art. 1 (commi 301-400)
  301. Al fine di dare  attuazione  agli  accordi  internazionali  in
materia  di  immigrazione  e  rafforzare  le  iniziative  a   livello
internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero  dell'interno
e'  autorizzato  ad  inviare  personale  appartenente  alla  carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per  ciascuno  degli  anni  del
triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia,
che presta servizio all'estero per un periodo superiore  a  sei  mesi
presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni  italiane
dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  fatti  salvi  i  casi  in  cui  e'
prevista  la  corresponsione  del  trattamento   economico   di   cui
all'articolo 168  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18. 
  302. Per assicurare  il  mantenimento  dei  necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno  e'
autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in  possesso  dei
requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a),  b)  e  c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50  per
cento del totale delle unita' in  servizio  per  ciascuna  annualita'
2018  e  2019.  Ai  relativi  oneri,  pari  ad  euro  7.244.662   con
riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a  decorrere  dall'anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte  corrente  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e,  quanto  ad
euro 1.800.000 per l'anno  2018  e  ad  euro  7.396.214  a  decorrere
dall'anno   2019,    a    valere    sulle    facolta'    assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente. 
  303. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis.   Ai   fini   del   conseguimento   dell'obiettivo    della
sostenibilita'  finanziaria  attraverso   lo   sviluppo   del   piano
industriale di  cui  al  comma  1-bis,  l'Agenzia  e'  autorizzata  a
prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui  all'articolo
143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 379, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190.
Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  pari  a
540.000 euro per l'anno 2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  616  del
presente codice ». 
  304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a)  all'articolo  184,  dopo  il  comma  5-bis  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle  Forze  armate  e'
tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,  il  registro  delle
attivita' a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la
conclusione di ciascuna attivita': 
  a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 
  b) il munizionamento utilizzato; 
  c) la data dello sparo e i luoghi  di  partenza  e  di  arrivo  dei
proiettili. 
  5-bis.2. Il registro di cui al  comma  5-bis.1  e'  conservato  per
almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione.  Lo  stesso  e'
esibito agli organi di vigilanza  e  di  controllo  ambientali  e  di
sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta  degli  stessi,  per  gli
accertamenti di rispettiva competenza. 
  5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo  esercitativo,
il direttore del poligono avvia le attivita' finalizzate al  recupero
dei residuati del munizionamento  impiegato.  Tali  attivita'  devono
concludersi  entro  centottanta  giorni  al  fine  di  assicurare   i
successivi adempimenti previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »; 
    b)  all'articolo  241-bis,  dopo  il  comma  4  sono  inseriti  i
seguenti: 
  «4-bis. Il comandante di  ciascun  poligono  militare  delle  Forze
armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di
tutte le matrici ambientali in relazione alle  attivita'  svolte  nel
poligono,   assumendo   altresi'   le   iniziative   necessarie   per
l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti,  anche
alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei
o semi-permanenti  il  predetto  piano  e'  limitato  al  periodo  di
utilizzo da parte delle Forze armate. 
  4-ter. Il comandante  di  ciascun  poligono  militare  delle  Forze
armate  predispone  semestralmente,   per   ciascuna   tipologia   di
esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area  del  poligono,
un documento indicante le attivita' previste, le modalita'  operative
di tempo e di luogo e gli altri  elementi  rilevanti  ai  fini  della
tutela dell'ambiente e della salute. 
  4-quater. Il comandante del poligono militare  delle  Forze  armate
trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in  cui  ha
sede il  poligono.  Lo  stesso  documento  e'  messo  a  disposizione
dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio. 
  4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni  militari  delle
Forze armate istituiscono un Osservatorio  ambientale  regionale  sui
poligoni militari, nell'ambito  dei  sistemi  informativi  ambientali
regionali  afferenti  alla  rete  informativa  nazionale   ambientale
(SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n.  132.
Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal  termine
del periodo esercitativo, trasmette  all'Osservatorio  le  risultanze
del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le  forme
di collaborazione tra  gli  Osservatori  ambientali  regionali  e  il
Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli. 
  4-sexies. Con le modalita' previste dall'articolo 184, comma 5-bis,
sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta,
titolo  II,  del  presente  decreto,  le  procedure  applicabili   al
verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di  un  evento
in relazione al quale  esiste  il  pericolo  imminente  di  un  danno
ambientale. 
  4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e
con il Ministro della salute, e'  stabilito  il  periodo  massimo  di
utilizzo annuale dei poligoni militari  delle  Forze  armate  per  le
esercitazioni e le sperimentazioni. 
  4-octies. Ferme restando le competenze di cui  all'articolo  9  del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010,  l'ISPRA  provvede  alle
attivita' di vigilanza  sul  rispetto  della  normativa  sui  rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
  4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
determinati annualmente  gli  oneri  a  carico  del  Ministero  della
difesa, relativi  alle  attivita'  di  cui  all'articolo  184,  comma
5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo »; 
    c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: 
  «5-quater. In caso di violazione  di  uno  o  piu'  degli  obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e  dall'articolo
241-bis, commi 4-bis, 4-ter e  4-quater,  del  presente  decreto,  il
comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila  euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si  applica  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  cinquemila  euro  a  ventimila
euro ». 
  305. Il Ministero dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e' autorizzato ad assumere fino ad un massimo di  200  unita'
di personale, appartenenti all'area III  -  posizione  economica  F1,
mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di
selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica
di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  agosto  2014,  n.  171.  Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   ed   al   Ministero
dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai  sensi  del
presente comma  e  i  relativi  oneri.  Alla  copertura  degli  oneri
derivanti dal presente comma il Ministero  provvede  a  valere  sulle
proprie facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 
  306. I contratti a tempo determinato  stipulati  dagli  istituti  e
luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del  decreto-legge  31
maggio 2014, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29
luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per  l'anno  2018,  non
oltre il limite massimo  di  36  mesi,  anche  discontinui,  previsto
dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81,  come  richiamato  dall'articolo  36,  comma   2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di  euro
per l'anno 2018. 
