art. 1 (commi 1001-1100)
  1001. All'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole: « ai sensi delle lettere c-bis) e  c-ter)
del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi delle lettere
c), c-bis) e c-ter) del comma 1»; 
  b) il comma 8 e' abrogato. 
  1002. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre  1997,  n.
461, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, primo periodo, le parole:  «  lettere  da  c-bis)  a
c-quinquies) » sono sostituite dalle seguenti:  «  lettere  da  c)  a
c-quinquies) » e al secondo periodo, le parole: « non  qualificati  »
sono soppresse; 
  b) al comma 3, lettera d), le parole:  «  ,  con  esclusione  delle
ritenute sugli  utili  derivanti  dalle  partecipazioni  in  societa'
estere  qualificate  ai  sensi  della  lettera   c)   del   comma   1
dell'articolo 67 del testo unico delle imposte  sui  redditi  »  sono
soppresse; 
  c) il comma 14 e' abrogato. 
  1003. All'articolo 27 del decreto del Presidente  della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo e il secondo periodo  sono  sostituiti  dal
seguente: « Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del
comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, operano, con obbligo di rivalsa,  una  ritenuta  del  26  per
cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma  corrisposti,
anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7,  del  predetto  testo
unico, a persone fisiche  residenti  in  relazione  a  partecipazioni
qualificate e non qualificate ai sensi delle lettere c) e c-bis)  del
comma 1 dell'articolo 67 del medesimo testo unico nonche' agli  utili
derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2,
lettera a), e dai contratti di associazione in partecipazione di  cui
all'articolo 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico,  non
relative all'impresa ai sensi dell'articolo  65  del  medesimo  testo
unico »; 
  b) al comma 4, primo periodo, le parole: « non qualificati ai sensi
della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »  sono  sostituite
dalle seguenti: «  qualificati  e  non  qualificati  ai  sensi  delle
lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 »; 
  c) al comma 4, secondo periodo, la lettera a) e' abrogata; 
  d) al comma 5, le parole: « o ad una partecipazione qualificata  ai
sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato  testo
unico » sono soppresse. 
  1004. All'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, il primo periodo e' soppresso; 
  b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  « 2. Nel caso di  contratti  di  cui  all'articolo  109,  comma  9,
lettera b),  se  l'associante  determina  il  reddito  in  base  alle
disposizioni di  cui  all'articolo  66,  gli  utili  concorrono  alla
formazione del reddito imponibile  complessivo  dell'associato  nella
misura del 58,14 per cento, qualora l'apporto sia superiore al 25 per
cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93
e del costo complessivo dei beni  ammortizzabili  determinato  con  i
criteri di cui all'articolo 110 al netto dei  relativi  ammortamenti.
Per  i  contratti  stipulati  con  associanti   non   residenti,   la
disposizione del periodo precedente si  applica  nel  rispetto  delle
condizioni indicate nell'articolo 44, comma  2,  lettera  a),  ultimo
periodo; ove tali condizioni non siano  rispettate  le  remunerazioni
concorrono alla formazione del reddito per il loro  intero  ammontare
». 
  1005. Le disposizioni di cui ai commi da 999 a 1006 si applicano ai
redditi di capitale percepiti a partire dal 1º  gennaio  2018  ed  ai
redditi diversi realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  1006. In deroga alle previsioni di cui ai commi da 999 a 1005, alle
distribuzioni di utili derivanti  da  partecipazioni  qualificate  in
societa' ed enti soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle  societa'
formatesi con utili  prodotti  fino  all'esercizio  in  corso  al  31
dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al  31  dicembre  2022,
continuano ad applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze  26  maggio  2017,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2017. 
  1007. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  non  si  considerano
provenienti da societa' residenti o localizzate in Stati o  territori
a regime fiscale privilegiato  gli  utili  percepiti  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014  e
maturati in  periodi  d'imposta  precedenti  nei  quali  le  societa'
partecipate erano residenti o localizzate in Stati  o  territori  non
inclusi nel decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  23
novembre 2001. Le disposizioni del precedente  periodo  si  applicano
anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in  corso
al 31 dicembre 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato e,
in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate
le condizioni per l'applicazione  dell'articolo  167,  comma  4,  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n. 917  del  1986.  In  caso  di  cessione  delle  partecipazioni  la
preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al
cessionario. 
  1008. Ai fini del comma 1007, gli utili  distribuiti  dal  soggetto
non residente si presumono prioritariamente  formati  con  quelli  da
considerare non provenienti da Stati o  territori  a  regime  fiscale
privilegiato. 
  1009. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
« Gli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera  d),  residenti  in  Stati  o  territori  a  regime   fiscale
privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, e le  remunerazioni
derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),
stipulati con tali soggetti, non  concorrono  a  formare  il  reddito
dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  in  quanto  esclusi   dalla
formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 50
per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato,  anche
a seguito dell'esercizio dell'interpello  di  cui  all'articolo  167,
comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte  del  soggetto
non residente, di un'attivita' industriale o  commerciale,  come  sua
principale  attivita',  nel  mercato  dello  Stato  o  territorio  di
insediamento; in tal caso, e' riconosciuto al  soggetto  controllante
residente nel territorio dello Stato,  ovvero  alle  sue  controllate
residenti percipienti  gli  utili,  un  credito  d'imposta  ai  sensi
dell'articolo 165 in ragione delle  imposte  assolte  dalla  societa'
partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della
partecipazione, in proporzione  alla  quota  imponibile  degli  utili
conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a  tali  utili
». 
  1010. All'articolo 162 del testo unico delle imposte  sui  redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
    «f-bis) una significativa e continuativa presenza  economica  nel
territorio dello Stato costruita in modo tale da non  fare  risultare
una sua consistenza fisica nel territorio stesso »; 
    b) i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti: 
  « 4. Fermi  restando  i  commi  da  1  a  3,  la  dizione  "stabile
organizzazione" non comprende: 
  a) l'uso  di  una  installazione  ai  soli  fini  di  deposito,  di
esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; 
  b) la disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; 
  c) la disponibilita'  di  beni  o  merci  appartenenti  all'impresa
immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di  un'altra
impresa; 
  d) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini di acquistare beni o merci o  di  raccogliere  informazioni  per
l'impresa; 
  e) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attivita'; 
  f) la disponibilita' di una sede fissa di affari utilizzata ai soli
fini  dell'esercizio  combinato  delle  attivita'  menzionate   nelle
lettere da a) ad e). 
  4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le
attivita' di cui alle lettere da a) a e) o,  nei  casi  di  cui  alla
lettera f), l'attivita' complessiva della sede fissa  d'affari  siano
di carattere preparatorio o ausiliario. 
  5. Il comma 4 non si applica ad una sede  fissa  d'affari  che  sia
utilizzata o gestita da un'impresa se la stessa impresa o  un'impresa
strettamente correlata svolge la sua attivita' nello stesso  luogo  o
in un altro luogo nel territorio dello Stato  e  lo  stesso  luogo  o
l'altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l'impresa  o
per l'impresa strettamente correlata  in  base  alle  previsioni  del
presente articolo, ovvero l'attivita'  complessiva  risultante  dalla
combinazione delle attivita' svolte dalle due  imprese  nello  stesso
luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei
due luoghi, non sia di carattere preparatorio o  ausiliario,  purche'
le attivita' svolte dalle due imprese nello  stesso  luogo,  o  dalla
stessa impresa,  o  dalle  imprese  strettamente  correlate  nei  due
luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano  parte  di  un
complesso unitario di operazioni d'impresa. 
  6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e  salvo  quanto  previsto
dal comma 7, se un soggetto agisce nel  territorio  dello  Stato  per
conto di un'impresa non residente e abitualmente conclude contratti o
opera  ai  fini  della  conclusione  di  contratti  senza   modifiche
sostanziali da parte dell'impresa e  detti  contratti  sono  in  nome
dell'impresa, oppure relativi al trasferimento  della  proprieta',  o
per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o
che l'impresa ha il  diritto  di  utilizzare,  oppure  relativi  alla
fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che  tale
impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio  dello  Stato
in relazione a ogni attivita' svolta dal suddetto soggetto per  conto
dell'impresa, a meno che le attivita' di tale soggetto siano limitate
allo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  4  le  quali,  se
esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero
di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai  sensi
delle disposizioni del medesimo comma 4. 
  7. Il comma 6 non si applica quando  il  soggetto,  che  opera  nel
territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente,  svolge
la propria attivita' in qualita' di agente indipendente e agisce  per
l'impresa nell'ambito della propria  ordinaria  attivita'.  Tuttavia,
quando un soggetto opera esclusivamente o  quasi  esclusivamente  per
conto di una o piu' imprese alle  quali  e'  strettamente  correlato,
tale soggetto non e' considerato un agente indipendente, ai sensi del
presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese. 
