni  si  applicano  a  decorrere  dal   centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  in  collaborazione  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   predispone   campagne
informative,  avvalendosi  dei  principali  mezzi  di  comunicazione,
nonche' degli organi di comunicazione  e  di  stampa  e  di  soggetti
privati.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 100.000  euro  per  l'anno
2018. 
  915. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 2-ter e' aggiunto il seguente: 
  « 2-quater. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati  delle
operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma  3-bis,  del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127,  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 2 per  ciascuna  fattura,  comunque  entro  il
limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.  La  sanzione  e'
ridotta alla meta', entro il  limite  massimo  di  euro  500,  se  la
trasmissione e' effettuata entro i quindici  giorni  successivi  alla
scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente,  ovvero  se,  nel
medesimo termine, e' effettuata la trasmissione  corretta  dei  dati.
Non si applica l'articolo 12  del  decreto  legislativo  18  dicembre
1997, n. 472 ». 
  916. Le disposizioni di cui ai commi da 909 a 928 si applicano alle
fatture emesse a partire dal  1º  gennaio  2019.  A  decorrere  dalla
medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
abrogato. 
  917. Fermo restando quanto previsto al comma 916,  le  disposizioni
dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal
1º luglio 2018 relative a: 
  a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati
come carburanti per motori; 
  b) prestazioni rese  da  soggetti  subappaltatori  e  subcontraenti
della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto  di
lavori,  servizi  o  forniture   stipulato   con   un'amministrazione
pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera  delle  imprese
si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a
qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche  con
noli e forniture di beni  e  prestazioni  di  servizi,  ivi  compresi
quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei  relativi
contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi
della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG  di  cui
all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
riportati nelle fatture emesse dall'impresa  capofila  nei  confronti
dell'amministrazione pubblica. 
  918. Le informazioni disponibili per effetto di quanto previsto dal
comma 917 sono utilizzate dall'Agenzia  delle  entrate,  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della  guardia  di  finanza  e
dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi
compiti istituzionali. 
  919. Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e  le
frodi nel  settore  della  commercializzazione  e  distribuzione  dei
carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attivita'  e  delle
risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle entrate
e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e
2020, e'  pianificata  l'esecuzione  di  un  piano  straordinario  di
controlli, finalizzato all'emersione di  basi  imponibili  e  imposte
sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze  desunti
dalle informazioni presenti  nel  sistema  informativo  dell'anagrafe
tributaria, del coordinato utilizzo  dei  dati  archiviati  ai  sensi
dell'articolo  11  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
nonche' dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori  e
in particolare di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 32,  primo
comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma, numero 7),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
  920. All'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « Gli acquisti di  carburante  per  autotrazione  effettuati
presso gli impianti stradali di distribuzione da  parte  di  soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto  devono  essere  documentati
con la fattura elettronica ». 
  921. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,  n.  696,
dopo le parole: « di carburanti e  lubrificanti  per  autotrazione  »
sono aggiunte le seguenti: « nei confronti di clienti che  acquistano
al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione ». 
  922. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le spese per carburante per  autotrazione  sono  deducibili
nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente  mediante
carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da
operatori finanziari soggetti all'obbligo di  comunicazione  previsto
dall'articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 ». 
  923. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «L'avvenuta effettuazione  dell'operazione
deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di
debito o carte prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605, o da altro  mezzo  ritenuto  parimenti  idoneo  individuato  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ». 
  924. Agli esercenti di  impianti  di  distribuzione  di  carburante
spetta un credito d'imposta pari al 50 per  cento  del  totale  delle
commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a  partire  dal
1° luglio 2018, tramite sistemi  di  pagamento  elettronico  mediante
carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma,  del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605.  Le
disposizioni del presente  comma  si  applicano  nel  rispetto  delle
condizioni e dei limiti di cui al  regolamento  (UE)  n.  1407/  2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti « de minimis ». 
  925. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  924  e'  utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo  d'imposta
successivo a quello di maturazione. 
  926. Sono abrogati: 
  a) l'articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31; 
  b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 444; 
  c) l'articolo 12  del  decreto-legge  30  dicembre  1997,  n.  457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
  d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999. 
  927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926  si  applicano  a
partire dal 1° luglio 2018. 
  928. Al fine di garantire  la  disponibilita'  di  professionalita'
necessarie a  supportare  il  piano  di  innovazione  tecnologica  da
realizzare  per  l'incremento  e  il  potenziamento   del   contrasto
all'evasione e all'elusione fiscale ed il  monitoraggio  della  spesa
pubblica, alla  societa'  di  cui  all'articolo  83,  comma  15,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  alla  Societa'  di   cui
all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, non  si
applicano le disposizioni inerenti a vincoli e  limiti  assunzionali,
di incentivazione all'esodo del personale e di gestione del  rapporto
di lavoro, ivi compresi quelli previsti dal testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  175,  nel  rispetto  delle
direttive  del  controllo  analogo  esercitato   dall'Amministrazione
finanziaria. Resta fermo il concorso della Societa' agli obiettivi di
finanza pubblica ai sensi della normativa vigente. 
