301. Al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in
materia di immigrazione e rafforzare le iniziative a livello
internazionale di contrasto al terrorismo, il Ministero dell'interno
e' autorizzato ad inviare personale appartenente alla carriera
prefettizia presso organismi internazionali ed europei per un importo
di spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2018-2020. Al predetto personale della carriera prefettizia,
che presta servizio all'estero per un periodo superiore a sei mesi
presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane
dell'Unione europea, ovvero organismi internazionali, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1808 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fatti salvi i casi in cui e'
prevista la corresponsione del trattamento economico di cui
all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
302. Per assicurare il mantenimento dei necessari standard di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche in relazione
ai peculiari compiti in materia di immigrazione, e per valorizzare la
professionalita' acquisita dal personale in servizio con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, il Ministero dell'interno e'
autorizzato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad assumere
a tempo indeterminato il personale non dirigenziale in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite del 50 per
cento del totale delle unita' in servizio per ciascuna annualita'
2018 e 2019. Ai relativi oneri, pari ad euro 7.244.662 con
riferimento all'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere dall'anno
2019, si provvede, quanto ad euro 5.444.662 per l'anno 2018, mediante
utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello
stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto ad
euro 1.800.000 per l'anno 2018 e ad euro 7.396.214 a decorrere
dall'anno 2019, a valere sulle facolta' assunzionali
dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente.
303. All'articolo 2190 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della
sostenibilita' finanziaria attraverso lo sviluppo del piano
industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia e' autorizzata a
prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo
143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi
dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del
presente codice ».
304. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i
seguenti:
«5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate e'
tenuto, sotto la responsabilita' del comandante, il registro delle
attivita' a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la
conclusione di ciascuna attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei
proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e' conservato per
almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione. Lo stesso e'
esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di
sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli
accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo,
il direttore del poligono avvia le attivita' finalizzate al recupero
dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attivita' devono
concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i
successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010 »;
b) all'articolo 241-bis, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze
armate adotta un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di
tutte le matrici ambientali in relazione alle attivita' svolte nel
poligono, assumendo altresi' le iniziative necessarie per
l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche
alle aree limitrofe al poligono. Relativamente ai poligoni temporanei
o semi-permanenti il predetto piano e' limitato al periodo di
utilizzo da parte delle Forze armate.
4-ter. Il comandante di ciascun poligono militare delle Forze
armate predispone semestralmente, per ciascuna tipologia di
esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono,
un documento indicante le attivita' previste, le modalita' operative
di tempo e di luogo e gli altri elementi rilevanti ai fini della
tutela dell'ambiente e della salute.
4-quater. Il comandante del poligono militare delle Forze armate
trasmette il documento di cui al comma 4-ter alla regione in cui ha
sede il poligono. Lo stesso documento e' messo a disposizione
dell'ARPA e dei comuni competenti per territorio.
4-quinquies. Le regioni in cui hanno sede poligoni militari delle
Forze armate istituiscono un Osservatorio ambientale regionale sui
poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali
regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale
(SINANET) di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
Il comandante del poligono militare, entro trenta giorni dal termine
del periodo esercitativo, trasmette all'Osservatorio le risultanze
del piano di monitoraggio ambientale di cui al comma 4-bis. Le forme
di collaborazione tra gli Osservatori ambientali regionali e il
Ministero della difesa sono disciplinate da appositi protocolli.
4-sexies. Con le modalita' previste dall'articolo 184, comma 5-bis,
sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte sesta,
titolo II, del presente decreto, le procedure applicabili al
verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento
in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno
ambientale.
4-septies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il Ministro della salute, e' stabilito il periodo massimo di
utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le
esercitazioni e le sperimentazioni.
4-octies. Ferme restando le competenze di cui all'articolo 9 del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010, l'ISPRA provvede alle
attivita' di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti
avvalendosi delle ARPA, secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
4-novies. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della
difesa, relativi alle attivita' di cui all'articolo 184, comma
5-bis.3, e ai commi 4-bis e 4-octies del presente articolo »;
c) all'articolo 258, dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente:
«5-quater. In caso di violazione di uno o piu' degli obblighi
previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo
241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il
comandante del poligono militare delle Forze armate e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.
In caso di violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila
euro ».
305. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e' autorizzato ad assumere fino ad un massimo di 200 unita'
di personale, appartenenti all'area III - posizione economica F1,
mediante scorrimento delle graduatorie di concorso delle procedure di
selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel rispetto della dotazione organica
di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo comunica
alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze le assunzioni effettuate ai sensi del
presente comma e i relativi oneri. Alla copertura degli oneri
derivanti dal presente comma il Ministero provvede a valere sulle
proprie facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
306. I contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e
luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, possono essere prorogati per l'anno 2018, non
oltre il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, previsto
dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, come richiamato dall'articolo 36, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di 1 milione di euro
per l'anno 2018.
307. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
al primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2018, » sono
soppresse e le parole: « per una durata non superiore a 9 mesi, entro
i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
» sono sostituite dalle seguenti: « per una durata massima di 24
mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui ».
308. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi
inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio
economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica
dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco « Aree
archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata », al comma
5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « 31 gennaio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
31 dicembre 2019 »;
b) le parole: « Dal 1º gennaio 2018 » sono sostituite dalla
seguente: « Successivamente »;
c) le parole: « il Direttore generale di progetto e le competenze
ad esso attribuite » sono sostituite dalle seguenti: « le funzioni
attribuite al Direttore generale di progetto »;
d) le parole: « confluiscono nella » sono sostituite dalle
seguenti: « rientrano nelle competenze della »;
e) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Il Direttore
generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la
gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonche' per l'ulteriore sviluppo
del piano strategico di cui al medesimo articolo 1, attiva, su
deliberazione del Comitato di gestione, le procedure per la stipula
di un apposito contratto istituzionale di sviluppo ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e
dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 ».
309. Per le medesime finalita' di cui al comma 308, entro il 31
marzo 2018 il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo avvia apposita selezione per titoli e colloquio finalizzata
all'inquadramento, nel rispetto della dotazione organica di cui alla
tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del
personale non dirigenziale, posizione economica F1, profili di
funzionario archeologo, architetto e ingegnere, delle unita' di
personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106. Alla selezione di cui al precedente periodo possono
partecipare le unita' di personale che siano state reclutate a
seguito di procedura selettiva pubblica e che, entro la suddetta data
del 31 marzo 2018, abbiano prestato servizio per almeno trentasei
mesi presso la segreteria tecnica di progettazione di cui al medesimo
articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2014. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, nel limite
massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
310. Per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea di cui
all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,
2019 e 2020.
311. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 2011, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75,
dopo le parole: « versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, »
sono inserite le seguenti: « anche degli utili conseguiti dalla
societa' ALES S.p.A., al netto della quota destinata alla riserva
legale, ».
312. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: « , per la durata di cinque anni a
far data dal 2017» sono sostituite dalle seguenti: «; il personale di
cui alla presente lettera e' assunto dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo a tempo indeterminato e, decorsi
cinque anni a far data dal 2017, puo' essere assegnato ad altro
ufficio del medesimo Ministero ».
313. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 312, nel limite
massimo di 1 milione di euro annui, il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo provvede a valere sulle proprie
facolta' assunzionali.
314. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti
dall'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro
per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, secondo le modalita' stabilite, anche ai fini del rispetto dei
predetti limiti di spesa, con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal 1°
gennaio 2019, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e' abrogato e, all'articolo 31, comma 2-bis, del codice
di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, le parole: « dagli
articoli 35 e » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo ».
315. In occasione di manifestazioni culturali o altri eventi
gestiti o attuati nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato da
terzi concessionari o autorizzati ai sensi dell'articolo 115 del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le
prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo finalizzate a garantire la tutela
del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti in
relazione alle predette attivita' si considerano prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. In deroga all'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le somme destinate alle
retribuzioni del personale per ciascuna attivita' di valorizzazione,
manifestazione o evento sono versate dai terzi concessionari o
autorizzati, prima dell'inizio delle prestazioni, all'entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con imputazione
ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo di spesa, e sono
assegnate ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante
contrattazione collettiva integrativa.
316. Nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2018, le operazioni e i servizi svolti in attuazione del piano
nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi
della cultura dal relativo personale si considerano prestazioni
accessorie diverse dallo straordinario. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 1, comma 321,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo i criteri stabiliti
annualmente mediante contrattazione collettiva integrativa.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati
o partecipati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per l'anno 2018 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo. Il Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di
archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
318. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e' istituito,a decorrere dal 2018,
un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione
annua pari a 4 milioni di euro, di cui una quota pari a 1 milione di
euro annui e' destinata alle biblioteche scolastiche. Il Fondo,
gestito dal Centro per il libro e la lettura, e' ripartito
annualmente secondo le modalita' stabilite con apposito decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. All'onere di 1 mlione di euro annui a decorrere dall'anno
2018, derivante dall'attuazione della disposizione del presente comma
concernente la quota delle risorse del Fondo di cui al primo periodo
destinata alle biblioteche scolastiche, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
319. A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attivita'
commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di
libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 o
47.79.1 e' riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,
un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU,
TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima
attivita' di vendita di libri al dettaglio, nonche' alle eventuali
spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui
al comma 321, anche in relazione all'assenza di librerie nel
territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma e'
stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di
librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli
stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
320. Gli esercizi di cui al comma 319 possono accedere al credito
d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ». Il
credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione
dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di
versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
321. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni
applicative dei commi 319 e 320, anche con riferimento al
monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
322. In attuazione della decisione (UE) 2017/864 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, e' autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per il 2018, per la realizzazione di uno
specifico programma di attivita' in occasione dell'Anno europeo del
patrimonio culturale. Con decreto del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati le azioni e gli interventi del programma di cui al
presente comma.
323. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni
lirico-sinfoniche e di assicurare il completamento del percorso del
loro risanamento, nonche' di favorire le erogazioni liberali che
beneficiano dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106:
a) all'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: «
per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2018 »;
b) all'articolo 1, comma 355, primo periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, le parole: « entro l'esercizio finanziario
2018 » sono sostituite dalle seguenti: « entro l'esercizio
finanziario 2019 »;
c) all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, le parole: « entro l'esercizio 2018 » sono sostituite dalle
seguenti: « entro l'esercizio 2019 ».
324. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n.
889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 9 maggio 1979, e' autorizzata la spesa di un milione di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
325. Per le attivita' e il conseguimento delle finalita'
scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la
prevenzione della cecita' e la riabilitazione visiva degli
ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16
ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione
italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita', di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 10, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' incrementato
di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018.
326. All'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2014, n. 106, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il titolo
di "Capitale italiana della cultura" e' conferito, con le medesime
modalita' di cui al presente comma, anche per l'anno 2021 e per i
successivi ». Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
327. Al comma 2 dell'articolo 7-sexies del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 18, le parole: « 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 400.000
euro per l'anno 2017, di 550.000 euro per gli anni 2018 e 2019 e di
200.000 euro per l'anno 2020 ».
328. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, continuano ad applicarsi a
tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonche' ad ogni
altro tributo di nuova istituzione, salva espressa deroga
legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito
delle attivita' istituzionali dalla stessa esercitate non in regime
di impresa.
329. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni
carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Conseguentemente,
ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto
del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27
luglio 2017, recante criteri e modalita' per l'erogazione,
l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal
vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985,
n. 163.
330. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al
cimitero delle vittime del Vajont, dichiarato monumento nazionale con
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2003, e' assegnato un
contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.
331. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e'
autorizzata la spesa di 400.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket,
sita in Aulla (MS).
332. Al fine di favorire la diffusione della cultura
storico-scientifica e di promuovere la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di
particolare interesse storico, e' riconosciuto un contributo pari a
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 in favore
dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, di cui al regio
decreto 8 giugno 1936, n. 1275, iscritta nel registro delle persone
giuridiche della Prefettura di Roma al n. 361 del 1986, allo scopo di
sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia
stessa.
333. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale,
culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al
nazifascismo, della Resistenza e della Liberazione, e' autorizzata la
spesa di un milione di euro per l'anno 2018 e di 2,5 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2019, destinata alle seguenti istituzioni:
Civico museo della Risiera di San Sabba - monumento nazionale,
Fondazione ex Campo Fossoli, Istituto e museo Alcide Cervi, Comitato
regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto, Parco nazionale
della pace di Sant'Anna di Stazzema.
334. In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di Luigi
Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare
italiano, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020, a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini
del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e
diffusione degli archivi librari, nonche' della promozione di
ricerche e convegni da svolgere nei luoghi piu' significativi della
storia e della tradizione cattolico-popolare.
335. E' autorizzata la spesa di 350.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale
denominata Accademia Vivarium novum, con sede in Frascati. Il
contributo di cui al presente comma e' finalizzato a garantire il
funzionamento e a sostenere le attivita' di ricerca, di formazione e
di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche
dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico. L'Accademia
trasmette al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione
sull'attivita' svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei
contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi
statali e al perseguimento delle finalita' di cui al presente comma.
Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca trasmettono la relazione di cui al
terzo periodo alle Camere.
336. Al fine di sostenere e incentivare le attivita' e i servizi in
favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro
internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » - Onlus di
Feltre e' assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020.
337. E' concesso per l'anno 2019 un contributo dell'importo di
1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d'Oro.
338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo per
l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una
dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono
accedere le associazioni che svolgono attivita' di assistenza
psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore
dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.
L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e'
disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
339. Al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle
aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro, per ciascuno degli anni 2019 e
2020, per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo,
sita in Villafranca in Lunigiana (MS).
340. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 119), le parole:
« spettacoli teatrali » sono sostituite dalle seguenti: « spettacoli
di cui al numero 123), nonche' le relative prestazioni, rese da
intermediari ».
341. All'articolo 1, comma 420, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, dopo le parole: « e 2018 » sono inserite le seguenti: « , e di 1
milione di euro per l'anno 2019 ».