  7-bis.  Ai  soli  fini  del  presente  articolo,  un  soggetto   e'
strettamente correlato ad un'impresa se,  tenuto  conto  di  tutti  i
fatti e di tutte le circostanze  rilevanti,  l'uno  ha  il  controllo
dell'altra ovvero entrambi sono controllati da uno  stesso  soggetto.
In ogni caso, un soggetto e' considerato  strettamente  correlato  ad
un'impresa se l'uno possiede direttamente o indirettamente  piu'  del
50 per cento della partecipazione  dell'altra  o,  nel  caso  di  una
societa', piu' del 50 per cento del totale dei diritti di voto e  del
capitale  sociale,  o  se  entrambi  sono  partecipati  da  un  altro
soggetto, direttamente o indirettamente, per piu' del  50  per  cento
della partecipazione, o, nel caso di una societa', per  piu'  del  50
per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale »; 
    c) al  comma  8,  le  parole:  «  dal  comma  precedente  »  sono
sostituite dalle seguenti: « dal comma 7». 
  1011. E' istituita l'imposta sulle transazioni digitali, relative a
prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese  nei
confronti di soggetti residenti nel territorio dello  Stato  indicati
all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, diversi dai soggetti che hanno aderito  al
regime di cui all'articolo 1, commi  da  54  a  89,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e dai soggetti  di  cui  all'articolo  27  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,   nonche'   delle   stabili
organizzazioni  di  soggetti  non  residenti  situate  nel   medesimo
territorio. 
  1012.  Le  prestazioni  di  servizi  di  cui  al  comma  1011  sono
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro il 30 aprile  2018.  Si  considerano  servizi  prestati
tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso  internet  o  una
rete elettronica e la cui natura rende la prestazione  essenzialmente
automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e  impossibile
da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. 
  1013. L'imposta di cui al comma 1011 si applica con l'aliquota  del
3 per cento sul valore della singola transazione.  Per  valore  della
transazione si intende il corrispettivo dovuto per le prestazioni  di
cui al  comma  1012,  al  netto  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
indipendentemente  dal  luogo  di  conclusione   della   transazione.
L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente
o non residente, che effettua nel corso di un anno solare  un  numero
complessivo di transazioni di cui al comma  1011  superiore  a  3.000
unita'. 
  1014.  L'imposta  e'  prelevata,   all'atto   del   pagamento   del
corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi di cui  al  comma
1012, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo  il  caso
in cui i soggetti  che  effettuano  la  prestazione  indichino  nella
fattura relativa alla prestazione, o in  altro  documento  idoneo  da
inviare contestualmente alla fattura, eventualmente  individuato  con
il provvedimento di cui al comma 1015, di non superare  i  limiti  di
transazioni indicati nel comma 1013. I medesimi  committenti  versano
l'imposta entro il  giorno  16  del  mese  successivo  a  quello  del
pagamento del corrispettivo. 
  1015. Con il decreto  di  cui  al  comma  1012  sono  stabilite  le
modalita' applicative dell'imposta di cui al comma 1011, ivi compresi
gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonche' eventuali casi  di
esonero. Con uno o  piu'  provvedimenti  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate  possono  essere  individuate  ulteriori  modalita'  di
attuazione della disciplina. 
  1016. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della  riscossione
e del contenzioso relativi all'imposta  di  cui  al  comma  1011,  si
applicano le disposizioni previste in materia di imposta  sul  valore
aggiunto, in quanto compatibili. 
  1017. Le disposizioni di cui ai commi da 1011 a 1016 si applicano a
decorrere  dal  1º  gennaio  dell'anno  successivo  a  quello   della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di  cui  al  comma
1012. 
  1018. Dall'attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 
  1019. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  presenta  alle
Camere  una  relazione  annuale  sullo  stato  di  attuazione  e  sui
risultati conoscitivi ed economici derivanti  dalle  disposizioni  di
cui ai commi  da  1010  a  1018.  Nella  Nota  di  aggiornamento  del
Documento di economia e finanza (DEF), il Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento delle  finanze  presenta  una  relazione
sull'attuazione   dei   commi   da   1010   a1018   anche   ai   fini
dell'aggiornamento degli effetti finanziari derivanti dagli stessi. 
  1020. Al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD », il Garante per
la protezione dei dati  personali  assicura  la  tutela  dei  diritti
fondamentali e delle liberta' dei cittadini. 
  1021. Ai fini di cui al comma 1020, il Garante  per  la  protezione
dei dati personali, con proprio provvedimento da adottare  entro  due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge: 
  a) disciplina le modalita' attraverso le quali  il  Garante  stesso
monitora l'applicazione del  regolamento  RGPD  e  vigila  sulla  sua
applicazione; 
  b)  disciplina  le  modalita'   di   verifica,   anche   attraverso
l'acquisizione  di  informazioni  dai  titolari  dei  dati  personali
trattati per via automatizzata o tramite tecnologie  digitali,  della
presenza  di  adeguate  infrastrutture  per  l'interoperabilita'  dei
formati con cui  i  dati  sono  messi  a  disposizione  dei  soggetti
interessati, sia  ai  fini  della  portabilita'  dei  dati  ai  sensi
dell'articolo 20 del regolamento RGPD, sia ai  fini  dell'adeguamento
tempestivo alle disposizioni del regolamento stesso; 
  c) predispone un modello di informativa da  compilare  a  cura  dei
titolari di dati personali  che  effettuano  un  trattamento  fondato
sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie  o  di
strumenti automatizzati; 
  d) definisce linee-guida o buone prassi in materia  di  trattamento
dei dati personali fondato sull'interesse legittimo del titolare. 
  1022.  Il  titolare  di  dati  personali,  individuato   ai   sensi
dell'articolo 4, numero 7), del regolamento  RGPD,  ove  effettui  un
trattamento fondato sull'interesse legittimo  che  prevede  l'uso  di
nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne  tempestiva
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale
fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei  dati  invia
al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita'  e  al
contesto del trattamento, utilizzando il  modello  di  cui  al  comma
1021, lettera c). Trascorsi  quindici  giorni  lavorativi  dall'invio
dell'informativa, in assenza di risposta da  parte  del  Garante,  il
titolare puo' procedere al trattamento. 
  1023. Il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  effettua
un'istruttoria sulla base dell'informativa ricevuta dal  titolare  ai
sensi del comma 1022 e, ove ravvisi il rischio  che  dal  trattamento
derivi  una  lesione  dei  diritti  e  delle  liberta'  dei  soggetti
interessati, dispone la moratoria  del  trattamento  per  un  periodo
massimo di trenta giorni. In tale periodo, il Garante  puo'  chiedere
al  titolare  ulteriori  informazioni  e  integrazioni,  da   rendere
tempestivamente,  e,  qualora  ritenga  che  dal  trattamento  derivi
comunque una lesione  dei  diritti  e  delle  liberta'  del  soggetto
interessato, dispone l'inibitoria all'utilizzo dei dati. 
  1024. Il Garante per la protezione dei  dati  personali  da'  conto
dell'attivita' svolta ai sensi del comma  1023  e  dei  provvedimenti
conseguentemente adottati nella relazione annuale di cui all'articolo
154, comma 1, lettera m), del codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1025. Ai fini dell'attuazione dei commi 1020, 1021,  1022,  1023  e
1024 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2018. 
  1026. In coerenza con gli  obiettivi  di  conseguire  una  gestione
efficiente dello spettro  e  di  favorire  la  transizione  verso  la
tecnologia 5G,  enunciati  dal  Piano  di  azione  per  il  5G  della
Commissione europea, di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione
europea del  14  settembre  2016,  COM(2016)  588  final,  e  con  la
decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
17 maggio 2017, entro il 30 aprile 2018 l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni definisce le  procedure  per  l'assegnazione  dei
diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi  di
comunicazione   elettronica   in   larga   banda   mobili   terrestri
bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di
spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, conformemente a  quanto
previsto dal codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.
259, tenendo conto e facendo salve le assegnazioni  temporanee  delle
frequenze  in  banda  3,7-3,8   GHz   ai   fini   dell'attivita'   di
sperimentazione basata sulla tecnologia  5G  promossa  dal  Ministero
dello sviluppo economico nonche'  le  assegnazioni  per  il  servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della  Terra  via
satellite.  In  linea  con  gli  indirizzi  dell'Unione  europea,  le
procedure di selezione su base competitiva di cui  al  primo  periodo
sono definite in coerenza con  l'obiettivo  di  garantire  l'utilizzo
dello spettro assicurando il piu' ampio livello  di  copertura  e  di
accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul
territorio nazionale, tenuto conto della  durata  dei  diritti  d'uso
concessi, garantendo benefici socio-economici  a  lungo  termine.  Il
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e' adeguato entro  il
30  settembre  2018  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  alle
disposizioni del presente comma e dei commi da 1028  a  1046.  Per  i
giudizi di cui al presente comma trova  applicazione  l'articolo  119
del codice del processo amministrativo, di  cui  all'allegato  1  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  1027. In coerenza con gli  obiettivi  dell'iniziativaWiFi4EU  della
Commissione europea e' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo
economico un fondo di un milione di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2018, 2019 e 2020. 