  929. All'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 12, dopo le parole:  «  affidabilita'  fiscale  »  sono
inserite  le  seguenti:  «  ,  la  revisione  e   reingegnerizzazione
integrata  dei  processi   fiscali   e   delle   connesse   procedure
informatiche, da  realizzare  in  collaborazione  con  le  competenti
Agenzie   fiscali,   con   l'obiettivo   della   semplificazione    e
dell'efficientamento dei processi, »; 
  b) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: 
  « 12-bis. Per la  revisione  e  reingegnerizzazione  integrata  dei
processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di  cui  al
comma 12, e' sentita una apposita commissione di esperti che  esprime
il proprio parere non  vincolante  in  merito  alla  idoneita'  delle
soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati.  La  commissione
e' istituita con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
ed e' composta da esperti, designati dallo  stesso  Ministro,  tenuto
anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, del Corpo della
guardia di finanza, della SOGEI  SpA,  nonche'  delle  organizzazioni
economiche  di  categoria,  degli  ordini   professionali   e   delle
associazioni di software. I componenti della commissione  partecipano
alle sue attivita' a titolo gratuito  e  senza  diritto  al  rimborso
delle spese eventualmente sostenute. 
  12-ter. La commissione consultiva di cui al comma  12-bis  esprime,
entro il 30  novembre  2018,  un  parere  in  merito  alle  soluzioni
riguardanti  la  revisione  e  reingegnerizzazione  delle   procedure
informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica
IVA ». 
  930.  Al  comma  15,  ultimo  periodo,  dell'articolo   9-bis   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017,  n.  96,  dopo  le  parole:  «  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  »  sono  inserite  le  seguenti:  «
-Dipartimento del tesoro ». 
  931. Al fine di assicurare a tutti i  contribuenti  un  trattamento
fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e
degli intermediari, gli indici sintetici  di  affidabilita'  fiscale,
previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
2018. 
  932. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per  gli
anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo  21  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del  16  settembre  di
cui al comma 1 dello stesso articolo 21 e' fissato al 30 settembre  e
il termine per la presentazione delle  dichiarazioni  in  materia  di
imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attivita' produttive
dei soggetti indicati nell'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  in
scadenza al 30 settembre, e' fissato al 31 ottobre. 
  933.  All'articolo  4  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun  anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31  ottobre  di  ciascun
anno »; 
  b) al comma 4-bis, le parole: « entro il 31 luglio di ciascun  anno
» sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31  ottobre  di  ciascun
anno »; 
  c) al comma 6-quinquies: 
  1)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  «   La
trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui  al  comma
6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti  o  non  dichiarabili
mediante la dichiarazione precompilata  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, puo' avvenire entro  il
termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti  d'imposta
di cui al comma 1»; 
  2) all'ultimo periodo, le  parole:  «  entro  sessanta  giorni  dal
termine previsto nel primo periodo » sono sostituite dalle  seguenti:
« entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo  e  nel  terzo
periodo, ». 
  934. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: « il 7 luglio »
sono sostituite dalle seguenti: « il 23 luglio »; 
  b) all'articolo 16, comma 1: 
  1) alla lettera a), le parole: « , entro il  7  luglio  di  ciascun
anno» sono soppresse; 
  2) alla lettera b), le parole: « e comunque entro  il  7  luglio  »
sono soppresse; 
  3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) trasmettere in via telematica all'Agenzia  delle  entrate  le
dichiarazioni predisposte »; 
    c) all'articolo 16, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 1-bis. I  CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative  di  cui  all'articolo  14,  concludono  le
attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro: 
  a) il 29 giugno di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente entro il 22 giugno; 
  b) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal
contribuente dal 23 al 30 giugno; 
  c) il 23 luglio di ciascun anno, per  le  dichiarazioni  presentate
dal contribuente dal 1° al 23 luglio »; 
  d) all'articolo 16, comma 2, le parole: «  le  comunicazioni  e  le
consegne di cui  alle  lettere  a)  e  b)  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « le comunicazioni, le consegne e le  trasmissioni  di  cui
alle lettere a), b) e c) ». 
  935. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo  18  dicembre
1997, n. 471, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «  In  caso
di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella  effettiva,
erroneamente assolta dal cedente  o  prestatore,  fermo  restando  il
diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi  degli
articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente e' punito
con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e  10.000  euro.
