art. 1 (commi 501-600)
  501. Per il potenziamento delle azioni di promozione  del  Made  in
Italy  agroalimentare  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle
imprese italiane, all'articolo 1, comma 202,  quinto  periodo,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le
seguenti: « nonche' a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni  2018
e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ». 
  502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le  attivita'
di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione,  le  visite
nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti
utili  alla  coltivazione  della   vite,   la   degustazione   e   la
commercializzazione delle produzioni  vinicole  aziendali,  anche  in
abbinamento ad  alimenti,  le  iniziative  a  carattere  didattico  e
ricreativo nell'ambito delle cantine. 
  503. Allo svolgimento dell'attivita' enoturistica si  applicano  le
disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della  legge  30  dicembre
1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore  aggiunto
di cui all'articolo 5, comma 2,  della  legge  n.  413  del  1991  si
applica solo per i produttori agricoli di cui  agli  articoli  295  e
seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del  28  novembre
2006. 
  504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dei  beni  e  delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  adottato  d'intesa  con  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  definiti  linee  guida  e
indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di  qualita',
con  particolare  riferimento  alle   produzioni   vitivinicole   del
territorio, per l'esercizio dell'attivita' enoturistica. 
  505. L'attivita' enoturistica e' esercitata,  previa  presentazione
al comune di competenza  della  segnalazione  certificata  di  inizio
attivita' (SCIA), ai sensi dell'articolo  19  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, in conformita' alle normative regionali, sulla base dei
requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui  al  comma
504. 
  506. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,  da  adottare  entro  il  31  gennaio  di  ciascuna  delle
annualita' 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  le
percentuali di compensazione  applicabili  agli  animali  vivi  delle
specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna  delle  annualita'
2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per
cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni  di  cui  al
periodo precedente non puo' comportare minori entrate superiori a  20
milioni di euro annui. 
  507. Al fine di assicurare la realizzazione di  interventi  urgenti
diretti  a  fronteggiare  le  emergenze  nel  settore   avicolo,   e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, il Fondo  per  l'emergenza  avicola,
con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e  5  milioni
di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalita': 
  a) interventi per favorire la ripresa  dell'attivita'  economica  e
produttiva di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, a favore delle imprese agricole  operanti  nel  settore
avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative  agevolate  a
copertura dei rischi, la cui attivita' e' limitata o  impedita  dalle
prescrizioni sanitarie adottate  per  impedire  la  diffusione  della
malattia; 
  b)  rafforzamento  del  sistema  di  sorveglianza   e   prevenzione
dell'influenza aviaria. 
  508. Il Fondo di cui al comma 507 e' finanziato, per  la  finalita'
di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di  euro  per
l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4  della
legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalita' di cui alla  lettera
b), nella misura di 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2018  mediante
utilizzo delle risorse  destinate  alla  realizzazione  di  specifici
obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
  509. Con decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  il  Ministro  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali,  adottato  d'intesa   con   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti  i  criteri  di
attuazione, le modalita' di accesso al Fondo, nonche' le priorita' di
intervento che devono tener conto della  densita'  degli  allevamenti
avicoli sul territorio. 
  510. All'articolo 4, comma 1, del decreto  legislativo  25  gennaio
2010, n. 9, le parole: « e  alle  aziende  avicole  a  carattere  non
commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono
sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a  carattere  non
commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ». 
  511. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento  di  tutela
della biodiversita' e dell'ecosistema e di  integrazione  di  reddito
nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori
con meno di 20 alveari e ricadenti nei  comuni  classificati  montani
non  concorrono  alla  formazione  della  base  imponibile  ai   fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
  512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo  stipulati  con
gli enti territoriali al finanziamento,  mediante  apposite  delibere
del CIPE, degli interventi in  materia  di  mitigazione  del  rischio
idrogeologico  e  degli  interventi  infrastrutturali   necessari   a
risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilita' provinciale
e comunale, ai collegamenti con le  aree  interne  e  ai  presidi  di
protezione  civile  (cosiddette  «  vie  di  fuga   »)   confluiscono
direttamente nella contabilita' speciale dei presidenti delle regioni
in qualita' di commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
espletamento  delle  procedure  relative  alla  realizzazione   degli
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico,  che  assicurano
l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalita' e i  poteri
di cui all'articolo 10 del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  513. Agli interventi di cui al comma 512 non si applica  l'articolo
7, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164. 
  514. A decorrere dal 1° gennaio 2019  l'aliquota  di  accisa  sulla
birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata  in  euro  3,00
per ettolitro e per grado-Plato. 
  515. All'articolo 7 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma: 
  « Sono altresi' equiparati ai coltivatori diretti,  ai  fini  della
presente  legge,  anche  gli  imprenditori   agricoli   professionali
iscritti nella previdenza agricola ». 
  516.  Per  la  programmazione  e  realizzazione  degli   interventi
necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al  fenomeno  della
siccita' e per promuovere  il  potenziamento  e  l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, con il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, con il Ministro dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica,  il  gas  e  il
sistema  idrico,  ridenominata  ai  sensi  del  comma   528,   previa
acquisizione dell'intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e' adottato il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore
idrico, articolato in due sezioni: sezione « acquedotti » e sezione «
invasi ».  Il  Piano  nazionale  puo'  essere  approvato,  anche  per
stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni due  anni,
tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi effettuati,
delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e
urgenti,  con  priorita'  per  quelli  in  stato   di   progettazione
definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23  del  codice  degli
appalti, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  da
realizzare per il potenziamento e l'adeguamento delle  infrastrutture
idriche, anche al fine di contrastare la  dispersione  delle  risorse
idriche. 
  517. Ai fini della definizione della sezione « acquedotti  »  della
proposta del Piano nazionale di cui al  comma  516,  l'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai
sensi  del  comma  528,  sentiti  le  regioni  e  gli   enti   locali
interessati, sulla base delle programmazioni  esistenti  per  ciascun
settore nonche' del monitoraggio sull'attuazione dei piani  economici
finanziari dei gestori, trasmette ai Ministri indicati al  comma  516
l'elenco degli interventi necessari e urgenti  per  il  settore,  con
specifica indicazione delle modalita' e dei tempi di attuazione,  per
la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) raggiungimento
di adeguati livelli di qualita' tecnica; b)  recupero  e  ampliamento
della  tenuta  e  del  trasporto  della  risorsa  idrica,  anche  con
riferimento alla capacita' di  invaso;  c)  diffusione  di  strumenti
mirati al risparmio  di  acqua  negli  usi  agricoli,  industriali  e
civili.  Gli  enti  di  gestione  d'ambito  e  gli   altri   soggetti
responsabili  della  realizzazione   degli   interventi   trasmettono
all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,
ridenominata ai sensi del comma  528,  entro  sessanta  giorni  dalla
richiesta, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari. 