  1028. Entro il 30  settembre  2018,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico provvede all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze
in banda 694-790 MHz, con disponibilita' a far  data  dal  1º  luglio
2022, e delle bande di spettro  3,6-3,8  GHz  e  26,5-27,5  GHz  agli
operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza  fili,  in
conformita' alle procedure di selezione su base competitiva  definite
dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui  al  comma
1026. Il termine relativo alla disponibilita' delle frequenze di  cui
al  primo  periodo  e'  fissato  tenendo  conto  della  necessita'  e
complessita' di assicurare la migrazione tecnica  di  un'ampia  parte
della popolazione verso standard di trasmissione avanzati. 
  1029. Qualora si renda necessario, la liberazione di  frequenze  in
banda 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz in uso, per la finalita' di cui  al
comma 1026, facendo salve le assegnazioni temporanee delle  frequenze
in banda 3,7-3,8 GHz ai fini dell'attivita' di sperimentazione basata
sulla  tecnologia  5G  nonche'  le  assegnazioni  per   il   servizio
satellitare fisso e per il servizio di esplorazione della  Terra  via
satellite, deve avere luogo entro il 1º dicembre 2018. A fronte della
liberazione di frequenze, il Ministero dello sviluppo economico entro
il 30 settembre 2018 individua in favore degli operatori titolari del
diritto d'uso delle frequenze in banda 3,6-3,8 GHz e  26,5-27,5  GHz,
porzioni  di  spettro,  in  coerenza  con  il  piano   nazionale   di
ripartizione delle frequenze di cui al terzo periodo del comma  1026,
idonee all'esercizio dei servizi precedentemente assicurati  mediante
uso delle frequenze liberate. 
  1030. Entro il 31 maggio 2018, l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  adotta  il  piano  nazionale  di  assegnazione   delle
frequenze da destinare al  servizio  televisivo  digitale  terrestre,
denominato PNAF 2018,  considerando  le  codifiche  o  standard  piu'
avanzati per consentire un  uso  piu'  efficiente  dello  spettro  ed
utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio  delle
aree tecniche. Al fine di escludere  interferenze  nei  confronti  di
Paesi   radioelettricamente   confinanti,   in   ciascuna   area   di
coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti  dal
Ministero dello sviluppo economico  e  dalle  autorita'  degli  Stati
confinanti in attuazione della decisione (UE) 2017/899, del 17 maggio
2017,  di  cui  al  comma  1026,  sono  oggetto   di   pianificazione
esclusivamente  le  frequenze  attribuite  all'Italia  dagli  accordi
stessi. Le frequenze in banda III VHF  sono  pianificate  sulla  base
dell'Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un  multiplex  regionale
per la trasmissione di programmi televisivi in ambito  locale  e  per
massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in  ciascuna
regione alla  radiofonia  digitale.  Le  frequenze  per  il  servizio
televisivo digitale terrestre, in banda III VHF e  470-694  MHz,  non
attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di  coordinamento
definite dagli accordi internazionali di cui al  primo  periodo,  non
possono essere pianificate ne' assegnate. 
  1031. In linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea
e  nazionale  di  coesione   sociale,   pluralismo   dei   mezzi   di
comunicazione e diversita' culturale e con la  finalita'  della  piu'
efficiente  gestione  dello  spettro  consentita  dall'impiego  delle
tecnologie piu' avanzate, tutte  le  frequenze  assegnate  in  ambito
nazionale e locale per il servizio televisivo digitale  terrestre  ed
attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo  il
calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalita' di cui  al
primo periodo, i diritti d'uso delle frequenze di cui  sono  titolari
alla data di entrata in vigore della presente legge gli operatori  di
rete  nazionali  sono  convertiti  in  diritti  d'uso  di   capacita'
trasmissiva  in  multiplex  nazionali  di  nuova   realizzazione   in
tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall'Autorita'  per  le
garanzie nelle comunicazioni entro  il  30  settembre  2018  ai  fini
dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze. L'Autorita'  per
le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018 stabilisce
i criteri per l'assegnazione in ambito nazionale  dei  diritti  d'uso
delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF  pianificate  ai  sensi  del
comma  1030  per  il  servizio  televisivo  digitale  terrestre  agli
operatori di  rete  nazionali,  tenendo  conto  della  necessita'  di
assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione  e
di realizzazione delle reti,  la  riduzione  dei  tempi  del  periodo
transitorio di cui al comma 1032 e la  minimizzazione  dei  costi  ed
impatti sugli utenti finali. Entro il 28 febbraio 2019, il  Ministero
dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d'uso delle
frequenze di cui al terzo periodo  ad  operatori  di  rete  nazionali
sulla base dei criteri definiti dall'Autorita'  di  cui  al  medesimo
periodo, e assegna i diritti d'uso delle frequenze in banda  III  VHF
pianificate ai sensi del comma 1030 al  concessionario  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la  realizzazione
di un multiplex contenente  l'informazione  regionale  da  parte  del
concessionario  del  servizio  pubblico  e  per  la  trasmissione  di
programmi in ambito locale, destinando la  capacita'  trasmissiva  al
trasporto di fornitori di servizi  di  media  audiovisivi  in  ambito
locale selezionati secondo la  procedura  di  cui  al  comma  1034  e
riservando  il  20  per  cento  della  capacita'   trasmissiva   alla
trasmissione  dei   programmi   di   servizio   pubblico   contenente
l'informazione a livello regionale. In  via  transitoria  secondo  il
calendario nazionale di cui al comma 1032  e  comunque  entro  il  30
giugno 2022, il concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,
televisivo e multimediale puo' utilizzare fino al 40 per cento  della
capacita' trasmissiva del multiplex regionale per la trasmissione dei
programmi di servizio pubblico trasportati alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge nel multiplex del concessionario medesimo
contenente l'informazione a livello regionale. 
  1032. Entro il 30 giugno  2018,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, e' stabilito, previa consultazione  pubblica,  il
calendario nazionale che  individua  le  scadenze  della  tabella  di
marcia ai fini dell'attuazione degli obiettivi della  decisione  (UE)
2017/899, del 17 maggio 2017, di cui al  comma  1026,  tenendo  conto
della necessita' di fissare un periodo transitorio,  dal  1º  gennaio
2020 al 30 giugno 2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da
parte di tutti gli operatori di rete  titolari  di  relativi  diritti
d'uso  in  ambito  nazionale  e  locale  e  la  ristrutturazione  del
multiplex  contenente   l'informazione   regionale   da   parte   del
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, e secondo i seguenti criteri: 
  a) individuazione delle aree  geografiche  in  cui  suddividere  il
territorio nazionale per il rilascio delle frequenze anche al fine di
evitare  o   ridurre   problemi   interferenziali   verso   i   Paesi
radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700  MHz  per
il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia; 
  b) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  degli
operatori di rete titolari dei diritti  d'uso  in  ambito  locale  di
tutte le frequenze utilizzate alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge e contestuale attivazione  delle  frequenze  destinate
dal PNAF 2018 alle trasmissioni in ambito locale; 
  c) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera  f),  da  parte  del
concessionario  del  servizio  pubblico  radiofonico,  televisivo   e
multimediale, delle frequenze utilizzate  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  dal  multiplex  del  servizio  pubblico
contenente l'informazione regionale e contestuale  attivazione  delle
frequenze  in  banda  III  VHF  destinate  dal  PNAF  2018   per   la
realizzazione del multiplex regionale destinato alla trasmissione  di
programmi in ambito locale di cui al comma 1031; 
  d) rilascio, alla scadenza di cui alla lettera f), da  parte  degli
operatori nazionali, delle frequenze che ricadono nella banda 702-734
MHz corrispondenti ai canali dal 50 al 53 nonche' delle frequenze che
risultino pianificate dal PNAF  2018  per  i  soggetti  di  cui  alle
lettere b) e c),e contestuale attivazione  di  frequenze  disponibili
che devono essere  individuate  tenendo  conto  della  necessita'  di
ridurre  i  disagi  per  gli  utenti  ed  assicurare  la  continuita'
d'impresa; 
  e) rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle  frequenze
previste  dal  PNAF  2018  e  oggetto  dei  rimanenti  diritti  d'uso
nazionali; 
  f) individuazione delle scadenze, comunque nel periodo  transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, della sequenza di rilasci  e
contestuali attivazioni di  frequenze  secondo  i  criteri  e  per  i
soggetti di cui alle lettere b), c) e d) da realizzare per successive
aree geografiche come individuate  alla  lettera  a),  nonche'  delle
scadenze per il rilascio delle restanti frequenze e attivazione delle
frequenze previste dal PNAF 2018  e  oggetto  dei  rimanenti  diritti
d'uso nazionali di cui alla lettera e). 