La restituzione dell'imposta e' esclusa  qualora  il  versamento  sia
avvenuto in un contesto di frode fiscale ». 
  936.  Al  fine  di  contrastare  l'evasione  fiscale  e   agevolare
l'accertamento e la riscossione da parte dell'Agenzia delle  entrate,
mediante il potenziamento del  sistema  di  vigilanza  nei  confronti
delle societa' cooperative e delle sanzioni per il  mancato  rispetto
del carattere mutualistico prevalente: 
    a) all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  2638,  secondo
comma, del codice civile, gli enti  cooperativi  che  si  sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano  finalita'  mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le  cooperative,
dall'albo  nazionale  degli   enti   cooperativi.   Si   applica   il
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2545-septiesdecies del codice  civile  e  dell'articolo
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione  del  patrimonio
ai sensi dell'articolo 2514, primo  comma,  lettera  d),  del  codice
civile »; 
      2) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  « 5-bis. Agli enti cooperativi che  non  ottemperino  alla  diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo  ovvero  non
ottemperino agli  obblighi  previsti  dall'articolo  2545-octies  del
codice civile e' applicata una maggiorazione del contributo  biennale
pari a tre volte l'importo dovuto. Le  procedure  per  l'applicazione
della maggiorazione del contributo  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico »; 
      3) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  « 5-ter. Lo scioglimento di  un  ente  cooperativo  e'  comunicato,
entro  trenta  giorni,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico
all'Agenzia  delle   entrate,   anche   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175 »; 
    b) all'articolo 2542 del codice civile, dopo il  primo  comma  e'
inserito il seguente: 
  «L'amministrazione  della  societa'  e'  affidata  ad   un   organo
collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle  cooperative  di  cui
all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista
dall'articolo 2383, secondo comma »; 
    c)  all'articolo  2545-sexiesdecies  del   codice   civile   sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma, le parole: «  irregolare  funzionamento  »  sono
sostituite dalle seguenti: « gravi irregolarita' di  funzionamento  o
fondati indizi di crisi »; 
  2) al terzo comma, le parole: « di cui ai commi precedenti  »  sono
sostituite dalle parole: « di cui al quarto comma »; 
  3) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  « Laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili
di specifico adempimento, l'autorita' di vigilanza,  previa  diffida,
puo'  nominare  un  commissario,  anche  nella  persona  del   legale
rappresentante  o  di  un   componente   dell'organo   di   controllo
societario, che si sostituisce agli organi amministrativi  dell'ente,
limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati ». 
  937. Per la benzina o il gasolio  destinati  ad  essere  utilizzati
come carburanti per motori e per  gli  altri  prodotti  carburanti  o
combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito  di
un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli articoli  23
e 8 del testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione  dal
deposito di un destinatario registrato e' subordinata  al  versamento
dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui  all'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i  cui  riferimenti
vanno indicati nel documento di accompagnamento di  cui  all'articolo
12, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.
504 del 1995, senza possibilita' di compensazione. Il  versamento  e'
effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore  dei  predetti
depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti  di
cui al presente comma. La base imponibile,  che  include  l'ammontare
dell'accisa,  e'  costituita  dal  corrispettivo  o  valore  relativo
all'operazione di introduzione  ovvero  dal  corrispettivo  o  valore
relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia  nel
deposito; la base imponibile in ogni caso e' aumentata, se  non  gia'
compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza
fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla  formazione  della
base imponibile  l'eventuale  importo  sul  quale  e'  stata  versata
l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione. 
  938. La ricevuta  di  versamento  e'  consegnata  in  originale  al
gestore del deposito al fine di operare  l'immissione  in  consumo  o
l'estrazione  dei  prodotti;  in  mancanza  di   tale   ricevuta   di
versamento, il gestore  del  deposito  e'  solidalmente  responsabile
dell'imposta sul valore aggiunto non versata. 
  939.  Sono  effettuate  senza  pagamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto  le  cessioni  dei  prodotti  di  cui  al  comma  937,   che
intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo
comma 937. 
  940. Le disposizioni di cui ai commi 937, 938 e 939  si  applicano,
per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto  intracomunitario,
anche qualora il deposito  fiscale,  previsto  dall'articolo  23  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
sia utilizzato come deposito IVA ai sensi  dell'articolo  50-bis  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  salvo  il  caso  in   cui
l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia  effettuata
per conto di  un  soggetto  che  integrii  criteri  di  affidabilita'
stabiliti con il decreto di cui al comma  942  o  che  presti  idonea
garanzia  conle  modalita'  ei  termini  stabiliti  con  il  medesimo
decreto, il quale  prevede  altresi'  l'attestazione  da  fornire  al
gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al  comma
938, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. 