  307. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
al primo periodo, le parole: « fino  al  31  dicembre  2018,  »  sono
soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro
i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « per  una  durata  massima  di  24
mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ». 
  308. Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli  interventi
inclusi nel piano strategico di cui  all'articolo  1,  comma  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7  ottobre  2013,  n.  112,  finalizzati  al   rilancio
economico-sociale e alla riqualificazione  ambientale  e  urbanistica
dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco  «  Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e  Torre  Annunziata  »,  al  comma
5-ter dell'articolo 2  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 »; 
  b) le parole: «  Dal  1º  gennaio  2018  »  sono  sostituite  dalla
seguente: « Successivamente »; 
  c) le parole: « il Direttore generale di progetto e  le  competenze
ad esso attribuite » sono sostituite dalle seguenti:  «  le  funzioni
attribuite al Direttore generale di progetto »; 
  d)  le  parole:  «  confluiscono  nella  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « rientrano nelle competenze della »; 
  e) l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  «  Il  Direttore
generale di progetto, per la progettazione,  la  realizzazione  e  la
gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi  4  e  6,  del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore  sviluppo
del piano strategico di  cui  al  medesimo  articolo  1,  attiva,  su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per  la  stipula
di  un  apposito  contratto  istituzionale  di  sviluppo   ai   sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ». 
  309. Per le medesime finalita' di cui al comma  308,  entro  il  31
marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo avvia apposita selezione per titoli e  colloquio  finalizzata
all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui  alla
tabella B allegata al regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale  non  dirigenziale,  posizione  economica  F1,  profili  di
funzionario archeologo,  architetto  e  ingegnere,  delle  unita'  di
personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106. Alla selezione di cui  al  precedente  periodo  possono
partecipare le unita'  di  personale  che  siano  state  reclutate  a
seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data
del 31 marzo 2018, abbiano prestato  servizio  per  almeno  trentasei
mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo
articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83  del  2014.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite
massimo di 500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2018,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  310. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui
all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n.  29,  e'  autorizzata
l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018,
2019 e 2020. 
  311. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo  2011,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: « versamenti all'entrata del bilancio dello Stato,  »
sono inserite le seguenti:  «  anche  degli  utili  conseguiti  dalla
societa' ALES S.p.A., al netto della  quota  destinata  alla  riserva
legale, ». 
  312. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni  a
far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di
cui alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo a tempo  indeterminato  e,  decorsi
cinque anni a far data dal  2017,  puo'  essere  assegnato  ad  altro
ufficio del medesimo Ministero ». 
  313. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite
massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo provvede  a  valere  sulle  proprie
facolta' assunzionali. 
  314. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  i  contributi  previsti
dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2020, secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto  dei
predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A  decorrere  dal  1°
gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del  2004,  le  parole:  «  dagli
articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ». 
  315. In  occasione  di  manifestazioni  culturali  o  altri  eventi
gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da
terzi concessionari o autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  115  del
codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  le
prestazioni svolte dal personale  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo finalizzate a garantire  la  tutela
del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti  in
relazione  alle  predette  attivita'   si   considerano   prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario.  In  deroga  all'articolo  43
della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  le  somme  destinate  alle
retribuzioni del personale per ciascuna attivita' di  valorizzazione,
manifestazione o  evento  sono  versate  dai  terzi  concessionari  o
autorizzati, prima dell'inizio  delle  prestazioni,  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato  e  riassegnate,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  con  imputazione
ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono
assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti  mediante
contrattazione collettiva integrativa. 
  316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere  dal
2018, le operazioni e  i  servizi  svolti  in  attuazione  del  piano
nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi
della cultura  dal  relativo  personale  si  considerano  prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo  1,  comma  1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo  1,  comma  321,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  secondo  i  criteri  stabiliti
annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa. 
  317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici  creati
o partecipati dal Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del  turismo  per  rafforzare  la  tutela  e  la  valorizzazione  del
patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 1  milione  di  euro
per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2019.
Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' altresi'  autorizzato  a
costituire  una  fondazione  per  la  gestione  della  Biblioteca  di
archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417. 
  318. Nello stato di previsione  del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e' istituito,a decorrere dal  2018,
un Fondo per la promozione del libro e della  lettura  con  dotazione
annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione  di
euro annui e'  destinata  alle  biblioteche  scolastiche.  Il  Fondo,
gestito  dal  Centro  per  il  libro  e  la  lettura,  e'   ripartito
annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge. All'onere di 1 mlione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma
concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo  periodo
destinata  alle  biblioteche  scolastiche,   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  319. A  decorrere  dall'anno  2018,  agli  esercenti  di  attivita'
commerciali che operano nel settore della  vendita  al  dettaglio  di
libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale  47.61  o
47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2019,
un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU,
TASI e TARI con riferimento ai locali  dove  si  svolge  la  medesima
attivita' di vendita di libri al dettaglio,  nonche'  alle  eventuali
spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui
al  comma  321,  anche  in  relazione  all'assenza  di  librerie  nel
territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per  gli  esercenti  di
librerie che non risultano  ricomprese  in  gruppi  editoriali  dagli
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. 
  320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere  al  credito
d'imposta nel rispetto dei limiti  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «  de  minimis  ».  Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del  reddito  ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   ed   e'   utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi  a  disposizione
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  lo  scarto  dell'operazione   di
versamento, secondo modalita' e termini  definiti  con  provvedimento
del direttore della medesima Agenzia. 