  1033. Entro il 30  settembre  2018,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico avvia le procedure  di  selezione  per  l'assegnazione  dei
diritti d'uso delle frequenze per  il  servizio  televisivo  digitale
terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di
capacita' trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in
ambito locale di cui al comma 1034, sulla base dei seguenti  criteri:
a) idoneita' tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della  rete,
nel  rispetto  del  piano  dell'Autorita'  per  le   garanzie   nelle
comunicazioni; b) redazione di un piano  tecnico  dell'infrastruttura
di rete in ambito locale; c) esperienze maturate  nel  settore  delle
comunicazioni  elettroniche,   con   particolare   riferimento   alla
realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione  televisiva;
d) sostenibilita' economica, patrimoniale  e  finanziaria;  e)  tempi
previsti per la realizzazione delle reti.  Le  procedure  di  cui  al
primo periodo si concludono entro il 30 giugno 2019. 
  1034. Al fine di determinare i soggetti che possono  utilizzare  la
capacita' trasmissiva di cui al comma  1033,  entro  il  31  dicembre
2018, il Ministero dello sviluppo economico avvia  le  procedure  per
predisporre, per ciascuna area tecnica di  cui  al  comma  1030,  una
graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori  di
servizi di  media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  ne  facciano
richiesta, prevedendo, se del  caso,  riserve  su  base  territoriale
inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio  oggetto  di
autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146. La  fornitura
di capacita' trasmissiva, da parte degli operatori di rete in  ambito
locale assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze per il  servizio
televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla  base  di
una negoziazione commerciale fino al completo  soddisfacimento  della
domanda. Nel caso in cui l'accordo non sia raggiunto con fornitori di
servizi di media  audiovisivi  in  ambito  locale  che  rientrano  in
posizione utile  nella  graduatoria  di  cui  al  primo  periodo,  il
Ministero dello sviluppo economico associa la  domanda  dei  suddetti
fornitori agli operatori di  rete  in  ambito  locale  in  base  alla
disponibilita' residua di capacita' trasmissiva e alla  posizione  in
graduatoria dei fornitori medesimi.  In  linea  con  la  sequenza  di
rilasci e attivazioni di frequenze nell'arco del periodo  transitorio
dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 nelle aree geografiche di cui
al comma 1032, lettera a), le procedure di cui al presente  comma  si
concludono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2021. 
  1035. In considerazione del  nuovo  assetto  frequenziale  e  delle
modalita' di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e
in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano  di
numerazione automatica dei canali del  servizio  televisivo  digitale
terrestre e le modalita' di  attribuzione  dei  numeri  entro  il  31
maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi  da  1026  a
1046. L'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  aggiorna  il
piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi  di  comunicazione,  dei
principi di trasparenza, equita'  e  non  discriminazione  e  di  una
razionale allocazione della numerazione,  riservando  adeguati  spazi
all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle  intese
di cui all'articolo 29, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005,  n.  177.  Il  Ministero  dello  sviluppo
economico,  sulla   base   del   piano   di   numerazione   e   della
regolamentazione di cui al primo e secondo  periodo,  attribuisce  la
numerazione ai fornitori di servizi di media  audiovisivi  in  ambito
locale di cui al comma 1034, in linea con la  sequenza  temporale  di
cui all'ultimo periodo dello stesso comma 1034. 
  1036. In  caso  di  mancata  liberazione  delle  frequenze  per  il
servizio televisivo digitale terrestre entro  le  scadenze  stabilite
dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande
di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il  termine  di  cui  al
comma 1029,  fatte  salve  le  assegnazioni  sperimentali  e  per  il
servizio fisso satellitare e per il servizio  di  esplorazione  della
Terra  via  satellite  di  cui  al  comma   1026,   gli   Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico  procedono  senza
ulteriore preavviso  alla  disattivazione  coattiva  degli  impianti,
avvalendosi degli organi della polizia postale e delle  comunicazioni
ai sensi dell'articolo 98 del codice di cui al decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259. In  caso  di  indisponibilita'  delle  frequenze
della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite
dalla tabella di marcia  nazionale  di  cui  al  comma  1032  e  fino
all'effettiva  liberazione  delle  frequenze,  gli  assegnatari   dei
relativi diritti d'uso in esito alle procedure di cui al  comma  1028
hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle
somme versate a decorrere dal 1º  luglio  2022.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico si rivale di tale importo  sui  soggetti  che  non
hanno proceduto tempestivamente all'esecuzione di  quanto  prescritto
dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032. 
  1037. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti  d'uso  delle
frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai  commi  da  1026  a
1036, con particolare riferimento alle procedure  di  rilascio  delle
frequenze per il servizio televisivo  digitale  terrestre,  rientrano
nella giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo  e  sono
devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del
preminente  interesse  nazionale   alla   sollecita   liberazione   e
assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e  provvedimenti
adottati nell'ambito delle procedure di cui ai commi da 1026  a  1036
non comporta la reintegrazione o  esecuzione  in  forma  specifica  e
l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene  solo
per equivalente. La tutela cautelare e' limitata al pagamento di  una
provvisionale. 
  1038. In linea con la normativa europea, all'atto della concessione
dei diritti d'uso della banda di frequenza 470-790 MHz, il  Ministero
dello sviluppo economico autorizza il trasferimento  o  l'affitto  ad
altre imprese dei diritti d'uso relativi alle frequenze assegnate  ai
sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita'  all'articolo  14ter
del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. 
  1039.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  commi  da  1026  a  1046  e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'esercizio finanziario
2018, 35,5 milioni di euro per l'esercizio  finanziario  2019,  293,4
milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro
per  l'esercizio  finanziario  2021  e  272,1  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello
stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli
importi di cui al presente comma sono utilizzati, in conformita' alla
normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,  per  le  seguenti
finalita': 
  a)  erogazione  di  misure  compensative  a  fronte  dei  costi  di
adeguamento degli impianti di trasmissione sostenuti dagli  operatori
di rete  in  ambito  nazionale  a  seguito  della  liberazione  delle
frequenze per il servizio televisivo digitale  terrestre  e,  ove  si
renda necessario, dagli operatori delle bande di spettro 3,6-3,8  GHz
e 26,5-27,5 GHz. Per tali finalita', nell'ambito delle risorse di cui
al primo periodo del presente comma, sono assegnati  0,5  milioni  di
euro per l'esercizio finanziario  2019,  24,1  milioni  di  euro  per
ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021  e  228,1  milioni  di
euro per l'esercizio finanziario 2022; 
  b) erogazione di indennizzo per gli operatori  di  rete  in  ambito
locale che hanno rilasciato le frequenze per il  servizio  televisivo
digitale terrestre oggetto di  diritto  d'uso.  Per  tali  finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati 230,3 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020
e 73,9 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021; 
  c) contributo ai costi a carico degli utenti finali per  l'acquisto
di  apparecchiature  di  ricezione  televisiva  di  cui  all'articolo
3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44,  ed  i  connessi  costi  di  erogazione.  Per   tali   finalita',
nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma,
sono assegnati  25  milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 2019-2022; 
  d) oneri finanziari e amministrativi relativi  all'espletamento  da
parte  del  Ministero  dello  sviluppo   economico   delle   seguenti
attivita': predisposizione dei documenti tecnici e monitoraggio delle
attivita' di coordinamento della transizione di cui  al  comma  1032;
attivita'  di  monitoraggio  per  la  risoluzione   delle   eventuali
problematiche causate  dalle  emissioni  delle  stazioni  radio  base
rispetto   agli   impianti   di   ricezione   televisiva   terrestre;
definizione, simulazione e verifica delle regole  tecniche  derivanti
dagli  accordi  di  coordinamento  internazionale;   gestione   delle
procedure di selezione per l'assegnazione  dei  diritti  d'uso  delle
frequenze in banda 694-790 MHz e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e
26,5-27,5 GHz di cui al comma 1028,  con  riguardo  alla  liberazione
delle frequenze per il  servizio  televisivo  digitale  terrestre  e,
qualora si renda necessario, delle bande di  spettro  3,6-3,8  GHz  e
26,5-27,5  GHz;  espletamento  delle  procedure  di   selezione   per
l'assegnazione dei diritti d'uso  delle  frequenze  per  il  servizio
televisivo digitale terrestre, di cui ai commi  1031,  1033  e  1034,
previo ammodernamento e digitalizzazione degli  archivi  dei  diritti
d'uso e dei  fornitori  di  servizi  media  e  audiovisivi;  messa  a
disposizione della capacita' trasmissiva  di  cui  al  comma  1033  e
relativo  monitoraggio;  informazione   dei   cittadini.   Per   tali
finalita', nell'ambito delle risorse di  cui  al  primo  periodo  del
presente comma, sono assegnati 5  milioni  di  euro  per  l'esercizio
finanziario 2018, 10 milioni  di  euro  per  l'esercizio  finanziario
2019, 14 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020, 18 milioni
di euro per l'esercizio finanziario 2021 e 19  milioni  di  euro  per
l'esercizio finanziario 2022. 