  941. Le disposizioni dei commi 937, 938 e 939 non si  applicano  ai
prodotti di cui al comma 937 di proprieta' del gestore  del  deposito
dal  quale  sono  immessi  in  consumo  o   estratti;   le   medesime
disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 937 immessi
in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto,  titolare
di un diverso deposito fiscale  avente  capacita'  non  inferiore  ai
valori stabiliti dall'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e che integri i  criteri
di affidabilita' stabiliti con il decreto di cui al comma 942 nonche'
ai prodotti, di cui al medesimo comma 937, immessi in consumo  da  un
deposito fiscale avente capacita' non inferiore  ai  predetti  valori
per conto di un soggetto che presti idonea garanzia conle modalita' e
i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 942. 
  942. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative  dei  commi  da
937 a 941. Il medesimo decreto disciplina, altresi', le modalita'  di
comunicazione telematica, ai gestori dei depositi  di  cui  al  comma
937, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto
di cui al medesimo comma 937. 
  943. Le disposizioni di cui ai commi da 937 a 941  si  applicano  a
decorrere dal 1º febbraio 2018. 
  944. Qualora dal monitoraggio effettuato dall'Agenzia delle entrate
l'attuazione dei commi da 909 a 943 determini entrate nette inferiori
a quelle previste, alla compensazione  dell'eventuale  differenza  si
provvede mediante la  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  negli
stati di previsione della spesa disposta, su  proposta  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro il 31 agosto di ogni anno. Lo schema  del
decreto di cui al periodo precedente e'  trasmesso  alle  Camere  per
l'espressione del parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni
dalla  data  della  trasmissione.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al periodo precedente,  il  decreto
puo' essere adottato in via definitiva. Le eventuali maggiori entrate
risultanti  dal  monitoraggio  previsto  dal  presente   comma   sono
destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale,  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  945. Il soggetto  che  intende  avvalersi,  per  lo  stoccaggio  di
prodotti energetici, di un deposito fiscale  o  del  deposito  di  un
destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23  e  8
del testo unico di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, dei quali non sia il titolare,  e'  preventivamente  autorizzato
dall'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli  all'esercizio  di  tale
attivita', previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione
di cui  al  presente  comma  ha  validita'  biennale  e  ai  soggetti
autorizzati e' attribuito un codice identificativo. 
  946. Per i soggetti che risultino  gia'  titolari,  nel  territorio
nazionale, di un deposito fiscale  di  prodotti  energetici,  di  cui
all'articolo 23 del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n.  504,  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  e'
sostituita  da  una  comunicazione,  avente  validita'  annuale,   da
trasmettere  all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  prima  di
iniziare l'attivita' di cui al comma 945; l'efficacia della  medesima
comunicazione e' comunque vincolata alla permanenza delle  condizioni
richieste per la vigenza  dell'autorizzazione  ovvero  della  licenza
gia' ottenute per l'esercizio del deposito fiscale. 
  947. L'attivita' di stoccaggio dei prodotti  energetici  presso  un
deposito fiscale o presso il deposito di un  destinatario  registrato
e'  consentita  solo  successivamente  all'acquisizione,   da   parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'atto  di  assenso  del
depositario autorizzato o del  destinatario  registrato  ai  soggetti
autorizzati  ai  sensi  del  comma  945  ed  ai  soggetti  che  hanno
effettuato la comunicazione di cui al comma 946. Il medesimo atto  di
assenso  e'  riferito  a  ciascun  impianto  ed  e'  trasmesso,   dal
depositario autorizzato o dal  destinatario  registrato,  all'ufficio
delle dogane competente  in  relazione  all'ubicazione  del  deposito
medesimo. 
  948. L'autorizzazione di cui al comma 945 e' negata e l'istruttoria
per  il  relativo  rilascio  e'  sospesa  allorche'  ricorrano,   nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945,  rispettivamente
le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23 del testo  unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504;  la  medesima
autorizzazione e' revocata allorche' ricorrano, nei  confronti  dello
stesso soggetto, le  condizioni  di  cui  al  comma  9  del  medesimo
articolo 23. 
  949.   L'Agenzia   delle   dogane   e   dei    monopoli    sospende
l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  allorche'  ricorrano,  nei
confronti del soggetto di cui al medesimo comma 945, le condizioni di
cui all'articolo 23, comma 8, secondo periodo, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995. Trova  altresi'  applicazione
quanto disposto dal comma 8, primo periodo, del predetto articolo 23,
qualora ricorrano  le  condizioni  ivi  previste  nei  confronti  del
soggetto di cui al comma  945.  L'autorizzazione  e'  sempre  sospesa
dall'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli,  anche  su  segnalazione
dell'Agenzia delle entrate, qualora il soggetto autorizzato di cui al
comma 945 sia incorso in violazioni gravi degli obblighi stabiliti in
materia di IVA. 