342. Al fine della conservazione e della informatizzazione degli
archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza
dei lavoratori, e' istituito presso il Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo un apposito Fondo con dotazione di
1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, quanto a
500.000 euro annui, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, quanto a 500.000 euro annui,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 354 del medesimo articolo 1.
343. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il
comma1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. E' assegnato un contributo di 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di
Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera ».
344. I costi di cui al decreto interministeriale n. 663 del 12
settembre 2017, relativo alla prima costituzione dell'organico
tecnico-amministrativo dell'ISIA di Pescara, sono posti a carico del
capitolo di spesa del bilancio dello Stato sul quale vengono imputati
gli oneri per il personale tecnico-amministrativo degli altri ISIA
nazionali.
345. Al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico, e'
assegnato un contributo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 400.000
euro per l'anno 2019 a favore dell'abbazia complesso e sede del museo
di San Caprasio di Aulla (MS).
346. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di
un milione di euro per l'anno 2018, destinato all'erogazione di
contributi in favore delle scuole di eccellenza nazionale operanti
nell'ambito dell'altissima formazione musicale, di rilevante
interesse culturale, al fine di garantire il proseguimento della loro
attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo,
sulla base delle esigenze prospettate, si provvede con decreto del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
347. Per il triennio 2018-2020, alla Fondazione internazionale
Trieste per il progresso e la liberta' delle scienze (FIT) e'
attribuito un finanziamento pari a 400.000 euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020 per la realizzazione del progetto ESOF 2020
Trieste.
348. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
347, pari a 400.000 euro per l'anno 2018, a 400.000 euro per l'anno
2019 e a 400.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la
ricerca, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19
ottobre 1999, n. 370.
349. Al fine di consentire il pieno conseguimento degli obiettivi
perseguiti dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28
maggio 2010, n. 85, gli accordi di valorizzazione e i conseguenti
programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi
e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, possono includere beni demaniali pertinenziali
ancorche' non assoggettati a vincolo ai sensi della predetta
normativa e anche appartenenti al demanio marittimo, nel rispetto
delle disposizioni dell'articolo 34 del codice della navigazione e
dell'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, qualora i beni stessi
risultino direttamente e strettamente necessari all'attuazione dei
programmi e dei piani strategici di valorizzazione culturale.
350. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma
e' erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per
l'anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale
sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta
all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni
plurime aggiuntive.
351. Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilita',
usabilita' e accessibilita', relative ai dispositivi e ai ritrovati
tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli
ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualita',
all'Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie
e' erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno
2018.
352. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti
calcistici, in regime di proprieta' o di concessione amministrativa,
in favore delle societa' appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega
Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della
mutualita' e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito
d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli
interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un
massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di
cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro
attribuzione. Il contributo e' riconosciuto nel rispetto del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono individuate le modalita' di attuazione dell'incentivo anche al
fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a
decorrere dal 2018 »;
b) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di
serie A) - 1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato
italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all'articolo
22, e' effettuata con le seguenti modalita':
a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti
partecipanti al Campionato di serie A;
b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi
conseguiti;
c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.
2. La quota di cui al comma 1, lettera b), e' determinata nella
misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti
conseguiti nell'ultimo campionato, nella misura del 10 per cento
sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e
nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a
livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva
1946/1947.
3. La quota di cui al comma 1, lettera c), e' determinata sulla
base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo in
considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito
dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati,
nonche' in subordine l'audience televisiva certificata.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono individuati i criteri di
ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonche' i
criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna
squadra di cui al comma 1, lettera c) ».
353. Le attivita' sportive dilettantistiche possono essere
esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al
titolo V del libro quinto del codice civile.
354. A pena di nullita', lo statuto delle societa' sportive
dilettantistiche con scopo di lucro deve contenere:
a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura « societa'
sportiva dilettantistica lucrativa »;
b) nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione
di attivita' sportive dilettantistiche;
c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima
carica in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche
affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata
ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito
della stessa disciplina;
d) l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione
dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a
qualsiasi titolo, la presenza di un « direttore tecnico » che sia in
possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie
o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per
lo sport e le attivita' motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle
attivita' motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e
tecniche dello sport (LM68), ovvero in possesso della laurea
triennale in Scienze motorie.
355. L'imposta sul reddito delle societa' e' ridotta alla meta' nei
confronti delle societa' sportive dilettantistiche lucrative
riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti
del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
356. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
, nonche' delle societa' sportive dilettantistiche lucrative ».
357. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123) e'
inserito il seguente:
«123-quater) servizi di carattere sportivo resi dalle societa'
sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei
confronti di chi pratica l'attivita' sportiva a titolo occasionale o
continuativo in impianti gestiti da tali societa' ».