  518. Ai fini della definizione  della  sezione  «  invasi  »  della
proposta del Piano nazionale di cui al comma 516, il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti definisce  l'elenco  degli  interventi
necessari e urgenti, con specifica indicazione delle priorita', delle
modalita' e dei  tempi  di  attuazione,  tenuto  conto  dei  seguenti
obiettivi prioritari:  a)  completamento  di  interventi  riguardanti
grandi dighe esistenti o dighe incompiute; b) recupero e  ampliamento
della capacita' di invaso e di tenuta delle grandi dighe e  messa  in
sicurezza di derivazioni idriche prioritarie per rilevanti bacini  di
utenza in aree sismiche classificate nelle zone 1 e 2  e  ad  elevato
rischio  idrogeologico.  A  tali  fini,  le   Autorita'   di   bacino
distrettuali, i gestori delle opere e i concessionari di  derivazione
trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le  informazioni  e  i  documenti  necessari.   L'inserimento   degli
interventi   nell'elenco   di   cui   al   primo   periodo   comporta
l'aggiornamento  degli  strumenti  di  pianificazione  esistenti;  il
finanziamento  dell'opera  e'  subordinato  all'aggiornamento  ovvero
all'adozione della pianificazione d'emergenza. Gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli interventi trasmettono al Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, entro sessanta giorni dalla richiesta, eventuali ulteriori
informazioni e documenti necessari. 
  519.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri   soggetti
responsabili della realizzazione degli interventi di cui alle sezioni
« acquedotti » e « invasi  »  del  Piano  nazionale,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri  di  cui  al  comma  516,  adeguano  i  propri
strumenti di pianificazione e di programmazione in  coerenza  con  le
misure previste dal medesimo Piano nazionale. 
  520. L'Autorita' per l'energia  elettrica,  il  gas  e  il  sistema
idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, avvalendosi anche  della
Cassa per i servizi energetici  e  ambientali,  monitora  l'andamento
dell'attuazione degli interventi  e  sostiene  gli  enti  di  governo
dell'ambito e gli altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione
degli  interventi  della  sezione  «  acquedotti  »   per   eventuali
criticita'  nella  programmazione   e   nella   realizzazione   degli
interventi.  Le  funzioni  attribuite  alla  medesima  Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dai commi  da  516  a
525 sono esercitate con  i  poteri  attribuiti  all'Autorita'  stessa
dalla legge 14 novembre 1995, n. 481.  La  dotazione  organica  della
Cassa per i servizi energetici e ambientali puo' essere  adeguata  ai
compiti previsti dal presente comma con  decreto  adottato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei
limiti delle disponibilita' del bilancio della Cassa medesima. 
  521. Gli interventi contenuti nel Piano nazionale di cui  al  comma
516  sono  finanziati  con  le  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  Gli
interventi compresi nel Piano nazionale di cui al comma  516  possono
essere assistiti dalla garanzia del  Fondo  di  cui  all'articolo  58
della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 
  522. Al comma 1 dell'articolo 58 della legge 28 dicembre  2015,  n.
221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli interventi del
Fondo di garanzia sono assistiti dalla garanzia  dello  Stato,  quale
garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni  e  modalita'
stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  2.
La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco allegato  allo  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ». 
  523. Nelle more della definizione del Piano  nazionale  di  cui  al
comma 516, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, e' adottato un  piano  straordinario  per  la
realizzazione degli interventi  urgenti  in  stato  di  progettazione
definitiva, con  priorita'  per  quelli  in  stato  di  progettazione
esecutiva, riguardanti gli invasi multiobiettivo e  il  risparmio  di
acqua  negli  usi  agricoli  e  civili.  Il   contenuto   del   piano
straordinario confluisce nel Piano nazionale di cui al comma 516. Gli
interventi previsti  nel  piano  straordinario  sono  realizzati  dai
concessionari di derivazione  o  dai  gestori  delle  opere  mediante
apposite convenzioni con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. I soggetti realizzatori possono altresi' avvalersi di enti
pubblici e societa' in house  delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, dotate di specifica competenza tecnica. Per  la  realizzazione
del piano straordinario e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. 
  524. Il monitoraggio degli interventi di cui ai commi da 516 a  525
e' effettuato attraverso  il  sistema  di  monitoraggio  delle  opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche  ai  sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono
classificati come « Piano invasi » o « Piano acquedotti » sulla  base
della sezione di appartenenza. Ciascun intervento del Piano nazionale
e' identificato dal codice unico di progetto. 
  525.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
riferimento alla sezione « invasi » del Piano  nazionale  di  cui  al
comma 516 e al piano straordinario di cui al comma 523, e l'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai
sensi del comma 528, con riferimento alla sezione « acquedotti »  del
Piano nazionale di cui al comma 516, segnalano i casi di inerzia e di
inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione
e degli altri soggetti  responsabili,  e  propongono  gli  interventi
correttivi  da  adottare  per  il  ripristino,   comunicandoli   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri  interessati.  Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa  diffida  ad  adempiere
entro  un  congruo  termine,   su   proposta   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali, nomina un  commissario  ad
acta, che esercita i necessari poteri sostitutivi di programmazione e
realizzazione degli  interventi,  e  definisce  le  modalita',  anche
contabili, di intervento. Gli oneri per i compensi dei commissari  ad
acta sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. 
  526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in  fine,  il
seguente comma: 
  « 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo  fanno  capo  al
medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori,  servizi  e
forniture ». 