  1040. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuate le modalita' operative e le  procedure  per  l'attuazione
degli interventi di cui al comma 1039. Su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con
propri decreti, rimodula la ripartizione delle risorse da  attribuire
a ciascuna delle finalita' di  cui  alle  lettere  da  a)  a  c)  del
medesimo comma 1039, apportando le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1041. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a favorire  la
diffusione  della  tecnologia  5G  attraverso  la  realizzazione   di
sperimentazioni  e  di  laboratori  specifici  in  coerenza  con  gli
obiettivi del Piano di azione per il 5G della Commissione  europea  e
ad assicurare l'efficiente  gestione  dello  spettro  radioelettrico,
anche per  lo  svolgimento  delle  necessarie  attivita'  tecniche  e
amministrative. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  572.000  euro
annui per il periodo 2018-2022.  L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 167, della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  e'
ridotta di 572.000 euro annui per il periodo 2018-2022. 
  1042. Per le finalita' di cui ai commi 1039  e  1041  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  si  avvale  della  collaborazione   della
Fondazione Ugo Bordoni. 
  1043. Al fine di coordinare le attivita' di cui al comma  1039,  il
Ministero dello  sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  costituire,
nell'ambito delle risorse di cui alla lettera d) del  predetto  comma
1039, una apposita task force avvalendosi anche di personale  fino  a
cinque unita' in posizione di comando proveniente da altre  pubbliche
amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, comprese  le
autorita'  indipendenti,  che  mantiene  il  trattamento   economico,
fondamentale e accessorio in godimento. Il Ministero  dello  sviluppo
economico provvede a rimborsare integralmente alle amministrazioni di
appartenenza l'onere  relativo  al  predetto  trattamento  economico.
Della suddetta task force puo' essere  chiamato  a  far  parte  anche
personale dipendente di societa'  e  organismi  in  house  ovvero  di
societa' partecipate dallo Stato previo rimborso alle stesse da parte
del Ministero dei relativi costi. 
  1044. Al fine di favorire l'innovazione  tecnologica,  a  decorrere
dal  1º  giugno  2019  gli  apparecchi  atti  alla  ricezione   della
radiodiffusione  sonora  venduti   dalle   aziende   produttrici   ai
distributori  di  apparecchiature  elettroniche  al   dettaglio   sul
territorio nazionale integrano  almeno  un'interfaccia  che  consenta
all'utente di  ricevere  i  servizi  della  radio  digitale.  Per  le
medesime finalita', a decorrere dal 1º gennaio  2020  gli  apparecchi
atti  alla  ricezione  della  radiodiffusione   sonora   venduti   ai
consumatori nel territorio nazionale integrano almeno  un'interfaccia
che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. 
  1045.  Dall'attuazione  dei  commi  1026  e  1028  devono  derivare
proventi in misura  non  inferiore  a  2.500  milioni  di  euro.  Gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle bande di frequenza di  cui
al comma 1028 sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,
entro il 30 settembre di ciascun esercizio finanziario  dal  2018  al
2022, secondo i seguenti importi assicurati prioritariamente con  gli
introiti derivanti dall'assegnazione delle frequenze in banda 3,6-3,8
GHz e 26,5-27,5 GHz: 1.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  50
milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020,
150 milioni di euro per l'anno 2021 e la restante  quota,  in  misura
non inferiore a 750 milioni di euro,  per  l'anno  2022.  Qualora,  a
seguito degli esiti delle procedure di cui  ai  commi  1026  e  1028,
comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, si
verifichino minori introiti rispetto a quelli complessivamente attesi
di cui al primo periodo, allo scostamento si provvede, nell'esercizio
2022, con le modalita' di cui all'articolo 17,  comma  12-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  in  misura  tale  da  compensare  le
minori entrate in termini di indebitamento netto. 
  1046. I commi 165 e 166 dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, sono abrogati. 
  1047. All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea, le parole: « anni dal 2013 al 2016» sono  sostituite
dalle seguenti:« anni dal 2013 al 2018 » e le  parole:  «  nel  corso
dell'anno 2016 » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  entro  il  30
settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro »; 
  b) alla lettera c), le parole: « euro 5.000 » e « euro 2.500 » sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « euro 7.500 » e «  euro
3.500 »; dopo le parole: « legge 13 dicembre  2010,  n.  220  »  sono
inserite le seguenti: « , anche  successivamente  alla  scadenza  dei
termini ivi previsti ». 
  1048. Al fine  di  contemperare  i  principi  secondo  i  quali  le
concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di  selezione
concorrenziali  con  l'esigenza  di   perseguire,   in   materia   di
concessioni di raccolta delle scommesse  su  eventi  sportivi,  anche
ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto
assetto distributivo, anche a seguito dell'intesa sancita in sede  di
Conferenza  unificata,  l'Agenzia  delle  dogane   e   dei   monopoli
attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative
concessioni alle condizioni gia' previste all'articolo 1, comma  932,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un introito almeno  pari  a
410 milioni di euro. A tal fine, le concessioni in essere, nonche' la
titolarita'  dei   punti   di   raccolta   regolarizzati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 643, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
nonche' dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, sono prorogate al 31 dicembre  2018,  a  fronte  del  versamento
della somma annuale di euro 6.000  per  diritto  afferente  ai  punti
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici,   compresi   i   punti   di   raccolta
regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto  afferente  ai  punti
vendita aventi come attivita' accessoria la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici. 
  1049. Al fine  di  consentire  l'espletamento  delle  procedure  di
selezione di cui ai commi 1047 e 1048, le regioni adeguano le proprie
leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico
all'intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza  unificata  in  data  7
settembre 2017. 
  1050.  Al  fine  di  evitare  possibili  utilizzi  illeciti   degli
apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con
provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e'  stabilita,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento  e  la
distruzione degli apparecchi stessi. 
  1051. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 1,  comma  650,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  e  con  quanto  definito
dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n.
154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di
gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse di
cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte ed e' stabilito per la rete fisica nella  misura  del  43
per cento e per il gioco a distanza nella misura del 47 per cento. Il
gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse  a  quota
fissa sulle corse di cavalli comprese nel programma  ufficiale  delle
corse previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' per tutte  le  scommesse  a
quota  fissa  sulle  corse  di  cavalli   inserite   nei   palinsesti
complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il
67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e  delle
immagini delle corse nonche' delle provvidenze per l'allevamento  dei
cavalli. 
  1052. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio del gettito derivante dalle scommesse  ippiche  a  quota
fissa nelle reti autorizzate e, nel caso in cui tale gettito risulti,
nei  dodici  mesi  dell'esercizio  precedente,  superiore  a   quello
previsto a legislazione vigente, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze puo' proporre un intervento  normativo  volto  a  ridurre  le
aliquote dell'imposta unica per la rete  fisica  e  per  il  gioco  a
distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. 
  1053. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli  con  proprio  decreto,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, regola le modalita' con le quali le reti  autorizzate  offrono
propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse
di cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua  integrazione  di
tali programmi aggiuntivi con  gli  eventi  e  con  le  immagini  del
programma ufficiale delle corse previsto dal regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1998,  n.  169,
secondo quanto previsto dagli schemi di concessione esistenti. 
  1054. Dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  le
societa'  che  gestiscono  gli  ippodromi  e  gli  allibratori   sono
autorizzati alla raccolta  di  tutte  le  scommesse  sulle  corse  di
cavalli  previa  sottoscrizione  di  un  apposito  disciplinare   con
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base dei  criteri  e  dei
principi della convenzione di concessione che regola la raccolta  del
gioco pubblico. 
  1055. Entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
presente legge, le scommesse a totalizzatore sulle corse  di  cavalli
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1998,  n.  169,  devono  essere  conformate,  ove
possibile, al modello di ripartizione della posta di  gioco  adottato
per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo  1,  comma  498,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e relativi  decreti  attuativi.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilisce le  misure
occorrenti  per  rendere  omogenee  le  formule  delle  scommesse   a
totalizzatore  sulle  corse  di  cavalli,  anche  fissando  la  posta
unitaria di gioco e la giocata minima, introducendo  eventuali  nuove
formule  di  scommessa  e  prevedendo,  ove   necessario,   ulteriori
categorie di vincita e l'accantonamento da destinare a montepremi. 
  1056. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli,  in  attuazione  dei
provvedimenti  adottati,  assicura  l'adeguamento  dei   sistemi   di
totalizzazione delle scommesse sulle corse di  cavalli,  al  fine  di
consentirne la commercializzazione. 
  1057. Qualora dall'applicazione dei commi da 1051 a 1056 derivi  un
minore gettito,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, puo' stabilire l'aumento  delle  aliquote  stabilite
dal comma 1051 in misura  tale  da  assicurare  il  conseguimento  di
maggiori entrate in misura compensativa. 