  321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente  legge,  sono   stabilite   le   disposizioni
applicative  dei  commi  319  e  320,  anche   con   riferimento   al
monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 
  322. In attuazione della decisione  (UE)  2017/864  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e' autorizzata la  spesa
di 1 milione di euro  per  il  2018,  per  la  realizzazione  di  uno
specifico programma di attivita' in occasione dell'Anno  europeo  del
patrimonio culturale. Con decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare  entro  trenta  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge,   sono
individuati le azioni e  gli  interventi  del  programma  di  cui  al
presente comma. 
  323.  Al  fine  di  ridurre  il  debito  fiscale  delle  fondazioni
lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del  percorso  del
loro risanamento, nonche' di  favorire  le  erogazioni  liberali  che
beneficiano dell'agevolazione  fiscale  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106: 
  a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle  seguenti:  «
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2018 »; 
  b) all'articolo  1,  comma  355,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, le parole:  «  entro  l'esercizio  finanziario
2018  »  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «   entro   l'esercizio
finanziario 2019 »; 
  c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112, le parole: « entro l'esercizio  2018  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « entro l'esercizio 2019 ». 
  324. Al fine di sostenere l'Ente  nazionale  per  la  protezione  e
l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942,  n.
889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di  un  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  325.  Per  le  attivita'  e  il   conseguimento   delle   finalita'
scientifiche  del  polo  nazionale  di  servizi  e  ricerca  per   la
prevenzione  della  cecita'  e   la   riabilitazione   visiva   degli
ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata  alla  legge  16
ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto  alla  sezione
italiana  dell'Agenzia  internazionale  per  la   prevenzione   della
cecita',  di  cui  all'articolo  11-quaterdecies,   comma   10,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,  e'  incrementato
di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  326. All'articolo 7, comma 3-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il  titolo
di "Capitale italiana della cultura" e' conferito,  con  le  medesime
modalita' di cui al presente comma, anche per l'anno  2021  e  per  i
successivi ». Per l'attuazione del presente comma e'  autorizzata  la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. 
  327.  Al  comma  2  dell'articolo  7-sexies  del  decreto-legge  29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «  400.000
euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019  e  di
200.000 euro per l'anno 2020 ». 
  328.  Le  disposizioni  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a
tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni
altro  tributo  di   nuova   istituzione,   salva   espressa   deroga
legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei  Lincei  nell'ambito
delle attivita' istituzionali dalla stessa esercitate non  in  regime
di impresa. 
  329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020  e'  autorizzata  la
spesa di  2  milioni  di  euro  per  il  sostegno  di  manifestazioni
carnevalesche, in coerenza con quanto  previsto  dall'articolo  4-ter
del  decreto-legge  8   agosto   2013,   n.   91,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.  Conseguentemente,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8  agosto  2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013,  n.
112, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e  del  turismo  27
luglio  2017,  recante  criteri   e   modalita'   per   l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo  dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985,  n.  163,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli  oneri  derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile  1985,
n. 163. 
  330. Al fine di assicurarne  la  gestione  e  la  manutenzione,  al
cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con
decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, e' assegnato un
contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. 
  331. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  25  ottobre  2011,  e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019  e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa  di  San  Tommaso  Becket,
sita in Aulla (MS). 
  332.  Al   fine   di   favorire   la   diffusione   della   cultura
storico-scientifica  e  di   promuovere   la   conservazione   e   la
valorizzazione  del  patrimonio  bibliografico  e   archivistico   di
particolare interesse storico, e' riconosciuto un contributo  pari  a
200.000  euro  annui   a   decorrere   dall'anno   2018   in   favore
dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al  regio
decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro  delle  persone
giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di
sostenere il  perseguimento  dei  fini  istituzionali  dell'Accademia
stessa. 
  333. Al  fine  di  tutelare  e  promuovere  il  patrimonio  morale,
culturale  e  storico  dei  luoghi  di   memoria   della   lotta   al
nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e' autorizzata la
spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di  euro
a decorrere dall'anno  2019,  destinata  alle  seguenti  istituzioni:
Civico museo della  Risiera  di  San  Sabba  -  monumento  nazionale,
Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi,  Comitato
regionale per le onoranze ai caduti di  Marzabotto,  Parco  nazionale
della pace di Sant'Anna di Stazzema. 
  334. In occasione del sessantesimo anno dalla  scomparsa  di  Luigi
Sturzo  e  del  centenario  della  fondazione  del  Partito  popolare
italiano, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo  ai  fini
del programma straordinario di  inventariazione,  digitalizzazione  e
diffusione  degli  archivi  librari,  nonche'  della  promozione   di
ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu'  significativi  della
storia e della tradizione cattolico-popolare. 
  335. E' autorizzata la spesa di 350.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020  per  il  finanziamento  dell'istituzione  culturale
denominata  Accademia  Vivarium  novum,  con  sede  in  Frascati.  Il
contributo di cui al presente comma e'  finalizzato  a  garantire  il
funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione  e
di   divulgazione   nel   campo    delle    discipline    umanistiche
dell'istituzione,  di  rilevante  interesse   pubblico.   L'Accademia
trasmette al Ministro dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca,  entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  una   relazione
sull'attivita'  svolta  nell'anno  precedente  e  sull'utilizzo   dei
contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente  comma.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del  turismo  e  il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di  cui  al
terzo periodo alle Camere. 
  336. Al fine di sostenere e incentivare le attivita' e i servizi in
favore  di  non  vedenti,  ipovedenti   e   dislessici,   al   Centro
internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » -  Onlus  di
Feltre e' assegnato un contributo straordinario di 250.000  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020. 
  337. E' concesso per l'anno  2019  un  contributo  dell'importo  di
1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro. 
  338.  Per  il  triennio  2018-2020  e'  istituito  un   fondo   per
l'assistenza dei bambini affetti  da  malattia  oncologica,  con  una
dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018  e
2019 e di 5 milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  Al  fondo  possono
accedere  le  associazioni  che  svolgono  attivita'  di   assistenza
psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a  favore
dei bambini affetti da malattia oncologica  e  delle  loro  famiglie.