  527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo  dei
rifiuti, anche differenziati,  urbani  e  assimilati,  per  garantire
accessibilita',  fruibilita'  e   diffusione   omogenee   sull'intero
territorio  nazionale  nonche'  adeguati  livelli  di   qualita'   in
condizioni di efficienza ed economicita' della gestione, armonizzando
gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali  di  carattere
sociale, ambientale e di impiego appropriato delle  risorse,  nonche'
di garantire l'adeguamento infrastrutturale  agli  obiettivi  imposti
dalla normativa europea, superando cosi' le procedure  di  infrazione
gia' avviate con conseguenti benefici economici a favore  degli  enti
locali interessati da dette procedure, sono attribuite  all'Autorita'
per  l'energia  elettrica,  il  gas  e  il   sistema   idrico,   come
ridenominata ai sensi del comma 528, con  i  medesimi  poteri  e  nel
quadro dei principi, delle finalita' e delle attribuzioni,  anche  di
natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481,
le seguenti funzioni di regolazione e controllo,  in  particolare  in
materia di: 
  a)  emanazione  di  direttive  per  la  separazione   contabile   e
amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole
prestazioni,  anche  ai  fini  della  corretta  disaggregazione   per
funzioni,  per  area  geografica  e  per  categorie  di   utenze,   e
definizione   di   indici   di    valutazione    dell'efficienza    e
dell'economicita' delle gestioni a fronte dei servizi resi; 
  b) definizione dei livelli di  qualita'  dei  servizi,  sentiti  le
regioni,  i  gestori  e  le  associazioni  dei  consumatori,  nonche'
vigilanza sulle modalita' di erogazione dei servizi; 
  c) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni
di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza; 
  d) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di
reclami,  istanze  e  segnalazioni  presentati  dagli  utenti  e  dai
consumatori, singoli o associati; 
  e) definizione di schemi tipo dei  contratti  di  servizio  di  cui
all'articolo 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  f) predisposizione ed aggiornamento del metodo  tariffario  per  la
determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e
dei singoli  servizi  che  costituiscono  attivita'  di  gestione,  a
copertura dei costi di  esercizio  e  di  investimento,  compresa  la
remunerazione dei capitali, sulla base della  valutazione  dei  costi
efficienti e del principio « chi inquina paga »; 
  g) fissazione dei criteri  per  la  definizione  delle  tariffe  di
accesso agli impianti di trattamento; 
  h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione
vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale  ottimale  per
il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento; 
  i) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo
osservazioni e rilievi; 
  l) formulazione di proposte relativamente alle  attivita'  comprese
nel sistema integrato di  gestione  dei  rifiuti  da  assoggettare  a
regime di concessione o autorizzazione in relazione  alle  condizioni
di concorrenza dei mercati; 
  m) formulazione di proposte di revisione della disciplina  vigente,
segnalandone altresi' i casi di gravi inadempienze e di non  corretta
applicazione; 
  n)  predisposizione  di   una   relazione   annuale   alle   Camere
sull'attivita' svolta. 
  528. La denominazione « Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
il  sistema  idrico  »  e'   sostituita,   ovunque   ricorre,   dalla
denominazione  «  Autorita'  di  regolazione  per  energia,  reti   e
ambiente» (ARERA). I  componenti  di  detta  Autorita'  sono  cinque,
compreso il presidente, e sono nominati, ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  su  proposta  del
Ministro  dello  sviluppo  economico   d'intesa   con   il   Ministro
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare.
Conseguentemente, la lettera c) del  comma  1  dell'articolo  23  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' abrogata. 
  529. All'onere derivante dal funzionamento dell'ARERA, in relazione
ai compiti di regolazione e controllo  in  materia  di  gestione  dei
rifiuti di cui al comma 527, si provvede mediante  un  contributo  di
importo non  superiore  all'uno  per  mille  dei  ricavi  dell'ultimo
esercizio versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione  dei
rifiuti medesimi, ai sensi dell'articolo 2,  comma  38,  lettera  b),
della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  e  dell'articolo  1,  comma
68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
  In ragione delle nuove competenze attribuite all'ARERA ai sensi del
comma 527, la  pianta  organica  dell'Autorita'  e'  incrementata  in
misura di 25 unita' di ruolo da reperire in coerenza  con  l'articolo
22  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di cui  almeno  il
50 per cento delle unita' individuate utilizzando le  graduatorie  in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a
selezioni pubbliche indette dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico. 
  530. Dall'attuazione dei commi da 527 a  529  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate,  a  carico  del  bilancio
dello Stato. 
  531. All'articolo 3 della legge 28  dicembre  1995,  n.  549,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 27, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  «
Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove  sono  ubicati
le  discariche  o  gli  impianti  di  incenerimento  senza   recupero
energetico e ai  comuni  limitrofi,  effettivamente  interessati  dal
disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per
la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale  del
territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti,
allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale  e
alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo  periodo  le
parole: « Il gettito » sono sostituite dalle seguenti: « La  restante
quota del gettito »; 
  b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:  «  ,  nonche'  le  modalita'  di  ripartizione  della  quota
spettante ai comuni di cui al  comma  27,  sulla  base  dei  seguenti
criteri  generali:  caratteristiche  socio-economico-ambientali   dei
territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione
residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita ». 
  532. Al fine di  garantire  l'effettiva  copertura  delle  funzioni
assegnate alle Autorita' di bacino distrettuali di  cui  all'articolo
63 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e  il  corretto
funzionamento dei loro organi, le  risorse  assegnate  a  valere  sui
pertinenti  capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
incrementate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. 
  533.  Al  fine  di  supportare  Roma  Capitale  nelle  funzioni  di
valorizzazione dei beni ambientali  e  fluviali  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare  riferimento  alla
riduzione  del  rischio  idrologico  nel  bacino  del  fiume  Tevere,
l'Autorita'  di  bacino  distrettuale  dell'Appennino   Centrale   e'
autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo
9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  ad  assumere  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unita' di
personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui. A tal  fine
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2018. 
  534. Al fine di consentire all'Autorita' di  bacino  nazionale  dei
fiumi  Liri  Garigliano  e  Volturno,  all'Autorita'   di   distretto
dell'Appennino meridionale e del fiume  Po  di  adeguare  la  propria
struttura  organizzativa  per  far  fronte  ai  compiti  straordinari
previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, per l'implementazione e l'estensione  all'intero  distretto
dei servizi  modulistici  per  il  monitoraggio  ambientale,  per  la
previsione e la gestione  delle  piene  e  delle  magre  nonche'  per
l'adeguamento della sede  di  Parma  alla  nuova  dotazione  organica
prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano,Torino,
Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico, e'
assegnato uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, cosi' ripartito: 6,5 milioni di euro  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale del fiume Po e 500.000 euro all'Autorita'  di  distretto
dell'Appennino meridionale. 
  535. Al personale delle Autorita' di  bacino  distrettuali  di  cui
all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a  far
data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche  approvate  con  il
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  previsto  dal
medesimo articolo 63, comma 4, continua  ad  applicarsi,  nelle  more
della sottoscrizione del nuovo  contratto  collettivo  nazionale  del
comparto  delle  funzioni  centrali,  il  trattamento  giuridico   ed
economico del contratto collettivo nazionale del comparto regioni  ed
autonomie locali. 