  1058. Al fine di migliorare la qualita'  e  l'organizzazione  delle
corse di cavalli e di sostenere la filiera ippica, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvia la riforma  del
settore con una procedura  di  selezione  ad  evidenza  pubblica  per
individuare l'organismo di cui all'articolo 15, comma 3, lettera  b),
della legge 28 luglio 2016, n. 154. 
  1059. In attuazione  degli  impegni  assunti  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, dalla  provincia  autonoma
di Bolzano, dall'Unione nazionale incremento razze equine  (UNIRE)  e
dal  comune  di  Merano  per  la  ristrutturazione  e   il   rilancio
dell'ippodromo di Merano, al medesimo comune sono attribuite le somme
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020. 
  1060. Al  decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  dopo
l'articolo 52 e' inserito il seguente: 
  «Art. 52-bis (Registro dei distributori  ed  esercenti).  -  1.  E'
istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  un  registro
informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori  ed  esercenti
di gioco. 
  2. Nel registro sono annotati: 
  a) il nome e il cognome ovvero la denominazione  sociale,  completa
dell'indicazione del nominativo e del codice fiscale del responsabile
legale e del preposto, del distributore e dell'esercente; 
  b) l'indirizzo ovvero la  sede  legale  e,  ove  diversa,  la  sede
operativa del distributore e dell'esercente,  con  indicazione  della
citta' e del relativo codice di avviamento postale; 
  c)  l'espressa  indicazione  della  tipologia  e  delle   modalita'
dell'attivita' di gioco, come  definita  dall'articolo  1,  comma  3,
lettera a). 
  3. Nel registro e' altresi'  annotata  l'eventuale  estinzione  del
rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo  52,  comma
2, lettera d), e comunicata dai concessionari di  gioco,  secondo  le
modalita' definite dall'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  con  le
linee guida di cui  all'articolo  52,  comma  4.  La  responsabilita'
solidale del concessionario prevista dall'articolo 64,  comma  4,  e'
esclusa  qualora  il   medesimo   concessionario   abbia   comunicato
l'estinzione del rapporto nelle  modalita'  e  nei  termini  previsti
dalle linee  guida  di  cui  al  precedente  periodo,  sempreche'  le
violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime,  non  siano
gia' state contestate o, comunque, i controlli  di  cui  all'articolo
64, comma 2, non abbiano avuto inizio. 
  4. Nel registro sono annotati anche i provvedimenti di  sospensione
adottati  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 64, comma 5. A tale fine, il provvedimento che  dispone
la sospensione e'  comunicato,  a  cura  della  Guardia  di  finanza,
all'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli  per  l'annotazione  nel
registro. 
  5. L'accesso al  registro  e'  consentito,  senza  restrizioni,  al
Ministero dell'economia e delle finanze,  alla  Guardia  di  finanza,
alla Direzione investigativa antimafia e alla  UIF,  per  l'esercizio
delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di  prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e  alla  Direzione
nazionale  antimafia  e   antiterrorismo.   L'accesso   e'   altresi'
consentito alle questure per l'esercizio delle funzioni  di  pubblica
sicurezza  e  ai  fini  del  rilascio  delle  licenze  e  dei  titoli
autorizzatori di cui agli articoli 86 e  88  del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, e alle relative norme esecutive, nonche' ai concessionari  di
gioco,  a  salvaguardia  della  correttezza  e  della  legalita'  dei
comportamenti degli operatori del mercato. 
  6. Le modalita' tecniche di alimentazione e  di  consultazione  del
registro sono stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle dogane  e  dei
monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali,  in  modo
che siano garantiti: 
  a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati  da  parte  delle
autorita' di cui al comma 5; 
  b) le modalita' di consultazione  da  parte  dei  concessionari  di
gioco per le finalita' di cui al comma 5; 
  c) la tempestiva annotazione dei dati di cui ai commi 2, 3  e  4  e
dei relativi aggiornamenti; 
  d) l'interconnessione tra il registro ad accesso riservato  di  cui
al comma 1 e gli altri elenchi o registri tenuti  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli,  anche  al  fine  di  rendere  tempestivamente
disponibile alle autorita' e ai concessionari di gioco l'informazione
circa la sussistenza di eventuali provvedimenti  di  cancellazione  o
sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della
normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto; 
  e) il rispetto  delle  norme  dettate  dal  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno  2003,  n.  196,   nonche'   il   trattamento   dei   medesimi
esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto. 
  7. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione  vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ». 
  1061. I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle
finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo  in
chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo  speciale  per
la concessione di contributi in  conto  interessi  sui  finanziamenti
all'impiantistica sportiva di  cui  all'articolo  5  della  legge  24
dicembre 1957, n. 1295. 
  1062. All'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, le parole: « dopo il 31 dicembre 2017 »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « dopo il 31 dicembre 2018». 
  1063. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  si  applicano  a  decorrere  dal  1º
gennaio 2018. 
  1064. Le disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono  rideterminate   in
18.977.000 euro per l'anno 2018, in 3.277.000 euro per  l'anno  2019,
in 5.525.000 euro per l'anno 2020, in  238.783.000  euro  per  l'anno
2021, in 217.510.000 euro per l'anno 2022, in  176.543.000  euro  per
l'anno 2023, in 111.064.000 euro per l'anno 2024, in 25.000.000  euro
per l'anno 2025, in 15.000.000 euro per  l'anno  2026,  in  6.000.000
euro per  l'anno  2027,  in  10.000.000  euro  per  l'anno  2028,  in
20.000.000 euro per l'anno 2029, in 30.000.000 euro per l'anno 2030 e
in 43.000.000 euro a decorrere dall'anno 2031. 
  1065. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' ridotto di 21.450.000 euro per  l'anno  2018,  di  36.150.000
euro per  l'anno  2019,  di  33.250.000  euro  per  l'anno  2020,  di
8.700.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5.700.000 euro  per
l'anno 2023, di 2.500.000 euro per l'anno 2024,  di  46.200.000  euro
per l'anno 2025, di 68.400.000 euro per l'anno  2026,  di  71.900.000
euro per l'anno 2027, di 70.400.000 euro per ciascuno degli anni  dal
2028 al 2031, di 68.100.000 euro per l'anno 2032 e di 70.400.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2033. 
  1066. Il Fondo per la compensazione degli  effetti  finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali  di  cui  all'articolo  6,   comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 18.380.  793  euro
per l'anno 2018, di 81.525.000 euro per l'anno  2019,  di  68.125.000
euro per  l'anno  2020,  di  81.025.000  euro  per  l'anno  2021,  di
102.625.000 euro per l'anno 2022, di 96.525.000 euro per l'anno  2023
e di 90.025.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  1067. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma  107,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 2,4 milioni di euro  per  l'anno
2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di  euro
per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  88,1
milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni  di  euro  per  l'anno
2023 e di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. 
  1068. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  74,  comma  1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' ridotta di 7 milioni di euro
per l'anno 2018, di 18,2 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  di  30
milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni  di  euro  per  l'anno
2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24  milioni  di  euro
per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni
di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026  e  di
16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. 
  1069. All'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 431, lettera b), le parole: «  si  stima  di  incassare
quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio
dell'esercizio  in  corso  e  a   quelle   effettivamente   incassate
nell'esercizio precedente » sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  si
stima di incassare quali maggiori  entrate  risultanti  sia  rispetto
alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente,  sia  a
quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato »; 
  b) al comma 432 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  le  parole:  «  sono  annualmente  utilizzate,   nell'esercizio
successivo  a  quello  di  assegnazione  al  predetto  Fondo  »  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «   sono   annualmente   utilizzate,
dall'esercizio successivo a quello di assegnazione al predetto  Fondo
»; 
  2) le parole: « e dopo il loro accertamento in sede di  consuntivo,
per incrementare per tale anno nei limiti  delle  disponibilita'  del
Fondo stesso » sono sostituite dalle seguenti: « , per  incrementare,
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso »; 
    c) al comma 434 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo periodo,  le  parole:  «  dell'anno  in  corso  »  sono
sostituite dalle seguenti: « a legislazione vigente »; 
  2) al secondo periodo, le parole: « , limitatamente al  primo  anno
del triennio di riferimento, » sono soppresse; 
  3) al terzo periodo, le parole: « La legge di  stabilita',  »  sono
sostituite dalle seguenti: « La legge di bilancio, ». 
  1070. Il fondo per la riduzione  della  pressione  fiscale  di  cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e'
ridotto di euro 377.876.008 per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  di
euro 507.876.008 per l'anno 2020 e di euro  376.511.618  a  decorrere
dall'anno 2021. 