  950. Nel caso di persone giuridiche e di societa', le  disposizioni
di cui ai commi 948 e 949 in materia di diniego, di sospensione e  di
revoca dell'autorizzazione di cui al comma 945 nonche' di sospensione
dell'istruttoria per il rilascio della  medesima  autorizzazione,  si
applicano anche qualora le condizioni previste ai medesimi commi  948
e 949  ricorrano  con  riferimento  alle  persone  che  ne  rivestono
funzioni  di  rappresentanza,  di  amministrazione  o  di  direzione,
nonche' alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e
il controllo. 
  951. Nei casi in cui l'autorizzazione  di  cui  al  comma  945  sia
sospesa o revocata ai sensi dei commi 948 e  949,  ovvero  sia  stata
sospesa o revocata l'autorizzazione o la licenza per l'esercizio  del
deposito fiscale del soggetto che ha effettuato la  comunicazione  di
cui al comma 946, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli  provvede  ad
informarne,  contestualmente  alla  sospensione  o  alla  revoca,   i
depositari autorizzati o i destinatari registrati interessati. 
  952. I soggetti autorizzati di cui al comma 945 ed i  soggetti  che
hanno effettuato la comunicazione di cui al  comma  946  redigono  un
riepilogo dei quantitativi dei prodotti energetici stoccati presso  i
depositi fiscali o presso  i  depositi  dei  destinatari  registrati,
distinguendone i quantitativi con  riferimento  a  ciascun  deposito.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di eseguire le indagini e i
controlli necessari ai fini della corretta tenuta dei  riepiloghi  di
cui al presente comma e puo', a tal fine,  accedere  liberamente  nei
luoghi dove e' custodita  la  documentazione  attinente  ai  suddetti
prodotti  energetici  per   procedere   ad   ispezioni   documentali,
verificazioni e rilevazioni ritenute utili per accertare l'osservanza
delle disposizioni tributarie connesse con le operazioni  riguardanti
i  medesimi  prodotti  anche  presso   i   fornitori   dei   soggetti
autorizzati. 
  953.  L'estrazione  di  prodotti  energetici,  giacenti  presso   i
depositi fiscali o presso i depositi di destinatari registrati  e  di
proprieta' di soggetti la cui autorizzazione di cui al  comma  945  o
comunicazione  di  cui  al  comma  946  non  sia  piu'  efficace,  e'
consentita alle condizioni stabilite dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli. 
  954. Per l'autorizzazione di cui al comma 945 e' dovuto un  diritto
annuale da versare nella misura  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 63, comma 2, lettera a), del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  per  le  licenze  di
esercizio previste per i depositi fiscali di prodotti energetici. 
  955. Sono fatte salve le disposizioni del testo  unico  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  con   particolare
riferimento  a  quelle  relative  all'individuazione   dei   soggetti
obbligati al pagamento  dell'accisa  e  della  contabilizzazione  dei
prodotti presso  i  depositi  fiscali  di  cui  all'articolo  23  del
predetto testo unico. 
  956. Ferma restando  l'applicazione  delle  pene  previste  per  le
violazioni  che  costituiscono  reato,   per   le   infrazioni   alle
disposizioni di cui ai commi da 945 a  959  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  1.000  euro  a  10.000
euro. Il depositario autorizzato o  il  destinatario  registrato  che
consente lo stoccaggio  ovvero  procede  all'estrazione  di  prodotti
energetici di depositanti privi dell'autorizzazione di cui  al  comma
945 ovvero che non abbiano effettuato  la  comunicazione  di  cui  al
comma 946 ovvero la cui autorizzazione o comunicazione non  sia  piu'
efficace al momento dello stoccaggio o dell'estrazione  dei  prodotti
energetici,  e'  responsabile  solidale  per  il  pagamento  dell'IVA
afferente ai medesimi prodotti. 
  957. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono stabilite le modalita' attuative  dei  commi  da
945 a 959. Il medesimo  decreto  disciplina  altresi'  il  necessario
flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
e l'Agenzia delle  entrate,  con  modalita'  di  trasmissione,  anche
telematiche, da definire tra le predette Amministrazioni, nonche'  le
modalita' con le quali e' resa disponibile al Corpo della guardia  di
finanza, al fine dei controlli di competenza, l'anagrafe dei soggetti
autorizzati. 
  958. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane  e
dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabiliti i dati obbligatori  da
indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'articolo  12,
comma 1, del testo unico di cui al  decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504,  per  la  circolazione  dei  prodotti  assoggettati  ad
accisa, a  modifica  delle  disposizioni  in  materia  contenute  nel
regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  25  marzo
1996, n. 210, nonche' gli ulteriori  dati  da  trasmettere  in  forma
telematica relativi alle contabilita' dei  depositari  autorizzati  e
dei destinatari registrati, inclusi  quelli  atti  ad  individuare  i
soggetti di cui ai commi 945 e 946 per conto  dei  quali  i  prodotti
medesimi sono stati estratti e  i  destinatari  finali  dei  prodotti
stessi. 