L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e'
disciplinato con regolamento adottato con decreto  del  Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
  339. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite  dagli  eventi  alluvionali  del  25  ottobre  2011,  e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019  e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele  Arcangelo,
sita in Villafranca in Lunigiana (MS). 
  340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le  parole:
« spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: «  spettacoli
di cui al numero 123),  nonche'  le  relative  prestazioni,  rese  da
intermediari ». 
  341. All'articolo 1, comma 420, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1
milione di euro per l'anno 2019 ». 
  342. Al fine della conservazione e  della  informatizzazione  degli
archivi dei movimenti politici e degli  organismi  di  rappresentanza
dei lavoratori, e' istituito presso il Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione  di
1 milione di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2018.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si  provvede,  quanto  a
500.000    euro    annui,    mediante    corrispondente     riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349,  della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e,  quanto  a  500.000  euro  annui,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 354 del medesimo articolo 1. 
  343. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238,  dopo  il
comma1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. E' assegnato un contributo di  500.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti  di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ». 
  344. I costi di cui al decreto  interministeriale  n.  663  del  12
settembre  2017,  relativo  alla  prima  costituzione   dell'organico
tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico  del
capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati
gli oneri per il personale tecnico-amministrativo  degli  altri  ISIA
nazionali. 
  345. Al fine di tutelarne il  valore  culturale  ed  artistico,  e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di  400.000
euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo
di San Caprasio di Aulla (MS). 
  346. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata  di
un milione di euro  per  l'anno  2018,  destinato  all'erogazione  di
contributi in favore delle scuole di  eccellenza  nazionale  operanti
nell'ambito  dell'altissima   formazione   musicale,   di   rilevante
interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro
attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui  al  primo  periodo,
sulla base delle esigenze prospettate, si provvede  con  decreto  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
  347. Per il  triennio  2018-2020,  alla  Fondazione  internazionale
Trieste per il  progresso  e  la  liberta'  delle  scienze  (FIT)  e'
attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro  per  ciascuno  degli
anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del  progetto  ESOF  2020
Trieste. 
  348. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
347, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro  per  l'anno
2019  e  a  400.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  integrativo  speciale  per  la
ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge  19
ottobre 1999, n. 370. 
  349. Al fine di consentire il pieno conseguimento  degli  obiettivi
perseguiti dall'articolo 5,  comma  5,  del  decreto  legislativo  28
maggio 2010, n. 85, gli accordi di  valorizzazione  e  i  conseguenti
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi
e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4,  del  codice  dei
beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, possono includere beni  demaniali  pertinenziali
ancorche'  non  assoggettati  a  vincolo  ai  sensi  della   predetta
normativa e anche appartenenti al  demanio  marittimo,  nel  rispetto
delle disposizioni dell'articolo 34 del codice  della  navigazione  e
dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione  del  codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n.  328,  qualora  i  beni  stessi
risultino direttamente e strettamente  necessari  all'attuazione  dei
programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale. 
  350.  Ai  sensi  della  legge  28  dicembre  2005,  n.  278,   alla
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede  in  Roma
e' erogato un contributo straordinario di 2,5  milioni  di  euro  per
l'anno  2019,  per  la  realizzazione  di  un  centro  polifunzionale
sperimentale  di  alta  specializzazione   per   la   ricerca   volta
all'integrazione sociale e  scolastica  dei  ciechi  con  minorazioni
plurime aggiuntive. 
  351. Al fine di realizzare valutazioni e  prove  di  affidabilita',
usabilita' e accessibilita', relative ai dispositivi e  ai  ritrovati
tecnologici  immessi  sul  mercato  e  destinati  ai  ciechi  e  agli
ipovedenti, con conseguente  rilascio  di  un  marchio  di  qualita',
all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie
e' erogato un contributo straordinario di  300.000  euro  per  l'anno
2018. 
  352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. Al fine  di  incentivare  l'ammodernamento  degli  impianti
calcistici, in regime di proprieta' o di concessione  amministrativa,
in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega
Pro e alla Lega nazionale  dilettanti  che  hanno  beneficiato  della
mutualita' e' riconosciuto un  contributo,  sotto  forma  di  credito
d'imposta,  nella  misura  del  12  per  cento  dell'ammontare  degli
interventi di ristrutturazione degli impianti  medesimi,  sino  a  un
massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme  di
cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla  loro
attribuzione.  Il  contributo  e'  riconosciuto  nel   rispetto   del
regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis".  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo  anche  al
fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di  euro  annui  a
decorrere dal 2018 »; 
    b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato  di  calcio  di
serie  A)  -  1.  La  ripartizione  delle  risorse  assicurate  dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi  relativi  al  Campionato
italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di  cui  all'articolo
22, e' effettuata con le seguenti modalita': 
  a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i  soggetti
partecipanti al Campionato di serie A; 
  b) una quota del 30 per cento sulla  base  dei  risultati  sportivi
conseguiti; 
  c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale. 
  2. La quota di cui al comma 1, lettera  b),  e'  determinata  nella
misura del 15 per cento sulla  base  della  classifica  e  dei  punti
conseguiti nell'ultimo campionato, nella  misura  del  10  per  cento
sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati  e
nella misura del 5 per cento sulla base dei  risultati  conseguiti  a
livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione  sportiva
1946/1947. 
  3. La quota di cui al comma 1, lettera  c),  e'  determinata  sulla
base del pubblico di riferimento  di  ciascuna  squadra,  tenendo  in
considerazione il numero di spettatori paganti  che  hanno  assistito
dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre  campionati,
nonche' in subordine l'audience televisiva certificata. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  sono   individuati   i   criteri   di
ponderazione delle quote di cui al comma 1,  lettera  b),  nonche'  i
criteri di determinazione del pubblico  di  riferimento  di  ciascuna
squadra di cui al comma 1, lettera c) ». 
  353.  Le  attivita'  sportive   dilettantistiche   possono   essere
esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile. 