358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa stipulati da associazioni e societa'
sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi
diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle
societa' sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI
costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai
sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro
opera in favore delle societa' sportive dilettantistiche lucrative
riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti,al fondo pensioni
lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi
cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
contribuzione al predetto fondo pensioni e' dovuta nei limiti del 50
per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile
pensionistico e' ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei
collaboratori di cui al presente comma non operano forme di
assicurazione diverse da quella per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti.
361. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 24, le parole: « a tutte le societa' e associazioni
sportive » sono sostituite dalle seguenti: « in via preferenziale
alle associazioni sportive dilettantistiche e alle societa' sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro»;
b) al comma 25, dopo la parola: « societa' » sono inserite le
seguenti: « sportive dilettantistiche senza scopo di lucro »;
c) al comma 26, le parole: « a disposizione di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle
seguenti: « in via preferenziale a disposizione di societa' sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive
dilettantistiche ».
362. Al fine di attribuire natura strutturale al Fondo «Sport e
Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 2016, n. 9,e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2018, da iscrivere su apposita sezione
del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, da trasferire al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le suddette risorse sono
assegnate all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di
gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, nel
rispetto delle finalita' individuate dall'articolo 15, comma 2,
lettere a), b) e c), del medesimo decreto-legge 25 novembre 2015, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n.
9, facendo salve le procedure in corso.
363. A tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto forma
di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui,
pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a
40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi
di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici,
ancorche' destinati ai soggetti concessionari.
364. Il credito d'imposta di cui al comma 363, riconosciuto nel
limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
365. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano
immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro
destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata
pubblicita' attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30
giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino
all'ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti
beneficiari delle erogazioni comunicano altresi' all'Ufficio per lo
sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di
avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle
modalita' di utilizzo delle somme erogate. L'Ufficio per lo sport
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
366. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le disposizioni applicative
necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito
dal comma 364.
367. Al comma 2 dell'articolo 69 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81
» sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla lettera m) del comma
1 dell'articolo 67 »;
b) le parole: « 7.500 euro » sono sostituite dalle seguenti: «
10.000 euro ».
368. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di cui al
decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di
ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a
compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro »;
b) al comma 6, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91
»;
c) al comma 10, le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle
seguenti: « lettere a) e b-bis) »;
d) al comma 10, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) attivita' di cui al decreto del Ministro dell'interno 8
agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma 6, lettera
b-bis), del presente articolo ».
369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo
italiano e' istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza
del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato « Fondo unico
a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano », con
una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni
di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a
10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono
destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti
finalita': a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica
sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo
sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di
rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri
eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la
maternita' delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto
all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalita' del minore, anche attraverso la
realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la
realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e
internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma e'
disposto con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli
altri Ministri interessati. Al fine di consentire il pieno ed
effettivo esercizio del diritto alla pratica sportiva di cui alla
lettera e), i minori cittadini di Paesi terzi, anche non in regola
con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano
iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento
scolastico italiano, possono essere tesserati presso societa' o
associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle
discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva,
anche paralimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto
per i cittadini italiani.
370. L'importo che residua alla data del 1º gennaio 2018 della
somma da destinare allo sport sociale e giovanile, di cui
all'articolo 145, comma 13, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
utilizzato, ai medesimi fini indicati nella predetta disposizione,
nel limite di 1 milione di euro all'anno, per la concessione da parte
del CONI alle societa' appartenenti alla Lega calcio professionistico
che ne fanno richiesta: a) di un contributo annuo in forma capitaria
pari a euro 5.000 e di un contributo annuo pari al 50 per cento della
retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per
ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane
professionista di eta' inferiore a 21 anni, come rispettivamente
regolamentati dalla Federazione italiana giuoco calcio; b) di un
contributo annuo pari al 30 per cento dei contributi dovuti alle
gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti il CONI, la Federazione
italiana giuoco calcio e la Lega calcio professionistico, sono
definite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al
presente comma.
371. Al fine di corrispondere il contributo italiano all'Agenzia
mondiale antidoping (World Anti-doping Agency), e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 850.000
euro a decorrere dall'anno 2019.