  959. Le disposizioni di cui ai commi da 945 a 956 hanno efficacia a
decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di  entrata  in
vigore del decreto di cui al comma 957. 
  960. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «  In
deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la  produzione
di energia  da  fonti  rinnovabili  degli  impianti  che  al  momento
dell'accertamento della violazione  percepiscono  incentivi,  il  GSE
dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 20
e l'80 per cento in ragione dell'entita' della violazione.  Nel  caso
in cui le violazioni siano  spontaneamente  denunciate  dal  soggetto
responsabile al di fuori di un procedimento di verifica  e  controllo
le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo »; 
  b) al comma 5, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
  «c-bis) le violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo
ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3». 
  961. Al fine di agevolare la definizione dei procedimenti civili in
materia tributaria pendenti presso la Corte di cassazione, secondo le
modalita' individuate dal primo presidente con i  programmi  previsti
dall'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 962 a 981. 
  962. Ai fini di quanto previsto  dal  comma  961  si  procede  alla
nomina,  in  via  straordinaria  e  non  rinnovabile,  di  magistrati
ausiliari nel numero massimo di  cinquanta,  per  lo  svolgimento  di
servizio onorario. 
  963. I magistrati ausiliari sono nominati con decreto del  Ministro
della giustizia, previa deliberazione del Consiglio  superiore  della
magistratura, su proposta formulata  dal  consiglio  direttivo  della
Corte  di   cassazione   nella   composizione   integrata   a   norma
dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Essi
sono assegnati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte per
essere destinati esclusivamente a comporre i  collegi  della  sezione
cui sono devoluti i procedimenti di cui  al  comma  961.  Di  ciascun
collegio giudicante non possono far  parte  piu'  di  due  magistrati
ausiliari. 
  964. Possono essere chiamati  all'ufficio  onorario  di  magistrato
ausiliario  i  magistrati  ordinari,  compresi   i   consiglieri   di
cassazione nominati per meriti insigni,  a  riposo  da  non  piu'  di
cinque anni al momento di presentazione della  domanda,  che  abbiano
maturato un'anzianita' di servizio non inferiore a venticinque anni. 
  965. Per  la  nomina  a  magistrato  ausiliario  sono  necessari  i
seguenti requisiti: 
  a) essere cittadino italiano; 
  b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
  c) non aver riportato condanne per delitti non colposi; 
  d) non essere  stato  sottoposto  a  misura  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
  e) avere idoneita' fisica e psichica; 
  f) non avere precedenti disciplinari diversi  dalla  sanzione  piu'
lieve prevista dalle leggi di ordinamento giudiziario. 
  966. Al momento della presentazione della domanda il candidato  non
deve aver compiuto i settantatre anni di eta'. 
  967. Non possono essere nominati magistrati ausiliari  coloro  che,
al momento della domanda e nel triennio precedente: 
  a) siano o siano stati membri del Parlamento nazionale ed  europeo,
deputati o consiglieri  regionali,  membri  del  Governo,  presidenti
delle regioni e delle  province,  membri  delle  giunte  regionali  e
provinciali; 
  b) siano o siano stati  sindaci,  assessori  comunali,  consiglieri
provinciali, comunali e circoscrizionali; 
  c) ricoprano o abbiano ricoperto incarichi  direttivi  o  esecutivi
nei partiti politici. 
  968. Entro un mese dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, il Ministro della giustizia, sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, determina, con proprio decreto, le modalita' e  i
termini di presentazione della domanda, prevedendo che alla selezione
si procede, ove necessario, mediante due  interpelli  pubblicati  nel
rispetto di un intervallo temporale non superiore a sei mesi. 
  969.  Per  la  nomina  a  magistrato  ausiliario  e'   riconosciuta
preferenza,  nell'ordine,  al  pregresso  esercizio  di  funzioni  di
legittimita' e alla minore anzianita' anagrafica. Della pubblicazione
del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 968 e'  dato
avviso nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. 
  970. Le domande dei candidati sono  trasmesse,  senza  ritardo,  al
consiglio direttivo della Corte di cassazione che formula le proposte
motivate di nomina. 
  971. Il magistrato ausiliario e' nominato con decreto del  Ministro
della giustizia per la durata di tre anni, non prorogabili. 
  972. Il magistrato ausiliario cessa dall'incarico nelle ipotesi  di
decadenza, dimissioni e revoca a norma dei commi da 975 a 978. 
  973. Il magistrato ausiliario non puo' esercitare la professione di
avvocato per tutto il periodo del mandato. 