  536. Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  realizzazione  degli
interventi di cui all'articolo 126-bis  del  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 230, per la messa in sicurezza e  il  risanamento  dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti  da  interventi  di
bonifica  di  installazioni  industriali  contaminate   da   sostanze
radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti  radioattive
o per il rinvenimento di sorgenti orfane di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 6 febbraio 2007,  n.  52,  che
comportano  pericoli  rilevanti  per  la  pubblica  incolumita',   e'
istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare volto a finanziare le spese necessarie peri
predetti interventi, con una dotazione  di  5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. E' comunque fatto  obbligo  di
esercitare il diritto di rivalsa verso chi abbia causato  o  comunque
concorso a causare le spese per l'attuazione  degli  interventi.  Gli
importi derivanti dall'esercizio del diritto di rivalsa sono  versati
su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati a favore del fondo di cui al presente comma. 
  537. La  societa'  Sogin  Spa  provvede  alla  realizzazione  delle
attivita'  indicate   all'articolo   1,   punto   1.1,   dell'Accordo
transattivo  tra  il  Governo  italiano  e   la   Comunita'   europea
dell'energia atomica sui principi governanti  le  responsabilita'  di
gestione dei rifiuti  radioattivi  nel  sito  del  centro  comune  di
ricerca ubicato nel comune di Ispra, stipulato a Roma e Bruxelles  il
27 novembre 2009. 
  538. Per la realizzazione delle attivita' di cui al  comma  537  e'
trasferita alla societa' Sogin Spa, a decorrere dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,   la   titolarita'   degli   atti
autorizzativi del reattore Ispra-1. 
  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  successivi   atti,
provvede, entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  agli  adempimenti  amministrativi   relativi   alle
autorizzazioni e alle licenze necessarie ai lavori. 
  539. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, la societa' Sogin Spa da' inizio alle  attivita'  conoscitive,
preliminari alla presa in carico dell'impianto.  Il  Ministero  dello
sviluppo economico costituisce,  con  proprio  decreto,  il  comitato
misto previsto dall'Accordo di cui al comma 537. 
  540. La societa' Sogin Spa provvede altresi' al rimborso del  costo
sostenuto per la custodia passiva svolta dal  Joint  Research  Centre
della Commissione europea in  ottemperanza  agli  obblighi  di  legge
imposti dall'autorita' di controllo italiana  fino  al  trasferimento
della titolarita' degli atti autorizzativi di cui al comma  538  alla
medesima societa' Sogin Spa. 
  541. La societa' Sogin Spa provvede alle attivita' di cui ai  commi
da 537 a 540 a valere sugli introiti della componente  tariffaria  A2
sul prezzo dell'energia elettrica, definita ai sensi dell'articolo 3,
comma  11,  del  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.   79,   e
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  aprile  2003,  n.  83.
Conseguentemente  all'articolo  1,   comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge n. 25 del 2003, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 83 del 2003, dopo le parole: « combustibile nucleare »  sono
inserite le seguenti: « , alle attivita' derivanti dagli obblighi  di
cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano  e  la  Comunita'
europea dell'energia atomica stipulato  a  Roma  e  Bruxelles  il  27
novembre 2009 ». 
  542. Con deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del  comma  528,  sono
stabilite le modalita' di rimborso alla societa'  Sogin  Spa  per  la
copertura degli oneri relativi alle attivita'  svolte  ai  sensi  dei
commi da 537 a  541,  in  coerenza  con  i  criteri  stabiliti  dalla
medesima  Autorita'  per  il  riconoscimento   dei   costi   di   cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del  decreto-legge  18  febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  aprile
2003, n. 83. 
  543. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge  24
dicembre 2007, n. 244,  e'  destinato  anche  alla  promozione  della
produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la  pulizia
delle orecchie in materiale biodegradabile e  compostabile  ai  sensi
della norma UNI EN 13432:2002,  nonche'  dei  prodotti  cosmetici  da
risciacquo ad azione  esfoliante  o  detergente  che  non  contengono
microplastiche. 
  544. Per le finalita' di cui al comma 543, la dotazione  del  fondo
di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018. 
  545.  Dal  1°  gennaio  2019,  e  comunque  previa  notifica   alla
Commissione europea,  e'  vietato  commercializzare  e  produrre  sul
territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle  orecchie  che
abbiano  il  supporto  in  plastica  o  comunque  in  materiale   non
biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN  13432:2002
ed  e'  obbligatorio  indicare,   sulle   confezioni   dei   medesimi
bastoncini,  informazioni  chiare  sul   corretto   smaltimento   dei
bastoncini  stessi,  citando  in  maniera  esplicita  il  divieto  di
gettarli nei servizi igienici e negli scarichi. 
  546. Dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in  commercio  prodotti
cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente  contenenti
microplastiche. 
  547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per: 
  a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili  in
acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri,  intenzionalmente
aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546; 
  b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati
in  diverse  forme  solide,  che,  durante  l'uso  e  nel  successivo
smaltimento,  mantengono  le  forme   definite   nelle   applicazioni
previste. 
  548. La violazione del divieto di cui al comma 546 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una  somma  da
2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo  se
la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici di cui
al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20  per  cento
del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva,  si  applica  la
sospensione dell'attivita' produttiva per un periodo non inferiore  a
dodici mesi. Le sanzioni sono  applicate  ai  sensi  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto  in  ordine  ai
poteri di accertamento degli ufficiali  e  degli  agenti  di  polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della citata  legge  n.  689  del  1981,
all'accertamento  delle  violazioni  provvedono,   d'ufficio   o   su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto
dall'articolo 17 della citata legge n. 689  del  1981  e'  presentato
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  della
provincia nella quale e' stata accertata la violazione. 
  549. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori
della   meteorologia   e   della   climatologia,    potenziando    la
competitivita' italiana e la strategia nazionale in  materia,  e  per
assicurare   la   rappresentanza   unitaria   nelle    organizzazioni
internazionali di settore, con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' costituito  il  Comitato  d'indirizzo
per la meteorologia e la climatologia. Il  Comitato  e'  composto  da
tredici esperti del settore,  di  cui  uno  designato  dal  Capo  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, uno dal  Ministero  della  difesa,  uno  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  uno  dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  uno  dal
Ministero dello sviluppo economico, uno  dal  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo e sei in rappresentanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di  Bolzano,  designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura  la
rappresentanza dell'Italia al Consiglio del  Centro  europeo  per  le
previsioni  meteorologiche  a  medio  termine  per  il  tramite   dei
componenti designati dal  Ministero  della  difesa  e  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  550. Il Comitato opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse
finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente.