372. Al fine di sostenere la promozione e l'esercizio della pratica
sportiva in funzione del recupero dell'integrita' psicofisica e del
reinserimento sociale delle persone con disabilita' da lavoro,
l'INAIL trasferisce annualmente al Comitato italiano paralimpico
(CIP) un importo pari a 3 milioni di euro per la realizzazione delle
attivita' ricomprese in piani quadriennali elaborati dall'INAIL,
sentito il CIP. Il trasferimento e' effettuato in due rate semestrali
previa approvazione da parte dell'INAIL di apposita relazione
predisposta dal CIP attestante la realizzazione delle attivita'
previste dai predetti piani nel periodo di riferimento. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico del
bilancio dell'INAIL, utilizzando le risorse gia' destinate in via
strutturale per la remunerazione delle attivita' e dei servizi su
base convenzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli
agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di
un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di
un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu'
soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta
dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione
sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale
prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva
professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il cittadino
italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno
godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per
delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma
di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia
superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneita'. E'
fatta salva la validita' dei pregressi titoli abilitativi rilasciati
prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa'
affiliate a una federazione sportiva professionistica e' vietato
avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei
contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per
legge. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalita' di svolgimento
delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle
commissioni giudicatrici, le modalita' di tenuta e gli obblighi di
aggiornamento del Registro, nonche' i parametri per la determinazione
dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disciplina i casi di incompatibilita', fissando il consequenziale
regime sanzionatorio sportivo.
374. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, le parole: « nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di
cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a
carico del lavoratore »;
b) all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, le parole: « nella
misura dell'1,2 per cento, di cui 0,60 per cento a carico del datore
di lavoro e 0,60 per cento a carico del lavoratore » sono sostituite
dalle seguenti: « nella misura dell'1,5 per cento, di cui 0,75 per
cento a carico del datore di lavoro e 0,75 per cento a carico del
lavoratore, e dal 1° gennaio 2020 nella misura del 3,1 per cento, di
cui 1 per cento a carico del datore di lavoro e 2,1 per cento a
carico del lavoratore »;
c) all'articolo 3, comma 8, le parole: « ai fini del conseguimento
dell'eta' pensionabile previsto dall'articolo 1, comma 20, della
citata legge n. 335 del 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « ai
fini del conseguimento del trattamento pensionistico ».
375. Al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli
2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare, d'intesa con il Presidente della regione Campania, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' nominato un commissario straordinario, scelto tra i prefetti da
collocare fuori ruolo, il quale opera in via esclusiva con il compito
di provvedere all'attuazione del piano di interventi volti alla
progettazione e realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi
e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della
manifestazione sportiva. Al commissario non spettano compensi,
gettoni di presenza e indennita' comunque denominati. Gli eventuali
rimborsi spese sono posti a carico delle somme gia' stanziate per il
finanziamento della manifestazione.
376. Il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti,
ivi compresa l'Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che puo'
previa intesa svolgere attivita' di supporto tecnico, per definire,
coordinare e realizzare le attivita' necessarie per l'Universiade
2019; allo scopo puo' stipulare accordi e convenzioni anche con
societa' a partecipazione interamente pubblica, non che' con il
Centro universitario sportivo italiano (CUSI). Nei termini e con le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, il commissario predispone il piano degli
interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi gia'
approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale
dello sport universitario (FISU), e lo trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, alla regione Campania e al
presidente dell'ANAC. Per l'approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano, entro trenta giorni dalla sua
trasmissione il commissario convoca, nei termini e con le modalita'
di cui al comma 3 dell'articolo 61 del citato decreto-legge n. 50 del
2017, una o piu' conferenze di servizi. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza
di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi
soggetti e sottoposte entro dieci giorni dalla trasmissione alla
medesima conferenza di servizi. Il commissario approva il piano degli
interventi nei modi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 61 del
predetto decreto-legge n. 50 del 2017.
377. Il commissario, sentito il Presidente della regione Campania,
puo' esercitare i poteri di cui al comma 5 del citato articolo 61 del
decreto-legge n. 50 del 2017.
378. La consegna delle opere previste nel piano degli interventi
deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019. Si applicano i
commi 6 e7 del citato articolo 61 del decreto-legge n. 50 del 2017.
379. Per la realizzazione degli interventi di propria competenza,
il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione
appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della
regione Campania e del provveditorato interregionale per le opere
pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata. I rapporti tra il
commissario straordinario e la centrale acquisti e il provveditorato
alle opere pubbliche sono regolati da apposita convenzione. Il
commissario assicura la realizzazione degli interventi di cui al
comma 375. A tale scopo e' costituita una cabina di coordinamento,
della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri
ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il
commissario straordinario, il Presidente della regione Campania, il
sindaco del comune di Napoli, il presidente della FISU, il presidente
del CUSI, il presidente del CONI e il presidente dell'ANAC.
380. E' in facolta' del commissario: dare applicazione alle
disposizioni del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, con elevazione del limite delle risorse disponibili, ivi
previsto, fino a 800.000 euro; operare le riduzioni dei termini come
stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo i
termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a dieci
giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, il termine di cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. E'
altresi' in facolta' del commissario, per gli appalti pubblici di
lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi
del piano, fare ricorso all'articolo 63 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente
l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e' rivolto ad almeno
cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori
l'invito e' rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli
elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai
commi 52 e seguenti dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n.