  974. Il magistrato ausiliario ha  l'obbligo  di  astenersi  e  puo'
essere ricusato a norma dell'articolo  52  del  codice  di  procedura
civile, oltre che nei casi previsti dall'articolo  51,  primo  comma,
del medesimo codice, quando e' stato associato o comunque  collegato,
anche mediante il coniuge, i parenti o altre persone, con  lo  studio
professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore  di  una  delle
parti. 
  975. I magistrati ausiliari cessano  dall'ufficio  quando  decadono
perche' viene meno taluno dei requisiti richiesti per la  nomina,  in
caso di revoca e di dimissioni ovvero quando sussiste  una  causa  di
incompatibilita'. 
  976. In ogni momento il primo presidente della Corte di  cassazione
propone motivatamente al consiglio direttivo la revoca del magistrato
ausiliario  che  non  e'  in  grado  di  svolgere  diligentemente   e
proficuamente  il  proprio  incarico.  E'  proposta  la  revoca   del
magistrato ausiliario che non abbia definito, anche in  parte  o  nei
confronti di alcune delle parti, un numero di procedimentialmeno pari
a centocinquanta per anno. 
  977. Nei casi di cui al comma 976 il consiglio  direttivo,  sentito
l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, la trasmette
al Consiglio superiore della magistratura  unitamente  ad  un  parere
motivato. 
  978. I provvedimenti di cessazione sono adottati  con  decreto  del
Ministro della giustizia, su deliberazione  del  Consiglio  superiore
della magistratura. 
  979. Ai magistrati ausiliari e' attribuito, a  titolo  di  rimborso
spese forfettario, un importo onnicomprensivo di euro 1.000  mensili,
per undici mensilita' all'anno. L'importo di cui  al  presente  comma
non costituisce reddito e non e' soggetto  a  ritenute  previdenziali
ne' assistenziali. 
  980. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 961, sino
alla scadenza del terzo anno  successivo  alla  data  di  entrata  in
vigore  dei  commi  da  961  a  981  i  magistrati  ordinari  addetti
all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di  cassazione  in
possesso dei requisiti  di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  115
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941,  n.  12,  sono  applicati,  a   norma   del   predetto   comma,
esclusivamente alla sezione alla quale sono devoluti  i  procedimenti
di cui al comma 961. 
  981. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da  961  a
980 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2018, di  euro
550.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e  di  euro  150.000  per
l'anno 2021. 
  982. Al fine di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate  impegnati   nella   trattazione   delle
procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per  le
imprese con attivita' internazionale  e  degli  accordi  relativi  al
regime  opzionale  di  tassazione  agevolata  dei  redditi  derivanti
dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle  iniziative
necessarie  per  assicurare  l'esame  delle  istanze,   la   connessa
trattazione e gli  atti  conseguenti  con  un  piano  cadenzato  che,
relativamente alle procedure amichevoli internazionali,  consenta  il
perfezionamento delle stesse entro i  quattro  anni  successivi  alla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  983. Ai fini di cui al comma 982, in aggiunta alle assunzioni  gia'
autorizzate o consentite dalla normativa  vigente,  anche  in  deroga
all'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208,  e
all'articolo 4, comma 3, lettera  a),  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125,  e'  autorizzata,  nell'ambito  dell'attuale  dotazione
organica, ad espletare  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di
nuovi funzionari di terza area funzionale, fascia retributiva F1, nel
limite di un contingente corrispondente a una spesa non  superiore  a
1,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 6,2 milioni di euro per l'anno
2019, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 15 milioni di euro a
decorrere  dall'anno  2021.  Agli  oneri  derivanti  dal   precedente
periodo, valutati in termini di indebitamento netto in  0,62  milioni
di euro per l'anno 2018, 3,2 milioni di euro  per  l'anno  2019,  5,8
milioni di euro per l'anno 2020 e 7,73 milioni di  euro  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  riduzione  del  Fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189. 
  984. All'articolo 70-quinquies del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 4 sono  aggiunti  i
seguenti: 
  « 4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un  gruppo
IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua  sede
situata all'estero si  considerano  effettuate  dal  gruppo  IVA  nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte. 
  4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate
nei  confronti  di  una  sede  o  di   una   stabile   organizzazione
partecipante a un gruppo IVA da  una  sua  stabile  organizzazione  o
dalla sua sede  situata  all'estero  si  considerano  effettuate  nei
confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte. 
  4-quater.  Le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di   servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile  organizzazione
partecipante a un gruppo IVA, costituito in  un  altro  Stato  membro
dell'Unione europea, da una sua stabile organizzazione  o  dalla  sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell'altro  Stato  membro  da  un
soggetto che non ne fa parte. 