Con il decreto di cui al comma 549 e' individuato il coordinatore del
Comitato. Per la partecipazione al Comitato,  al  coordinatore  e  ai
membri del Comitato non spettano  compensi,  gettoni  di  presenza  o
emolumenti comunque denominati. 
  551. Per lo svolgimento delle funzioni e dei  compiti  conoscitivi,
tecnico-scientifici e di responsabilita' operativa  nel  campo  della
meteorologia e climatologia, fatte  salve  le  specifiche  competenze
delle Forze armate  per  gli  aspetti  riguardanti  la  difesa  e  la
sicurezza  nazionale,  e'  istituita  l'Agenzia  nazionale   per   la
meteorologia e climatologia denominata  «  ItaliaMeteo  »,  con  sede
centrale in Bologna, con i seguenti compiti: 
  a)  elaborazione,  sviluppo,  realizzazione  e   distribuzione   di
prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio
e la sorveglianza meteorologica  e  meteo-marina,  l'omogeneizzazione
dei linguaggi  e  dei  contenuti,  anche  ai  fini  di  una  efficace
informazione alla popolazione; 
  b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la  promozione
di specifiche attivita' di ricerca e  sviluppo  applicate  nel  campo
delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra; 
  c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e  non,
sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e  la
raccolta di dati, per le telecomunicazioni  e  per  la  condivisione,
l'interoperabilita' e l'interscambio di dati e informazioni; 
  d) elaborazione, sviluppo e distribuzione  di  prodotti  e  servizi
climatici; 
  e) comunicazione, informazione, divulgazione  e  formazione,  anche
post-universitaria; 
  f) partecipazione ad organismi,  progetti  e  programmi,  anche  di
cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia  e
climatologia; 
  g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti privati. 
  552. ItaliaMeteo svolge le attivita' di cui al comma 551  anche  in
raccordo con le regioni e con le province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano secondo le modalita' definite con le convenzioni  di  cui  al
comma 558. 
  553. La dotazione organica di ItaliaMeteo di cui al  comma  552  e'
determinata nel limite massimo  di  52  unita'  complessive,  di  cui
quattro dirigenti, da definire con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 557. 
  554. Alla copertura dell'organico di ItaliaMeteo  si  provvede:  a)
mediante le procedure di mobilita' di cui al capo III del  titolo  II
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) a regime,  mediante
le  ordinarie  forme  di  procedure  selettive  pubbliche  ai   sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  nei
limiti  delle  facolta'  assunzionali  previste  dalla   legislazione
vigente. L'Agenzia si  avvale  altresi',  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  di  un  numero  massimo  di  30  unita'  di   personale
scientifico specializzato nel settore della  meteorologia  attraverso
il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai  sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
  555. Al personale di ItaliaMeteo si applicano le  disposizioni  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo
delle funzioni centrali. 
  556.  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del   proprio   organico,
ItaliaMeteo   puo'   avvalersi   di    personale    proveniente    da
amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da
collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo  17,  comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  557. Lo statuto di ItaliaMeteo e' predisposto dal Comitato  di  cui
al comma  549,  nel  rispetto  degli  articoli  8  e  9  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed e' approvato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.  L'Agenzia  ItaliaMeteo  e'
sottoposta ai poteri di indirizzo e di  vigilanza  del  Comitato  che
formula le linee guida  strategiche  per  Italia-Meteo.  Il  predetto
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri   individua,
altresi', i compiti di vigilanza che, per  specifiche  attivita',  il
Comitato puo' delegare ad una o piu' amministrazioni  statali,  anche
congiuntamente. Lo statuto individua gli  organi  dell'Agenzia  e  la
dotazione organica ai sensi del comma 553 e definisce le modalita' di
svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza  del  collegio
dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante
del Ministero dell'economia e finanze. 
  558.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  eadottato
il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e,  a  seguito  di  una
ricognizione  delle  risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
attualmente finalizzate alla meteorologia  e  climatologia  da  parte
delle  pubbliche  amministrazioni,  sono  definite  misure  volte  ad
agevolare il coordinamento della gestione della  materia,  attraverso
la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse  sopra  citate  ovvero
attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere  volontario
tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare  le  strutture
meteorologiche regionali o  i  servizi  meteorologici  regionali  del
Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui  alla
legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle  attivita'  di
collaborazione e per la messa a  sistema  delle  risorse  finalizzate
alla  meteorologia  in  modo  da  aumentare   la   competitivita'   e
l'efficienza del sistema meteorologico. 
  559. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557  e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2020  e  2021  per  gli  investimenti
tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro
per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2020
per il funzionamento e per il personale  dell'Agenzia,  da  iscrivere
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  560. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, le parole: « dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di
cui  al  comma  4  del   presente   articolo,   »   sono   soppresse.
Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis
e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  561. Le disposizioni di cui ai commi da  551  a  560  si  applicano
fatte  salve  le  competenze  riconosciute  alle  regioni  a  statuto
speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. 
  562. Ai fini della realizzazione delle opere di potenziamento della
strada provinciale n. 103 « Antica di Cassano  »,  Lotto  1,  secondo
stralcio di cui alla deliberazione del CIPE n. 62/2013 dell'8  agosto
2013,  la  citta'  metropolitana  di  Milano,  anche  avvalendosi  di
soggetti pubblici o societa'  in  house  in  possesso  dei  requisiti
previsti dalla legge, e' autorizzata a procedere  alla  realizzazione
della progettazione esecutiva, delle attivita' di  verifica  e  delle
attivita' connesse di cui all'articolo 157 del codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  nei
limiti dello stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2018, anche in
deroga alle previsioni dell'articolo 163 del testo unico  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  a   valere   sulle
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 202,  comma  1,  lettera
a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  563. Nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
delle  dotazioni  organiche,  al   fine   di   garantire   l'efficace
svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28
giugno 2016, n. 132, e  nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 9, comma
3,  della  medesima  legge,  le  regioni,  valutata  prioritariamente
l'assegnazione temporanea di proprio personale,  possono  autorizzare
le rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente,  per
il triennio 2018-2020, a procedere all'assunzione  di  personale  con
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  per   il   contingente
strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento  delle  suddette
attivita', incrementando il turn over previsto a legislazione vigente
nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente,
nel rispetto degli  equilibri  di  finanza  pubblica,  le  occorrenti
risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine,
nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle  assunzioni,  le
predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni  e  i  relativi
piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle  regioni  di
riferimento. L'entita' delle risorse del piano annuale costituisce il
corrispondente vincolo assunzionale. 