190, se istituiti. I lavori, i servizi e le forniture sono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una
commissione giudicatrice costituita secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. Per gli interventi ricompresi nel piano si applica l'articolo
30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalita' e gli
interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30
sono disciplinati con accordo tra il commissario e il presidente
dell'ANAC. L'accordo disciplina anche le modalita' di comunicazione
preventiva delle deroghe attivate ai sensi del presente comma.
381. Per le finalita' dei commi da 375 a 388, l'Unita' operativa
speciale di cui all'articolo 30, comma 1, del citato decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti
e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
382. Si applicano i commi 9, 10 e 11 dell'articolo 61 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. La relazione commissariale ivi
prevista deve avere cadenza semestrale ed e' trasmessa anche alla
regione Campania. Il commissario, quale stazione appaltante, esercita
i poteri e le facolta' di cui al comma 24 del predetto articolo 61
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Trovano altresi'
applicazione i commi 25 e 27 dello stesso articolo 61, intendendosi
sostituita alla regione Veneto la regione Campania.
383. Il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma
integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla
prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici
nonche' nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche
comunque connessi allo svolgimento dell'Universiade 2019. Il
prefetto, nello svolgimento delle verifiche di cui al precedente
periodo, finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per
qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle
erogazioni o provvidenze, conformandosi alle linee guida adottate dal
comitato di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, puo' derogare alle disposizioni del libro II del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
384. Per le finalita' di cui al comma 383 il prefetto di Napoli si
avvale della sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo
203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, istituita ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n.
136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6.
385. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno e' istituito un Gruppo interforze centrale, a carattere
permanente, per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio, raccolta
e analisi delle informazioni antimafia nonche' per il supporto
specialistico all'attivita' di prevenzione amministrativa dei
prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo
rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi
l'intervento. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, e' definita
la composizione del Gruppo interforze centrale, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente. Il Gruppo si articola in una o piu' sezioni specializzate,
una delle quali e' dedicata alle attivita' connesse
all'organizzazione dell'Universiade 2019, che operano in stretto
raccordo con le rispettive sezioni specializzate del Comitato di
coordinamento di cui all'articolo 203 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
386. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono definite, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le
funzioni e la composizione delle singole sezioni specializzate di cui
si compone il Gruppo.
387. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono abrogati l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, l'articolo 3-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, l'articolo
2-bis, comma 3, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e
il comma 5 dell'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.
229. Le funzioni dei Gruppi istituiti ai sensi delle disposizioni
abrogate sono svolte dal Gruppo interforze centrale di cui al comma
385. I riferimenti ai Gruppi soppressi, ovunque presenti, si
intendono sostituiti da riferimenti al Gruppo interforze centrale di
cui al comma 385.
388. Per le finalita' di cui ai commi da 375 a 387 e' autorizzata
la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e' tenuta ad adottare la
determinazione avente ad oggetto il ripiano dell'eventuale
superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico
di ogni singola azienda farmaceutica titolare di autorizzazione
all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le aziende farmaceutiche
provvedono alla corresponsione dell'importo dovuto entro i successivi
trenta giorni. Il ripiano di cui al primo periodo e' determinato in
modo tale che i titolari di AIC che hanno commercializzato uno o piu'
medicinali non orfani e non innovativi coperti da brevetto per la
prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile
alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, nonche' i
titolari di AIC di medicinali non coperti da brevetto immessi in
commercio successivamente alla scadenza del brevetto del farmaco
originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i quali non
e' disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente,
partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento
della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
390. L'AIFA conclude entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge le transazioni con le aziende
farmaceutiche titolari di AIC, relative ai contenziosi derivanti
dall'applicazione dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, relativi al ripiano della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, ancora
pendenti al 31 dicembre 2017, che siano in regola con l'adempimento
di cui al comma 389.
391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di
cui al comma 390, adotta una determinazione riepilogativa degli
importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e comunica altresi', sulla base
della predetta determinazione, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute, con le modalita' di cui
all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
172 del 25 luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,
gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC
spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma. Conseguentemente,
fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5 del citato
decreto ministeriale 7 luglio 2016, il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede entro i successivi trenta giorni ad adottare il
decreto di cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo decreto
ministeriale.
392. Il ripiano dell'eventuale superamento del tetto della spesa
farmaceutica per acquisti diretti e del tetto della spesa
farmaceutica convenzionata e' determinato in modo tale che i titolari
di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non orfani e
non innovativi coperti da brevetto per la prima volta nell'anno di
ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di fatturato
relativo all'anno precedente, nonche' i titolari di AIC di medicinali
non coperti da brevetto immessi in commercio successivamente alla
scadenza del brevetto del farmaco originatore per la prima volta
nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun dato di
fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso
nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del
fatturato dei medesimi medicinali.