  4-quinquies. Le cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di  servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a
un gruppo IVA,  costituito  in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della  sua
sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal
gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro  nei  confronti  di  un
soggetto che non ne fa parte. 
  4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui  ai  commi  da
4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di un  corrispettivo,
ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 3 ». 
  985. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  984  si  applicano  alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
  986. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola:  «  diecimila  »  e'
sostituita dalla seguente: « cinquemila ». 
  987. Al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze 18 gennaio 2008, n.  40,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: « 10.000 » e « diecimila », ovunque  ricorrano,  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « 5.000 » e « cinquemila
»; 
  b) all'articolo 3, comma 4, la parola: «  trenta  »  e'  sostituita
dalla seguente: « sessanta ». 
  988. Le disposizioni di cui ai commi da 986 a 989  si  applicano  a
decorrere dal 1º marzo 2018. 
  989. Resta fermo il  potere  regolamentare  previsto  dall'articolo
48-bis, comma 2, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. 
  990. All'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 49-bis e' inserito il seguente: 
  « 49-ter. L'Agenzia delle entrate puo' sospendere,  fino  a  trenta
giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli  articoli
17 e  seguenti  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
contenenti compensazioni che presentano profili di rischio,  al  fine
del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito  del  controllo
il credito risulta correttamente utilizzato,  ovvero  decorsi  trenta
giorni dalla data di presentazione  della  delega  di  pagamento,  la
delega e'  eseguita  e  le  compensazioni  e  i  versamenti  in  essa
contenuti sono considerati effettuati alla  data  stessa  della  loro
effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita  e
i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal
caso la  struttura  di  gestione  dei  versamenti  unificati  di  cui
all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  non
contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di
pagamento e non  effettua  le  relative  regolazioni  contabili.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti
i  criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del   presente   comma.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica ». 
  991. All'articolo 9, comma 1-bis, della legge 29 ottobre  1961,  n.
1216, la parola: « maggio » e' sostituita dalla seguente: «  novembre
» e le parole: « provvisoriamente determinata » sono soppresse. 
  992. La percentuale della somma da versare nei  termini  e  con  le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al
59 per cento per  l'anno  2019  e  al  74  per  cento  per  gli  anni
successivi. 
  993. Al comma 5-bis dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1989, n.
39,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Gli  agenti
immobiliari che esercitano l'attivita' di  mediazione  in  violazione
dell'obbligo di cui al precedente periodo sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa fra euro 3.000  ed
euro 5.000 ». 
  994. All'articolo 96, comma 2, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  995. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
la disposizione di cui al  comma  994  si  applica  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  996. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, la Nota 1 e'
sostituita dalla seguente: 
  « 1. Per le copie dichiarate conformi, l'imposta,  salva  specifica
disposizione, e' dovuta indipendentemente  dal  trattamento  previsto
per l'originale. L'imposta non e' dovuta  per  le  copie,  dichiarate
conformi  all'originale  informatico,  degli  assegni  presentati  al
pagamento in forma elettronica per i  quali  e'  stato  attestato  il
mancato pagamento  nonche'  della  relativa  documentazione,  di  cui
all'articolo 4, comma 3,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205,  e  di
cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo
2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere  d)  ed  e),
del  decreto-legge  13  maggio   2011,   n.   70,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ». 
  997. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24  dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, le parole: « 1º gennaio 2017 » sono sostituite
dalle seguenti: « 1º gennaio 2018 »; 
  b) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  30  giugno  2017  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2018 »; 
  c) al terzo periodo, le parole: « 30 giugno 2017 » sono  sostituite
dalle seguenti: « 30 giugno 2018 ». 
  998. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non  negoziate  in
mercati regolamentati e dei terreni edificabili  e  con  destinazione
agricola rideterminati con le modalita' e nei  termini  indicati  dal
comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,  n.  27,
come modificato dal comma 997  del  presente  articolo,  le  aliquote
delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448,  sono  pari  entrambe  all'8  per  cento  e
l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della  medesima  legge  n.
448 del 2001 e' raddoppiata. 
  999. All'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' abrogato; 
  b) al comma 5, le parole: « Le  plusvalenze  di  cui  alle  lettere
c-bis) » sono sostituite dalle seguenti: « Le plusvalenze di cui alle
lettere c) e c-bis) »; 
  c) al comma 7, la lettera b) e' abrogata. 
  1000. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, primo periodo, le parole: «I  redditi  di  cui  alle
lettere da c-bis) a c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti: «I
redditi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) »; 
  b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « non qualificati » sono
soppresse; 
  c) al comma 3, il primo periodo e' soppresso ed il secondo  periodo
e' sostituito dal seguente: « Con uno o piu'  decreti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  possono  essere  previsti  particolari
adempimenti ed oneri di  documentazione  per  la  determinazione  dei
redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2»; 
  d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.