  354. A  pena  di  nullita',  lo  statuto  delle  societa'  sportive
dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere: 
  a) nella denominazione o ragione sociale, la  dicitura  «  societa'
sportiva dilettantistica lucrativa »; 
  b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e  l'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche; 
  c) il divieto per  gli  amministratori  di  ricoprire  la  medesima
carica in altre societa'  o  associazioni  sportive  dilettantistiche
affiliate alla medesima federazione sportiva o  disciplina  associata
ovvero riconosciute da un ente  di  promozione  sportiva  nell'ambito
della stessa disciplina; 
  d) l'obbligo di prevedere nelle strutture  sportive,  in  occasione
dell'apertura  al  pubblico  dietro  pagamento  di  corrispettivi   a
qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia  in
possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie
o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei  servizi  per
lo sport e le attivita' motorie (LM47) o in Scienze e tecniche  delle
attivita' motorie  preventive  e  adattate  (LM67)  o  in  Scienze  e
tecniche  dello  sport  (LM68),  ovvero  in  possesso  della   laurea
triennale in Scienze motorie. 
  355. L'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta' nei
confronti  delle   societa'   sportive   dilettantistiche   lucrative
riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale   italiano   (CONI).
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei  limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». 
  356. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del  decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «
, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative ». 
  357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  il  numero  123)  e'
inserito il seguente: 
  «123-quater) servizi di  carattere  sportivo  resi  dalle  societa'
sportive  dilettantistiche  lucrative  riconosciute  dal   CONI   nei
confronti di chi pratica l'attivita' sportiva a titolo occasionale  o
continuativo in impianti gestiti da tali societa' ». 
  358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate  dal  CONI  ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto  legislativo
23 luglio  1999,  n.  242,  costituiscono  oggetto  di  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa. 
  359.  I  compensi  derivanti  dai   contratti   di   collaborazione
coordinata  e  continuativa  stipulati  da  associazioni  e  societa'
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1,  lettera  m),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi  derivanti  dai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle
societa' sportive dilettantistiche lucrative  riconosciute  dal  CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli  di  lavoro  dipendente  ai
sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  360. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro
opera in favore delle societa'  sportive  dilettantistiche  lucrative
riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini  dell'assicurazione  per
l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,al   fondo   pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito  presso  l'INPS.  Per  i  primi
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  la
contribuzione al predetto fondo pensioni e' dovuta nei limiti del  50
per cento  del  compenso  spettante  al  collaboratore.  L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura  equivalente.  Nei  confronti  dei
collaboratori  di  cui  al  presente  comma  non  operano  forme   di
assicurazione diverse da quella per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
superstiti. 
  361. All'articolo 90 della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 24, le parole: « a tutte  le  societa'  e  associazioni
sportive » sono sostituite dalle seguenti:  «  in  via  preferenziale
alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa'  sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro»; 
  b) al comma 25, dopo la parola:  «  societa'  »  sono  inserite  le
seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »; 
  c) al  comma  26,  le  parole:  «  a  disposizione  di  societa'  e
associazioni  sportive  dilettantistiche  »  sono  sostituite   dalle
seguenti: « in via preferenziale a disposizione di societa'  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di  lucro  e  associazioni   sportive
dilettantistiche ». 
  362. Al fine di attribuire natura strutturale  al  Fondo  «Sport  e
Periferie» di cui all'articolo 15,  comma  1,  del  decreto-legge  25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
gennaio 2016, n. 9,e' autorizzata la spesa  di  10  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere  su  apposita  sezione
del  relativo  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da  trasferire  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati i criteri e  le  modalita'  di
gestione delle  risorse  assegnate  all'Ufficio  per  lo  sport,  nel
rispetto delle  finalita'  individuate  dall'articolo  15,  comma  2,
lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio  2016,  n.
9, facendo salve le procedure in corso. 
  363. A tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto  forma
di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille  dei  ricavi  annui,
pari al 50 per cento delle  erogazioni  liberali  in  denaro  fino  a
40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi
di  restauro  o  ristrutturazione  di  impianti  sportivi   pubblici,
ancorche' destinati ai soggetti concessionari. 
  364. Il credito d'imposta di cui al  comma  363,  riconosciuto  nel
limite  complessivo  di  spesa  pari  a  10  milioni  di   euro,   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non  rileva  ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
  365. I soggetti beneficiari delle  erogazioni  liberali  comunicano
immediatamente all'Ufficio per lo  sport  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme  ricevute  e  la  loro
destinazione,   provvedendo   contestualmente   a   darne    adeguata
pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro  il  30
giugno di ogni  anno  successivo  a  quello  dell'erogazione  e  fino
all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti
beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio  per  lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri  lo  stato  di
avanzamento dei lavori,  anche  mediante  una  rendicontazione  delle
modalita' di utilizzo delle somme erogate.  L'Ufficio  per  lo  sport
presso  la   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   provvede
all'attuazione del presente comma nell'ambito  delle  risorse  umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  366. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  individuate   le   disposizioni   applicative
necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa  stabilito
dal comma 364. 
  367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del  comma
1 dell'articolo 67 »; 
  b) le parole: « 7.500 euro »  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
10.000 euro ». 
  368. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    «c-bis) per ciascun  prestatore,  per  le  attivita'  di  cui  al
decreto del Ministro dell'interno 8  agosto  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di
ciascun utilizzatore di cui alla  legge  23  marzo  1981,  n.  91,  a
compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »; 
  b) al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
  «b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
»; 
  c) al comma 10, le parole: « lettera a)  »  sono  sostituite  dalle
seguenti: « lettere a) e b-bis) »; 
  d) al comma 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro  dell'interno  8
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera
b-bis), del presente articolo ». 