393. La disposizione di cui al comma 392 si applica dal giorno
della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
394. In relazione ai versamenti effettuati dalle aziende
farmaceutiche ai fini del contenimento della spesa farmaceutica a
carico del Servizio sanitario nazionale, considerato che i tetti sono
calcolati al lordo dell'IVA, l'AIFA procede alla determinazione delle
quote di ripiano per il superamento, nel 2016, del tetto della spesa
farmaceutica al lordo dell'IVA in coerenza con la normativa vigente.
A tal fine, i commi 2 e 5 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpretano nel senso
che:
a) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ai fini del
ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale, come rideterminato dall'articolo 1, comma 399, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonche' per quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
ai fini del ripiano del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera,
come rideterminato dall'articolo 1, comma 398, della stessa legge n.
232 del 2016, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione
l'IVA determinata scorporando la medesima, secondo le modalita'
indicate dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dall'ammontare dei versamenti effettuati;
b) per i versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 796,
lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quali importi
equivalenti a quelli che sarebbero derivati dalla riduzione del 5 per
cento dei prezzi dei propri farmaci, nonche' per quelli effettuati ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, corrisposti per un importo pari all'1,83 per
cento sul prezzo di vendita al pubblico, le aziende farmaceutiche
possono portare in detrazione l'IVA da applicare sull'ammontare dei
versamenti stessi, a condizione che ad integrazione dei versamenti
effettuati sia operato un ulteriore versamento a favore dell'erario,
di ammontare pari a detta imposta, senza possibilita' di
compensazione, secondo le modalita' indicate all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
395. Il diritto alla detrazione dell'imposta di cui al comma 394
sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti. Ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i costi relativi ai versamenti di cui al comma 394 sono
deducibili nel periodo d'imposta nel quale sono effettuati i medesimi
versamenti.
396. In caso di esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
ai sensi del comma 394, le aziende farmaceutiche emettono un apposito
documento contabile da conservare ai sensi dell'articolo 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel
quale sono indicati gli estremi dell'atto con cui l'AIFA ha
determinato, in via definitiva, gli importi da versare.
397. Per i versamenti di cui al comma 394, gia' effettuati alla
data di entrata in vigore della presente legge, il diritto alla
detrazione dell'imposta puo' essere esercitato, al piu' tardi, con la
dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2018. In relazione
ai versamenti di cui al comma 394, lettera a), sono fatti salvi i
comportamenti delle aziende farmaceutiche, adottati ai fini contabili
e ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, che hanno dedotto il costo relativo all'IVA nei
periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge; in tali casi, l'applicazione delle
disposizioni di cui alla stessa lettera a) comporta l'iscrizione di
una sopravvenienza attiva ai sensi dell'articolo 88 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'importo dell'imposta
detratta, nel periodo d'imposta in cui la detrazione e' operata. In
relazione ai versamenti di cui al comma 394, lettera b), qualora le
aziende farmaceutiche abbiano detratto l'IVA scorporandola
dall'ammontare dei versamenti effettuati, provvedono, entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
effettuare un'apposita annotazione in rettifica a loro debito sul
registro di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; qualora la detrazione
dell'imposta sia stata operata nei periodi d'imposta precedenti a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge,
tale rettifica comporta l'iscrizione di una sopravvenienza passiva ai
sensi dell'articolo 101 del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 pari all'importo della
medesima, nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
398. A partire dal 1° gennaio 2018, i versamenti di cui al comma
394, lettera b), sono conteggiati al lordo dell'IVA ai sensi dei
commi 400 e 401. La disposizione di cui al comma 400 si applica ai
versamenti dovuti in relazione alla sospensione dalla riduzione dei
prezzi richiesta per l'anno 2018 calcolati sulla base dei dati dei
consumi dell'anno 2017 e per gli anni successivi. La disposizione di
cui al comma 401 si applica ai versamenti calcolati sulla base dei
dati dei consumi dell'anno 2018 e successivi. A tali versamenti si
applicano le disposizioni del comma 394, lettera a).
399. All'articolo 15, comma 8, lettera g), del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «e' calcolata » sono inserite le
seguenti: « al lordo dell'IVA ».
400. All'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: « degli importi » sono
inserite le seguenti: « , al lordo dell'IVA, »;
b) al terzo periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all'erario »;
c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Gli importi
determinati dall'AIFA ai sensi del secondo periodo sono versati per
il 90,91 per cento alle singole regioni e per il 9,09 per cento
all'erario, senza possibilita' di compensazione, secondo le modalita'
indicate all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241»;
d) al quarto periodo, dopo le parole: « alle singole regioni » sono
inserite le seguenti: « e all'erario ».