  564. Per le finalita' assunzionali  di  cui  al  comma  563,  ferma
restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le agenzie  regionali  per
la  protezione  dell'ambiente  possono  utilizzare   graduatorie   di
concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, in  corso  di
validita',  banditi  da  altre   agenzie   regionali   o   da   altre
amministrazioni pubbliche che rientrano nel comparto e  nell'area  di
contrattazione collettiva della sanita'. 
  565. Al fine di svolgere le necessarie ed  indifferibili  attivita'
in materia  di  sicurezza  stradale,  di  valutazione  dei  requisiti
tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attivita' di
autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini
e alle imprese, e' autorizzata, in  deroga  alla  normativa  vigente,
l'assunzione a tempo indeterminato di  200  unita'  di  personale  da
inquadrare  nel  livello  iniziale  dell'area   III,   nel   triennio
2018-2020, presso il Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,
gli  affari  generali   ed   il   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. Le assunzioni  sono  attuate  per  80
unita' nel 2018, per 60 unita' nel 2019 e per 60 unita' nel 2020. 
  566. In relazione alle assunzioni di cui al comma 565 la  dotazione
organica  relativa  al  personale  delle  aree  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria della rimodulazione, con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  567.  In  attuazione  dei  commi  565  e  566  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto  previsto  all'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto all'articolo 30  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n.  165,  e  all'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.  Resta  ferma  la  facolta'  di
avvalersi della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  568. All'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
  a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «  Per  i
titolari  di  concessioni  autostradali,  ferme  restando  le   altre
disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo  e'
pari al sessanta per cento »; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da  parte
dei soggetti  preposti  e  dell'ANAC  viene  effettuata  annualmente,
secondo le modalita' indicate  dall'ANAC  stessa  in  apposite  linee
guida, da adottare entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente   disposizione.   Eventuali   situazioni   di
squilibrio rispetto ai limiti indicati  devono  essere  riequilibrate
entro  l'anno  successivo.  Nel  caso  di  situazioni  di  squilibrio
reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una  penale
in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo  dei  lavori,
servizi  o  forniture  che  avrebbero  dovuto  essere  affidati   con
procedura ad evidenza pubblica». 
  569. L'articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n.  122,  e'
sostituito dal seguente: 
  « 1. Le Societa'  Organismi  di  Attestazione,  disciplinate  dagli
articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei  contratti  pubblici,  di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  e  dalle  relative
norme di attuazione, ovvero gli organismi con  requisiti  equivalenti
di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono
avere sede in uno Stato  membro  dello  stesso  SEE  che  attribuisca
all'attestazione  che  essi  adottano  la  capacita'  di  provare  il
possesso dei requisiti di qualificazione  in  capo  all'esecutore  di
lavori pubblici ». 
  570. Al fine di sviluppare  e  riqualificare  i  servizi  resi  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in  materia   di
infrastrutture e di garantire l'assolvimento degli ulteriori  compiti
attribuiti al consiglio superiore dei lavori pubblici, in  attuazione
dell'articolo  11  della  legge  23  dicembre   1992,   n.   498,   e
dell'articolo 215 del  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.   50,   e'   autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato, nel triennio 2018-2020, presso il
Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i   servizi   informativi   e
statistici e presso il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici  del
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  di  70  unita'  di
personale, in  prevalenza  di  profilo  tecnico,  da  inquadrare  nel
livello iniziale della III area. Le  assunzioni  sono  ripartite  nel
triennio nella misura di 28  unita'  nell'anno  2018,  di  21  unita'
nell'anno 2019 e di 21 unita' nell'anno 2020. 
  571. Le assunzioni di cui al comma 570 sono effettuate, nell'ambito
dell'attuale dotazione organica,  in  aggiunta  alle  percentuali  di
assunzione previste  dall'articolo  1,  comma  227,  della  legge  28
dicembre 2015,  n.  208,  per  l'anno  2018.  La  dotazione  organica
relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e'   conseguentemente   rimodulata,   garantendo   la
neutralita' finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. 
  572. In  attuazione  dei  commi  570  e  571,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad  avviare  appositi
concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto  dall'articolo  4,
comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facolta'  di  avvalersi
della previsione di cui all'articolo  3,  comma  61,  terzo  periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  573. Alle ulteriori maggiori spese  derivanti  dall'attuazione  del
comma 570, pari a 2.690.100 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si
provvede  mediante  parziale  utilizzo  della  quota  delle   entrate
previste, per i medesimi anni, dall'articolo 1,  comma  238,  secondo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. All'articolo 1,  comma
238, della legge n. 311 del 2004, il terzo periodo e' sostituito  dal
seguente: «  La  riassegnazione  di  cui  al  precedente  periodo  e'
limitata all'importo di euro 6.120.000 per l'anno  2013,  all'importo
di euro 9.278.000 per l'anno 2014, all'importo di euro 7.747.000  per
l'anno 2015,  all'importo  di  euro  10.215.000  per  l'anno  2016  e
all'importo di euro 9.309.900 annui a decorrere dall'anno 2020 ». 
  574. Per interventi  urgenti  nella  citta'  di  Matera,  designata
capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a  migliorare
l'accoglienza, l'accessibilita' dei  visitatori  e  dei  turisti,  la
mobilita' e il decoro urbano, nonche' per l'attuazione del  programma
culturale  da  parte  della  Fondazione  Matera-Basilicata  2019,  e'
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno  2018  e  di  10
milioni di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al  primo  periodo,
pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di euro nel  2019  si
provvede a valere sulle risorse  del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione -programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto  conto
della localizzazione territoriale della  misura  di  cui  al  periodo
precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla
medesima regione Basilicata  a  valere  sulle  risorse  della  citata
programmazione 2014-2020. 
  575. All'articolo 703 del codice della navigazione  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al quinto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite le
seguenti: « o acquisiti »; 
  b) al sesto comma, dopo la parola: « realizzati » sono inserite  le
seguenti: « o acquisiti » e  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: « , salvo che per gli immobili e  impianti  fissi  di  natura
commerciale per cui sia stata autorizzata dall'ENAC la  realizzazione
o l'acquisizione degli stessi,  in  quanto  funzionali  all'attivita'
aeroportuale e alla valorizzazione dell'aeroporto, per i quali spetta
un  rimborso  pari  al  valore  contabile  residuo  da   contabilita'
analitica regolatoria »; 
  c) al  settimo  comma,  le  parole:  «  salvo  diversa  e  motivata
determinazione dell'ENAC, » sono sostituite  dalle  parole:  «  salva
diversa determinazione dell'ENAC motivata ». 