  369. Al fine di sostenere il potenziamento del  movimento  sportivo
italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della  Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano  »,  con
una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7  milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno  2020  e  a
10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Tali  risorse  sono
destinate a  finanziare  progetti  collegati  a  una  delle  seguenti
finalita': a) incentivare l'avviamento  all'esercizio  della  pratica
sportiva delle persone disabili  mediante  l'uso  di  ausili  per  lo
sport;  b)  sostenere  la  realizzazione  di  eventi  calcistici   di
rilevanza internazionale; c)  sostenere  la  realizzazione  di  altri
eventi  sportivi  di  rilevanza  internazionale;  d)   sostenere   la
maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire  il  diritto
all'esercizio della pratica sportiva quale  insopprimibile  forma  di
svolgimento  della  personalita'  del  minore,  anche  attraverso  la
realizzazione di  campagne  di  sensibilizzazione;  f)  sostenere  la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza  nazionale  e
internazionale. L'utilizzo del fondo di  cui  al  presente  comma  e'
disposto con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro  il  28  febbraio  di  ciascun  anno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  gli
altri Ministri  interessati.  Al  fine  di  consentire  il  pieno  ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica  sportiva  di  cui  alla
lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche  non  in  regola
con le norme relative all'ingresso  e  al  soggiorno,  laddove  siano
iscritti da almeno un anno a una  qualsiasi  classe  dell'ordinamento
scolastico italiano,  possono  essere  tesserati  presso  societa'  o
associazioni affiliate  alle  federazioni  sportive  nazionali,  alle
discipline sportive associate o agli  enti  di  promozione  sportiva,
anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto  a  quanto  previsto
per i cittadini italiani. 
  370. L'importo che residua alla data  del  1º  gennaio  2018  della
somma  da  destinare  allo  sport  sociale  e   giovanile,   di   cui
all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e'
utilizzato, ai medesimi fini indicati  nella  predetta  disposizione,
nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte
del CONI alle societa' appartenenti alla Lega calcio professionistico
che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma  capitaria
pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della
retribuzione minima pattuita tra le  associazioni  di  categoria  per
ogni giovane  di  serie  in  addestramento  tecnico  e  ogni  giovane
professionista di eta' inferiore  a  21  anni,  come  rispettivamente
regolamentati dalla Federazione italiana  giuoco  calcio;  b)  di  un
contributo annuo pari al 30 per  cento  dei  contributi  dovuti  alle
gestioni previdenziali di competenza per ogni  preparatore  atletico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti  il  CONI,  la  Federazione
italiana giuoco  calcio  e  la  Lega  calcio  professionistico,  sono
definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni  di  cui  al
presente comma. 
  371. Al fine di corrispondere il  contributo  italiano  all'Agenzia
mondiale  antidoping  (World  Anti-doping  Agency),  e'   autorizzata
l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000
euro a decorrere dall'anno 2019. 
  372. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica
sportiva in funzione del recupero dell'integrita' psicofisica  e  del
reinserimento  sociale  delle  persone  con  disabilita'  da  lavoro,
l'INAIL trasferisce  annualmente  al  Comitato  italiano  paralimpico
(CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione  delle
attivita' ricomprese  in  piani  quadriennali  elaborati  dall'INAIL,
sentito il CIP. Il trasferimento e' effettuato in due rate semestrali
previa  approvazione  da  parte  dell'INAIL  di  apposita   relazione
predisposta dal  CIP  attestante  la  realizzazione  delle  attivita'
previste dai predetti piani nel periodo di  riferimento.  Agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del
bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse  gia'  destinate  in  via
strutturale per la remunerazione delle attivita'  e  dei  servizi  su
base convenzionale, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  373.  E'  istituito  presso  il  CONI,  nell'ambito  delle  risorse
disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro  nazionale  degli
agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro  pagamento  di
un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di
un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due  o  piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta
dal CONI ai fini della conclusione di  un  contratto  di  prestazione
sportiva  di  natura  professionistica,  del  trasferimento  di  tale
prestazione  o  del  tesseramento  presso  una  federazione  sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro  il  cittadino
italiano o di altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  nel  pieno
godimento dei diritti civili, che non abbia  riportato  condanne  per
delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del  diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  che  abbia
superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneita'.  E'
fatta salva la validita' dei pregressi titoli abilitativi  rilasciati
prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa'
affiliate a una  federazione  sportiva  professionistica  e'  vietato
avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la  nullita'  dei
contratti, fatte salve le competenze professionali  riconosciute  per
legge. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita' di  svolgimento
delle  prove  abilitative,  la  composizione  e  le  funzioni   delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e  gli  obblighi  di
aggiornamento del Registro, nonche' i parametri per la determinazione
dei compensi. Il CONI, con regolamento  da  adottare  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
disciplina i casi di  incompatibilita',  fissando  il  consequenziale
regime sanzionatorio sportivo. 
  374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «  nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del  datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono  sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di  cui  0,75  per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per  cento  a  carico  del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento,  di
cui 1 per cento a carico del datore di  lavoro  e  2,1  per  cento  a
carico del lavoratore »; 
  b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo,  le  parole:  «  nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del  datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono  sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di  cui  0,75  per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per  cento  a  carico  del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento,  di
cui 1 per cento a carico del datore di  lavoro  e  2,1  per  cento  a
carico del lavoratore »; 
  c) all'articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del  conseguimento
dell'eta' pensionabile previsto  dall'articolo  1,  comma  20,  della
citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti:  «  ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico ». 
  375. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli
2019, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da
emanare, d'intesa con il Presidente  della  regione  Campania,  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' nominato un commissario straordinario, scelto tra  i  prefetti  da
collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito
di provvedere all'attuazione  del  piano  di  interventi  volti  alla
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi
e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
manifestazione  sportiva.  Al  commissario  non  spettano   compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominati.  Gli  eventuali
rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per  il
finanziamento della manifestazione. 