  1071.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi  speciali   di   cui
all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d),  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi  che
si prevede possano essere approvati nel  triennio  2018-2020  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, nelle  misure
indicate  nelle  tabelle  A  e  B  allegate  alla   presente   legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 
  1072. Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rifinanziato per  800  milioni  di
euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019,  per
2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al  2023,  per
2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal  2025  al  2033.  Le  predette  risorse  sono
ripartite nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilita';
b) mobilita' sostenibile e  sicurezza  stradale;  c)  infrastrutture,
anche relative alla  rete  idrica  e  alle  opere  di  collettamento,
fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa  del  suolo,  dissesto
idrogeologico,  risanamento  ambientale  e  bonifiche;  f)   edilizia
pubblica,  compresa  quella  scolastica  e  sanitaria;  g)  attivita'
industriali ad alta  tecnologia  e  sostegno  alle  esportazioni;  h)
digitalizzazione delle amministrazioni statali;  i)  prevenzione  del
rischio  sismico;  l)  investimenti  in  riqualificazione  urbana   e
sicurezza delle periferie; m) potenziamento  infrastrutture  e  mezzi
per l'ordine pubblico, la sicurezza e il  soccorso;  n)  eliminazione
delle barriere architettoniche. Restano fermi i criteri  di  utilizzo
del fondo di cui al secondo, terzo e quarto periodo del citato  comma
140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  di  riparto
del fondo di  cui  al  primo  periodo  sono  da  adottare,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  1073. A  valere  sugli  stanziamenti  previsti  dal  comma  1072  e
nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, una quota annua pari a
70 milioni di euro puo' essere destinata al finanziamento: 
  a) degli interventi individuati  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «  Piano
stralcio aree metropolitane  ed  aree  urbane  con  alto  livello  di
popolazione  esposta  al  rischio  di  alluvione  »  e   non   ancora
finanziati; 
  b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico  nelle
regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074. 
  1074. Gli interventi  di  cui  al  comma  1073,  lettera  b),  sono
individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal  CIPE
su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura  di
missione contro il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture  idriche,  sulla  base  di  un  accordo  di  programma
sottoscritto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e   dal
presidente della regione o della provincia  autonoma  interessata  al
programma nazionale di investimento. I  presidenti  delle  regioni  o
delle province autonome interessate possono  essere  autorizzati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri  a  stipulare  appositi  mutui  di  durata
massima quindicennale sulla base di  criteri  di  economicita'  e  di
contenimento della spesa, con oneri  di  ammortamento  a  carico  del
bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,  con
la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa e con i  soggetti  autorizzati  all'esercizio
dell'attivita' bancaria ai sensi  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo  scopo  destinate
in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le
rate di ammortamento dei mutui attivati  sono  pagate  agli  istituti
finanziatori direttamente dallo Stato. 
  1075. Ai fini del monitoraggio dello  stato  di  avanzamento  degli
interventi finanziati con le risorse del fondo da  ripartire  di  cui
all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e
dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto  del
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello  Stato,
ciascun Ministero invia entro il  15  settembre  di  ogni  anno  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero  dell'economia  e
delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
una  apposita   relazione.   La   relazione   contiene   inoltre   un
aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di  avanzamento,
nonche'  una  indicazione  delle  principali  criticita'  riscontrate
nell'attuazione delle opere. 
  1076. Per il finanziamento degli interventi  relativi  a  programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di province  e  citta'
metropolitane e' autorizzata la spesa di 120 milioni di euro  per  il
2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal  2019  al
2023. 
  1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da
emanare entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie  locali,  sono  definiti  i  criteri  e  le
modalita' per l'assegnazione e l'eventuale revoca  delle  risorse  di
cui al comma 1076, anche sulla  base  della  consistenza  della  rete
viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita' rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico;  con  il  medesimo  decreto  sono
altresi' definite le procedure di revoca delle  risorse  assegnate  e
non utilizzate. 
  1078. Le province e le citta' metropolitane certificano  l'avvenuta
realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo
successivo all'anno di riferimento, mediante  apposita  comunicazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata
o parziale realizzazione degli interventi, le corrispondenti  risorse
assegnate alle singole province o citta' metropolitane  sono  versate
ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al  comma
1072. 
  1079. Nello stato di previsione del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e' istituito il Fondo per la progettazione degli enti
locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti  di
fattibilita' tecnica ed economica e  dei  progetti  definitivi  degli
enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici  e
strutture pubbliche, con una dotazione  di  30.000.000  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.  232,
relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  capitolo  7008,  per
gli interventi finanziati  con  il  Fondo  per  la  progettazione  di
fattibilita' delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per
lo sviluppo del Paese, e' ridotta di 5.000.000 di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019. 
  1080.  I  criteri  e  le  modalita'   di   accesso,   selezione   e
cofinanziamento dei progetti, nonche' le modalita' di recupero  delle
risorse in caso di mancato rispetto dei  termini  indicati  ai  commi
1082  e  1083,  sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. I progetti ammessi a  cofinanziamento
devono essere previsti  nella  programmazione  delle  amministrazioni
proponenti. Possono essere finanziati anche  i  costi  connessi  alla
redazione dei  bandi  di  gara,  alla  definizione  degli  schemi  di
contratto e alla valutazione  della  sostenibilita'  finanziaria  dei
progetti. 
  1081. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo'
stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti  SpA,
quale istituto nazionale di  promozione  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che  disciplina  le
attivita' di supporto e assistenza  tecnica  connesse  esclusivamente
all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con  oneri
posti a carico del medesimo Fondo. 
  1082. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 1080
sono  tenuti  a  procedere  all'attivazione   delle   procedure   per
l'affidamento della progettazione finanziata  entro  tre  mesi  dalla
comunicazione di ammissione  al  finanziamento.  Il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle
attivita' di progettazione oggetto del contributo. 
  1083.  I  soggetti  beneficiari  del  finanziamento,  acquisita  la
progettazione finanziata, sono tenuti, qualora sia  stata  finanziata
ai sensi del comma 1080 la progettazione definitiva, a pubblicare  il
bando di gara per la  progettazione  esecutiva  entro  diciotto  mesi
dall'approvazione del progetto definitivo. 
  1084. Il monitoraggio delle attivita' di cui ai  commi  da  1079  a
1083 e dei relativi adempimenti e' effettuato attraverso  il  sistema
di  monitoraggio  delle  opere  pubbliche  della  banca  dati   delle
pubbliche  amministrazioni  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29
dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori
ai sensi dei commi da 1079 a 1083 e' verificato tramite  il  predetto
sistema, attraverso le  informazioni  correlate  al  relativo  codice
identificativo di gara (CIG). 
  1085. All'articolo 1, comma 228, della legge 23 dicembre  2014,  n.
190, al primo periodo, le parole: « in costruzione » sono  sostituite
dalle seguenti: « e alle  linee  tramviarie,  compreso  il  materiale
rotabile, » ed e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «  Il
riparto delle predette risorse e dei  successivi  rifinanziamenti  e'
effettuato con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ». 
  1086. Le risorse destinate agli interventi di  cui  alla  legge  21
dicembre 2001,  n.  443,  possono  essere  utilizzate  anche  per  il
finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa,  compreso  il
materiale rotabile. 
  1087. Al fine  di  affermare  un  modello  digitale  italiano  come
strumento di tutela e valorizzazione economica e sociale del made  in
Italy  e  della  cultura  sociale  e   produttiva   della   tipicita'
territoriale, e' assegnato un contributo pari a 1.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'istituto IsiameD
per la promozione di un modello digitale  italiano  nei  settori  del
turismo, dell'agroalimentare, dello sport e delle smart city. 
  1088. Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge  22  ottobre
2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre
2016, n. 225, le parole: «  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « settembre 2018 ». 
  1089. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con
una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018,
per le finalita' di cui al comma 1090. 
  1090. Le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare  di  appalto
per la fornitura  di  prodotti  di  consumo  alle  proprie  strutture
possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che  promuovono
l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle
imprese aggiudicatrici e'  riconosciuto,  nel  limite  delle  risorse
disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un  rimborso
fino al 15 per cento dei maggiori costi  conseguenti  alla  specifica
indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  individuati  i  criteri  e  le
modalita' per la  definizione  dei  prodotti  del  commercio  equo  e
solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso  di  cui  al
presente comma. 
  1091.  Per  perseguire   obiettivi   di   politica   economica   ed
industriale, connessi anche al programma Industria 4.0,  nonche'  per
accrescere  la  competitivita'  e  la   produttivita'   del   sistema
economico, e' istituito, nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  un  Fondo  per  interventi  volti  a
favorire lo sviluppo del capitale immateriale, della competitivita' e
della produttivita', con una dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, di 125 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2019  e
2020, di 250 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2021  al
2024, di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030
e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031. Gli obiettivi di
politica economica e industriale per la crescita e la  competitivita'
del Paese da perseguire con il Fondo sono  definiti  annualmente  con
delibera  del  Consiglio  dei  ministri.  Il  Fondo  e'  destinato  a
finanziare: 
  a) progetti di ricerca e innovazione da  realizzare  in  Italia  ad
opera di soggetti  pubblici  e  privati,  anche  esteri,  nelle  aree
strategiche per lo sviluppo del capitale immateriale funzionali  alla
competitivita' del Paese; 
  b) il supporto operativo ed amministrativo alla  realizzazione  dei
progetti  finanziati  ai  sensi  della  lettera  a),   al   fine   di
valorizzarne i risultati e favorire il loro  trasferimento  verso  il
sistema economico produttivo. 