  576. Al fine di garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza  stabiliti  dalla  normativa  internazionale,  l'ENAC,   in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  e'  autorizzato,  nei
limiti  dell'attuale  dotazione  organica,  in   considerazione   dei
significativi incrementi degli investimenti  in  opere  aeroportuali,
del numero dei passeggeri e delle  merci  trasportate,  a  procedere,
previo svolgimento di procedure selettive  pubbliche,  all'assunzione
di 93 unita' di personale appartenenti alle categorie professionali e
operative, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma  3,
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  in  deroga  a
quanto previsto dall'articolo 30 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165,  e  dall'articolo  4,  comma  3-quinquies,  del  citato
decreto-legge  n.  101  del  2013,  in  relazione   alle   specifiche
professionalita' necessarie per lo svolgimento,  in  particolare,  di
attivita' di certificazione, ispezione, vigilanza e  controllo  sugli
operatori  aerei  e  sulle  organizzazioni  aeronautiche.   All'onere
derivante dall'attuazione del precedente periodo,  pari  a  5.050.000
euro annui a decorrere dall'anno 2018, l'ENAC  provvede  con  risorse
proprie. 
  577. Il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio  1994,
n. 84, e' sostituito dal seguente: 
  « 15-bis. Al fine di sostenere  l'occupazione,  il  rinnovamento  e
l'aggiornamento   professionale   degli   organici   dell'impresa   o
dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera,  l'Autorita'   di   sistema
portuale puo' destinare una quota, comunque non eccedente il  15  per
cento delle entrate proprie derivanti  dalle  tasse  a  carico  delle
merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della  formazione,  del
ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del  personale
inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di  operazioni  e
servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di  incentivazione
al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al
presente   articolo.   Al   fine   di   evitare   grave   pregiudizio
all'operativita' del porto, le Autorita' di sistema portuale  possono
finanziare  interventi  finalizzati  a  ristabilire   gli   equilibri
patrimoniali dell'impresa o  dell'agenzia  fornitrice  di  manodopera
nell'ambito di piani di risanamento approvati  dall'Autorita'  stessa
». 
  578. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  le  banchine  e  le  aree
scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e  internazionale
di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato
A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle  operazioni
e ai servizi portuali di  cui  al  comma  1  dell'articolo  16  della
medesima legge, le connesse infrastrutture  stradali  e  ferroviarie,
nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle  suddette
operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a  destinazione
particolare, da censire in catasto  nella  categoria  E/1,  anche  se
affidati in concessione  a  privati.  Sono  parimenti  censite  nella
categoria E/1 le banchine e  le  aree  scoperte  dei  medesimi  porti
adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della
sussistenza del requisito della stretta funzionalita'  dei  depositi,
diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali  di
cui  al  presente  comma,  si  fa  riferimento  alle   autorizzazioni
rilasciate dalla competente Autorita' di sistema  portuale  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 1994. 
  579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma  578,
ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono
presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,  n.  701,  per  la
revisione del classamento degli immobili gia'  censiti  in  categorie
catastali diverse dalla E/1, nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  al
medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da
quelli doganali, l'intestatario,  ovvero  il  concessionario,  allega
all'atto di  aggiornamento  apposita  dichiarazione,  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   in    ordine
all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali
di cui al comma 578,  in  base  ad  autorizzazione  della  competente
Autorita' di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in
catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-legge 13  aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  agosto
1939, n. 1249, le variazioni che incidono  sul  classamento  e  sulla
rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del
requisito di stretta funzionalita' degli stessi alle operazioni e  ai
servizi portuali di cui al comma  578.  In  deroga  all'articolo  13,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti  di
aggiornamento  di  cui  al  presente  comma  le   rendite   catastali
rideterminate  in  seguito  alla  revisione  del  classamento   degli
immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578  hanno  effetto
dal 1° gennaio 2020. 
  580.  Per  le  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  28  del  regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al
comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano
i criteri di classamento e di determinazione delle rendite di cui  al
comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del  presente  comma,
alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma  578
provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31  marzo  2020,
fermo restando la possibilita' da parte degli  intestatari  catastali
degli immobili di cui presente comma, ovvero  dei  concessionari,  di
presentare atti di aggiornamento di cui  al  comma  579.  Le  rendite
rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente
comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020. 
  581. Gli immobili o loro porzioni, diversi  da  quelli  di  cui  al
comma 578, che sono destinati ad  uso  commerciale,  industriale,  ad
ufficio privato e ad  altri  usi  non  strettamente  funzionali  alle
operazioni e ai servizi portuali di cui al  medesimo  comma,  qualora
presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto
come unita' immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse
da quelle del gruppo E. Dal censimento catastale nelle categorie  del
gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni
turistiche e da diporto e alla  crocieristica,  per  la  quale  resta
fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578. 
  582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo  a  titolo  di
compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35  milioni
di euro e' ripartito con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  dell'interno  e  secondo  una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno  2020,  sulla  base  dei  dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020,  dall'Agenzia  delle  entrate  al
Ministero dell'economia e delle  finanze  e  relativi,  per  ciascuna
unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi
del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580,  e  a  quelle
gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 aprile 2021
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  si  procede,  nel  limite   del
contributo annuo previsto nell'importo massimo  di  9,35  milioni  di
euro, alla rettifica in  aumento  o  in  diminuzione  dei  contributi
erogati ai sensi dei periodi precedenti,  a  seguito  della  verifica
effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il  31  marzo  2021,
dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, concernenti le rendite definitive,  determinate  sulla  base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso  dell'anno  2019  ai
sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche'
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. 
  583. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4  del  Piano
strategico nazionale della portualita' e  della  logistica,  recepito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  250  del
27 ottobre 2015, il contributo di  cui  all'articolo  2,  comma  244,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato di 0,5  milioni
di euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro per l'anno 2019  senza
obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore  unico  di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27.  Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  stipula  con  il
soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare
l'utilizzo dei fondi. 