  376. Il commissario straordinario subentra ai  soggetti  istituiti,
ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi  2019  (ARU),  che  puo'
previa intesa svolgere attivita' di supporto tecnico,  per  definire,
coordinare e realizzare le  attivita'  necessarie  per  l'Universiade
2019; allo scopo puo'  stipulare  accordi  e  convenzioni  anche  con
societa' a partecipazione  interamente  pubblica,  non  che'  con  il
Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e  con  le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo  61  del  decreto-legge  24
aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  21
giugno  2017,  n.  96,  il  commissario  predispone  il  piano  degli
interventi, tenendo  conto  dei  progetti  e  degli  interventi  gia'
approvati dagli enti interessati e dalla  Federazione  internazionale
dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo  sport,  al  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  al  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,  alla  regione  Campania  e  al
presidente  dell'ANAC.  Per   l'approvazione   dei   progetti   degli
interventi  previsti  nel  piano,  entro  trenta  giorni  dalla   sua
trasmissione il commissario convoca, nei termini e con  le  modalita'
di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del
2017, una  o  piu'  conferenze  di  servizi.  Eventuali  modifiche  e
integrazioni del piano successive alla convocazione della  conferenza
di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi
soggetti e sottoposte entro  dieci  giorni  dalla  trasmissione  alla
medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli
interventi nei modi  stabiliti  dal  comma  4  dell'articolo  61  del
predetto decreto-legge n. 50 del 2017. 
  377. Il commissario, sentito il Presidente della regione  Campania,
puo' esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017. 
  378. La consegna delle opere previste nel  piano  degli  interventi
deve avvenire entro il termine del 30 aprile  2019.  Si  applicano  i
commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017. 
  379. Per la realizzazione degli interventi di  propria  competenza,
il  commissario  straordinario  svolge  le   funzioni   di   stazione
appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti  interna  della
regione Campania e del provveditorato  interregionale  per  le  opere
pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il  provveditorato
alle opere  pubbliche  sono  regolati  da  apposita  convenzione.  Il
commissario assicura la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 375. A tale scopo e' costituita una  cabina  di  coordinamento,
della quale fanno parte il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede,  il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   il
Ministro  per  la  coesione  territoriale  e   il   Mezzogiorno,   il
commissario straordinario, il Presidente della regione  Campania,  il
sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente
del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC. 
  380.  E'  in  facolta'  del  commissario:  dare  applicazione  alle
disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi
previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini  come
stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli  97,  183,  188  e  189  del  citato
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50;  ridurre  fino  a  dieci
giorni, in  conformita'  alla  direttiva  2007/66/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,  il  termine  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50.  E'
altresi' in facolta' del commissario, per  gli  appalti  pubblici  di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi  attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50; in questo caso,  nel  rispetto  dei  principi  di
trasparenza,   concorrenza   e   rotazione,   l'invito,    contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione,  e'  rivolto  ad  almeno
cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori
l'invito e' rivolto, anche sulla base  del  progetto  definitivo,  ad
almeno cinque operatori  economici,  ove  esistenti,  iscritti  negli
elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui  ai
commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre  2012,  n.
190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture  sono  affidati
sulla  base  della  valutazione  delle  offerte  effettuata  da   una
commissione giudicatrice costituita secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica  l'articolo
30  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli
interventi oggetto delle verifiche ai sensi del  citato  articolo  30
sono disciplinati con accordo tra  il  commissario  e  il  presidente
dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalita'  di  comunicazione
preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma. 
   381. Per le finalita' dei commi da 375 a 388,  l'Unita'  operativa
speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti
e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  382. Si  applicano  i  commi  9,  10  e  11  dell'articolo  61  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  La  relazione  commissariale  ivi
prevista deve avere cadenza semestrale ed  e'  trasmessa  anche  alla
regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita
i poteri e le facolta' di cui al comma 24 del  predetto  articolo  61
del  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50.   Trovano   altresi'
applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo  61,  intendendosi
sostituita alla regione Veneto la regione Campania. 
  383. Il prefetto  di  Napoli  assicura  lo  svolgimento,  in  forma
integrata e  coordinata,  di  tutte  le  attivita'  finalizzate  alla
prevenzione e al contrasto  delle  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
nonche' nelle  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze  pubbliche
comunque  connessi  allo  svolgimento   dell'Universiade   2019.   Il
prefetto, nello svolgimento delle  verifiche  di  cui  al  precedente
periodo, finalizzate  al  rilascio  dell'informazione  antimafia  per
qualunque  valore  dei  contratti  e  per  qualunque  importo   delle
erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal
comitato di cui all'articolo 203 del decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, puo' derogare alle disposizioni del libro II del  codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  384. Per le finalita' di cui al comma 383 il prefetto di Napoli  si
avvale della sezione specializzata del Comitato di  cui  all'articolo
203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013,  n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio  2014,  n.
6. 
  385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno e' istituito un Gruppo interforze centrale, a  carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta
e analisi  delle  informazioni  antimafia  nonche'  per  il  supporto
specialistico  all'attivita'  di   prevenzione   amministrativa   dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere  di  massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e'  definita
la composizione del Gruppo  interforze  centrale,  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente. Il Gruppo si articola in una o piu'  sezioni  specializzate,
una   delle   quali   e'    dedicata    alle    attivita'    connesse
all'organizzazione dell'Universiade  2019,  che  operano  in  stretto
raccordo con le rispettive  sezioni  specializzate  del  Comitato  di
coordinamento di cui all'articolo  203  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50. 
  386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  le
funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui
si compone il Gruppo. 
  387. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge sono abrogati l'articolo 16,  comma  3,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno  2009,  n.  77,   l'articolo   3-quinquies,   comma   3,   del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  20  novembre  2009,  n.  166,  l'articolo
2-bis,  comma  3,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.   136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.  6,  e
il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229. Le funzioni dei Gruppi istituiti  ai  sensi  delle  disposizioni
abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui  al  comma
385.  I  riferimenti  ai  Gruppi  soppressi,  ovunque  presenti,   si
intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale  di
cui al comma 385. 