  1092. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e' individuato l'organismo  competente  alla  gestione
delle risorse ed e' definito  l'assetto  organizzativo  che  consenta
l'uso efficiente delle risorse del  Fondo  al  fine  di  favorire  il
collegamento tra i  diversi  settori  di  ricerca  interessati  dagli
obiettivi di politica economica e industriale, la collaborazione  con
gli  organismi  di  ricerca  internazionali,  l'integrazione  con   i
finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con  il
sistema  del  venture  capital  italiano  ed  estero.   Il   medesimo
regolamento individua altresi' l'amministrazione vigilante. 
  1093. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad
apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  1094. Al fine di pervenire ad una piena e corretta attuazione della
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12
dicembre 2006,  relativa  ai  servizi  nel  mercato  interno,  e  nel
contempo  consentire  il  raggiungimento  degli  specifici  obiettivi
connessi all'attivita'  di  assistenza  e  cura  in  ambito  termale,
favorendo la ripresa degli investimenti nel  settore,  l'articolo  1,
comma 1, del decreto  legislativo  26  marzo  2010,  n.  59,  recante
attuazione della citata  direttiva  2006/123/CE,  si  interpreta  nel
senso che le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 59  del
2010 non si applicano al rilascio e al rinnovo delle concessioni  per
l'utilizzazione   delle   acque   minerali   e   termali    destinate
all'esercizio dell'azienda termale in possesso  delle  autorizzazioni
sanitarie di cui all'articolo 3, comma  1,  della  legge  24  ottobre
2000, n. 323, qualora il fatturato della stessa  azienda,  riferibile
alle prestazioni termali e alle piscine termali, ove esistenti e come
individuate dalla disciplina interregionale  in  materia,  sia  stato
prevalente, nei due  anni  precedenti  l'istanza  di  rilascio  o  di
rinnovo, rispetto a quello delle attivita'  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, della medesima legge. La prevalenza deve  risultare  da  una
specifica  certificazione  rilasciata  dai  revisori  dei   conti   e
formulata sulla base della contabilita' analitica aziendale. 
  1095. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 1094 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  1096. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento  delle
attivita' funzionali al raggiungimento degli obiettivi  istituzionali
e societari attribuiti  alla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche' di garantire
gli equilibri concorrenziali  nel  mercato  radiotelevisivo,  non  si
applicano alla societa' RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di
contenimento della spesa  in  materia  di  gestione,  organizzazione,
contabilita', finanza, investimenti e disinvestimenti previste  dalla
legislazione  vigente  a  carico  dei  soggetti  inclusi  nell'elenco
dell'ISTAT delle amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'articolo  1
della   legge   31   dicembre   2009,    n.    196;    pertanto    la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo' avviare, in un'ottica virtuosa
di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di  figure
al livello retributivo piu' basso, attingendo in primis al  personale
idoneo  inserito  nelle  graduatorie  2013  e  2015  di   giornalisti
professionisti  riconosciuti  idonei.  Restano  comunque   ferme   le
disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall'articolo 49,
commi  1-ter  e1-quater,  del  testo  unico  dei  servizi  di   media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177. 
  1097. L'articolo 6 del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,  ratificato,  con  modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  6.  -   1.   Per   le   imprese   dell'esercizio   teatrale,
cinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le
associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le
emittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi,  l'obbligo  della
richiesta del certificato di agibilita' di cui  all'articolo  10  non
sussiste nei confronti dei lavoratori dello  spettacolo  appartenenti
alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del  primo  comma
dell'articolo  3  con  contratto  di   lavoro   subordinato   qualora
utilizzati nei locali di proprieta'  o  di  cui  abbiano  un  diritto
personale di godimento per i quali  le  medesime  imprese  effettuano
regolari versamenti contributivi presso l'INPS. Le  medesime  imprese
hanno l'obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilita'
di cui all'articolo 10, per i lavoratori  autonomi  dello  spettacolo
appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14)  del
primo comma dell'articolo 3 con contratto di prestazione  d'opera  di
durata superiore a trenta giorni e  contrattualizzati  per  specifici
eventi, di durata  limitata  nell'arco  di  tempo  della  complessiva
programmazione dell'impresa, singolari e non ripetuti  rispetto  alle
stagioni  o  cicli  produttivi.  In  alternativa  il  certificato  di
agibilita' potra' essere richiesto dai lavoratori di  cui  al  numero
23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di  custodia
dello stesso che e' posto a carico del committente.  L'obbligo  della
richiesta del  certificato  di  agibilita'  ricorre  per  le  imprese
dell'esercizio teatrale, cinematografico e  circense,  per  i  teatri
tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,
gli  alberghi,  le  emittenti  radiotelevisive  e  per  gli  impianti
sportivi ogni  qualvolta  sia  resa  una  prestazione  da  parte  dei
lavoratori autonomi  dello  spettacolo  appartenenti  alle  categorie
indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell'articolo  3
nei locali di proprieta' o di cui abbiano  un  diritto  personale  di
godimento le imprese committenti. 
  2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  le
imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  euro  129  per
ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata ». 
  1098. Nelle more  del  termine  della  liquidazione  dei  patrimoni
trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 1, commi da  488  a  595,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Collegio dei periti predispone una
valutazione estimativa intermedia  dell'esito  della  liquidazione  e
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
tra l'esito economico effettivo consuntivato  nella  fase  intermedia
della liquidazione ed il  corrispettivo  pagato.  Di  tale  eventuale
maggiore  importo,  il  70  per  cento  e'  attribuito  al  Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' versato all'entrata del  bilancio
dello Stato nell'anno 2018. La disposizione  si  applica,  in  quanto
compatibile, al patrimonio separato di cui all'articolo 41, commi  da
16-ter a 16-septies, del decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14.
Qualora al termine della liquidazione  dei  patrimoni  trasferiti  il
risultato dell'attivita' liquidatoria relativo ad uno  dei  patrimoni
separati risultasse inferiore al corrispettivo pagato  e'  consentita
la compensazione  con  l'eventuale  maggiore  importo  conseguito  al
termine dell'attivita' liquidatoria da altro patrimonio separato. 
  1099. L'attivo della liquidazione del Consorzio del  Canale  Milano
Cremona  Po,  di  cui   all'articolo   41,   comma   16-octies,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2009,  n.  14,  presente  nel
bilancio approvato alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' versato all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno
2018. 
  1100. Al fine di assicurare nel modo piu'  sollecito  la  riduzione
del debito pubblico e di accelerare la chiusura  delle  liquidazioni,
sono trasferiti a Fintecna S.p.A., o a societa' da  essa  interamente
controllata, con ogni loro componente attiva e passiva, ivi  compresi
i rapporti in corso e le cause  pendenti,  i  patrimoni  di  societa'
statali in liquidazione ovvero di enti disciolti al fine di  gestirne
le  attivita'  di  liquidazione.  Detti  patrimoni  costituiscono  un
patrimonio   separato   rispetto   al   patrimonio   della   societa'
trasferitaria. Con decreto di natura non  regolamentare  il  Ministro
dell'economia e delle finanze individua ogni anno i  patrimoni  delle
societa' in liquidazione, gli enti, le partecipazioni, i beni oggetto
del trasferimento. Il corrispettivo provvisorio spettante allo  Stato
per il trasferimento e' stabilito da un collegio di tre periti  sulla
base   della   valutazione   estimativa   dell'esito   finale   della
liquidazione del patrimonio trasferito. I componenti del collegio dei
periti sono designati  uno  dalla  societa'  trasferitaria,  uno  dal
Ministero dell'economia e delle finanze ed il terzo, con funzioni  di
presidente, d'intesa tra la societa'  trasferitaria  ed  il  predetto
Ministero. La valutazione deve tra l'altro tenere conto  di  tutti  i
costi e gli  oneri  necessari  per  la  liquidazione  del  patrimonio
trasferito,  ivi  compresi  quelli  di  funzionamento,   individuando
altresi'  il  fabbisogno  finanziario  stimato  per  la  liquidazione
stessa. L'ammontare del compenso  dei  componenti  del  collegio  dei
periti e' determinato con decreto dal Ministro dell'economia e  delle
finanze ed e' versato a valere sui patrimoni trasferiti.  Al  termine
della liquidazione del patrimonio trasferito, il collegio dei  periti
determina l'eventuale maggiore importo  risultante  dalla  differenza
tra l'esito economico  effettivo  consuntivato  alla  chiusura  della
liquidazione e il corrispettivo provvisorio pagato. Di tale  maggiore
importo il 70 per cento e' attribuito al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e il 30 per  cento  e'  di  competenza  della  societa'
trasferitaria. I  proventi  derivanti  dall'attuazione  del  presente
comma sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere
riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.