  388. Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387  e'  autorizzata
la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
  389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta ad adottare la
determinazione  avente   ad   oggetto   il   ripiano   dell'eventuale
superamento del tetto della spesa  farmaceutica  territoriale  e  del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016  a  carico
di ogni  singola  azienda  farmaceutica  titolare  di  autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  legge.  Le  aziende  farmaceutiche
provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi
trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo e'  determinato  in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu'
medicinali non orfani e non innovativi coperti  da  brevetto  per  la
prima volta nell'anno di ripiano e per i  quali  non  e'  disponibile
alcun dato di  fatturato  relativo  all'anno  precedente,  nonche'  i
titolari di AIC di medicinali non  coperti  da  brevetto  immessi  in
commercio successivamente alla  scadenza  del  brevetto  del  farmaco
originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non
e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno  precedente,
partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10  per  cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali. 
  390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di  entrata
in  vigore  della  presente  legge  le  transazioni  con  le  aziende
farmaceutiche titolari di  AIC,  relative  ai  contenziosi  derivanti
dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2016, n. 160, relativi al  ripiano  della  spesa  farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014  e  2015,  ancora
pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola  con  l'adempimento
di cui al comma 389. 
  391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di
cui al comma  390,  adotta  una  determinazione  riepilogativa  degli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla base
della predetta determinazione, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e  al  Ministero  della  salute,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013,  2014  e  2015,
gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC
spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma.  Conseguentemente,
fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del  citato
decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede entro i successivi  trenta  giorni  ad  adottare  il
decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto
ministeriale. 
  392. Il ripiano dell'eventuale superamento del  tetto  della  spesa
farmaceutica  per  acquisti  diretti  e   del   tetto   della   spesa
farmaceutica convenzionata e' determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani  e
non innovativi coperti da brevetto per la prima  volta  nell'anno  di
ripiano e per i quali non e'  disponibile  alcun  dato  di  fatturato
relativo all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di medicinali
non coperti da brevetto immessi  in  commercio  successivamente  alla
scadenza del brevetto del farmaco  originatore  per  la  prima  volta
nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun  dato  di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione  positiva  del
fatturato dei medesimi medicinali. 
  393. La disposizione di cui al comma  392  si  applica  dal  giorno
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  394.  In  relazione  ai   versamenti   effettuati   dalle   aziende
farmaceutiche ai fini del contenimento  della  spesa  farmaceutica  a
carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono
calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle
quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della  spesa
farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa  vigente.
A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano  nel  senso
che: 
  a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5,  comma  3,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007,  n.  159,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini  del
ripiano  dello  sforamento  del  tetto   della   spesa   farmaceutica
territoriale, come rideterminato dall'articolo 1,  comma  399,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232,  nonche'  per  quelli  effettuati  ai
sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ai fini del ripiano del tetto della spesa  farmaceutica  ospedaliera,
come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge  n.
232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in  detrazione
l'IVA determinata  scorporando  la  medesima,  secondo  le  modalita'
indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati; 
  b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  quali  importi
equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei propri farmaci, nonche' per quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, corrisposti per un  importo  pari  all'1,83  per
cento sul prezzo di vendita al  pubblico,  le  aziende  farmaceutiche
possono portare in detrazione l'IVA da applicare  sull'ammontare  dei
versamenti stessi, a condizione che ad  integrazione  dei  versamenti
effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore  dell'erario,
di  ammontare  pari  a   detta   imposta,   senza   possibilita'   di
compensazione, secondo le  modalita'  indicate  all'articolo  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
  395. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui  al  comma  394
sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive i costi relativi ai versamenti di cui al  comma  394  sono
deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi
versamenti. 
  396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione  dell'imposta
ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito
documento contabile da  conservare  ai  sensi  dell'articolo  39  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nel
quale  sono  indicati  gli  estremi  dell'atto  con  cui  l'AIFA   ha
determinato, in via definitiva, gli importi da versare. 
  397. Per i versamenti di cui al comma  394,  gia'  effettuati  alla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  diritto  alla
detrazione dell'imposta puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la
dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018.  In  relazione
ai versamenti di cui al comma 394, lettera a),  sono  fatti  salvi  i
comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili
e ai fini delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge; in tali  casi,  l'applicazione  delle
disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta  l'iscrizione  di
una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  pari  all'importo  dell'imposta
detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione e'  operata.  In
relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b),  qualora  le
aziende   farmaceutiche   abbiano   detratto   l'IVA    scorporandola
dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro  quindici
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ad
effettuare un'apposita annotazione in rettifica  a  loro  debito  sul
registro di cui all'articolo 23  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.   633;   qualora   la   detrazione
dell'imposta sia stata operata nei  periodi  d'imposta  precedenti  a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge,
tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai
sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  pari  all'importo  della
medesima, nel periodo d'imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. 
  398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di  cui  al  comma
394, lettera b), sono conteggiati al  lordo  dell'IVA  ai  sensi  dei
commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400  si  applica  ai
versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla  riduzione  dei
prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base  dei  dati  dei
consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione  di
cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati  sulla  base  dei
dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A  tali  versamenti  si
applicano le disposizioni del comma 394, lettera a). 
  399. All'articolo 15, comma 8,  lettera  g),  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e' calcolata » sono inserite le
seguenti: « al lordo dell'IVA ». 
  400. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, dopo le  parole:  «  degli  importi  »  sono
inserite le seguenti: « , al lordo dell'IVA, »; 
  b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni »  sono
inserite le seguenti: « e all'erario »; 
  c) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «  Gli  importi
determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono  versati  per
il 90,91 per cento alle singole regioni  e  per  il  9,09  per  cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.
241»; 
  d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all'erario ».