  584. All'articolo 47 del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
dopo il comma 11-quinquies e' aggiunto il seguente: 
  « 11-sexies. Al fine di promuovere la mobilita'  sostenibile  e  il
rinnovo del materiale rotabile per  il  trasporto  ferroviario  delle
merci e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il  finanziamento  degli
interventi di rottamazione dei carri merci con  una  dotazione  di  4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.  Il  Fondo
e' destinato al finanziamento degli interventi  di  rottamazione  dei
carri merci non conformi ai piu'  avanzati  standard  in  materia  di
sicurezza e di interoperabilita' ferroviaria che, alla  data  del  1°
gennaio  2018,   risultino   iscritti   nell'apposito   Registro   di
immatricolazione nazionale (RIN) tenuto  presso  l'Agenzia  nazionale
per la sicurezza delle ferrovie e che siano  in  servizio  da  almeno
venti anni. Con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da sottoporre a notifica  preventiva  alla  Commissione  europea,  ai
sensi dell'articolo 108 del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, sono definiti i criteri e  le  modalita'  di  ammissione  ai
finanziamenti del Fondo di cui al presente comma ». 
  585. E' istituito presso il Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti il  Partenariato  per  la  logistica  e  i  trasporti,  cui
partecipano  i  rappresentanti  dei  Ministeri  competenti  e   delle
associazioni di categoria piu' rappresentative, che svolge  attivita'
propositiva, di studio,  di  monitoraggio  e  di  consulenza  per  la
definizione delle  politiche  di  intervento  e  delle  strategie  di
governo nel settore della logistica e dei trasporti e si avvale della
societa' Rete autostrade mediterranee (RAM) Spa per  le  funzioni  di
segretariato tecnico. Per il funzionamento del Partenariato di cui al
primo periodo e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2018
e di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.  Il  Partenariato
presenta annualmente  alle  Camere  un  rapporto  sullo  stato  della
logistica  e  dei  trasporti.  Con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate  la
composizione del Partenariato e  le  modalita'  di  organizzazione  e
gestione delle attivita'. 
  586. Il comma 1 dell'articolo  113-bis  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  e'
sostituito dal seguente: 
  «  1.  I  certificati  di  pagamento  relativi  agli  acconti   del
corrispettivo di appalto sono emessi nel  termine  di  trenta  giorni
decorrenti dall'adozione di ogni stato  di  avanzamento  dei  lavori,
salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti  e
previsto  nella  documentazione  di  gara  e  purche'  cio'  non  sia
gravemente iniquo per il creditore ». 
  587. Al fine di favorire la diffusione della  cultura  scientifica,
promuovere  un  turismo  eco-sostenibile  e  la  conservazione  e  il
recupero ambientale  del  paesaggio  pedemontano  del  Gran  Sasso  a
seguito degli eventi sismici verificatisi negli  anni  2009  e  2016,
nonche' al fine di rilanciare l'economia  dei  comuni  attribuiti  al
cratere sismico, e' riconosciuto un contributo pari a  1  milione  di
euro per l'anno  2019,  in  favore  della  «  Fondazione  Gran  Sasso
d'Italia » per la realizzazione del Parco faunistico  localizzato  in
Casale San Nicola, comune di Isola del Gran Sasso  (Teramo),  tenendo
conto degli studi di  fattibilita'  condotti  dalla  Fondazione  Gran
Sasso d'Italia. 
  588. All'articolo 1 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 149, le parole: « entro il  31  dicembre  2016  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2018 »; 
  b) al comma 149, dopo le parole: « fino al 31 dicembre 2021 »  sono
aggiunte le seguenti: « o per cinque anni dal  rientro  in  esercizio
degli impianti »; 
  c)  al  comma  151,  come  modificato  dall'articolo   57-ter   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: « Entro il 31  dicembre
2017 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2018 ». 
  589. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure
organizzative per l'attuazione delle misure necessarie ad  accrescere
la sicurezza, anche ambientale,  della  navigazione  e  dei  traffici
marittimi nonche' per contribuire al  salvataggio  delle  persone  in
mare  e  per  la  gestione  del  fenomeno  migratorio  attraverso  la
programmazione delle attivita' di soccorso  in  mare  e  le  connesse
generali misure di controllo, anche  ai  fini  del  perseguimento  di
obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi,  e'
autorizzata la spesa di 1.946.850 euro a  decorrere  dall'anno  2018.
Conseguentemente,  ferme  restando  le  dotazioni  organiche  di  cui
all'articolo 815 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, comma  1,
del medesimo decreto legislativo, la lettera h) e'  sostituita  dalle
seguenti: 
  « h) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29; 
  h-bis) per l'anno 2018: 69.597.638,29; 
  h-ter) per l'anno 2019: 71.544.488,29; 
  h-quater) a decorrere dall'anno 2020: 73.491.338,29 ». 
  590. All'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, di  cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: 
  « 2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1,  e'
autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2018,  2019  e  2020,  da  destinare,  attraverso  la  contrattazione
collettiva   nazionale    integrativa,    all'incentivazione    della
produttivita' del personale contrattualizzato appartenente alle  aree
funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al  presente
comma si provvede,  per  ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e  2020,
mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo  11,  comma  5,
lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ». 
  591.  In  ragione  delle   competenze   attribuite   ai   dirigenti
scolastici,  al   fine   della   progressiva   armonizzazione   della
retribuzione di posizione di parte fissa a  quella  prevista  per  le
altre figure dirigenziali del  comparto  Istruzione  e  Ricerca,  nel
fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle
amministrazioni statali,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, e'  istituita  una  apposita
sezione con uno stanziamento di 37 milioni di euro per  l'anno  2018,
di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e  di  96  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2020, da destinare alla contrattazione collettiva
nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1,  primo  periodo,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le  risorse  destinate
alla contrattazione collettiva nazionale  di  lavoro  in  favore  dei
dirigenti scolastici sono integrate con quelle previste dall'articolo
1, comma 86, della  legge  13  luglio  2015,  n.  107,  da  destinare
prioritariamente all'intervento di cui al primo periodo. 
  592. Al fine di valorizzare la professionalita' dei  docenti  delle
istituzioni scolastiche statali,  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del fondo per il  miglioramento  dell'offerta  formativa,
con uno stanziamento di 10 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  20
milioni di euro per l'anno 2019 e di  30  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020. 
  593.  Per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  comma  592   la
contrattazione, anche mediante eventuali  integrazioni  al  contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di riferimento, e'  svolta  nel
rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi: 
  a) valorizzazione dell'impegno in attivita' di formazione,  ricerca
e sperimentazione didattica; 
  b) valorizzazione del contributo alla diffusione nelle  istituzioni
scolastiche di modelli  per  una  didattica  per  lo  sviluppo  delle
competenze. 
  594. L'educatore professionale socio-pedagogico  e  il  pedagogista
operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto  a
qualsiasi attivita' svolta in modo formale, non formale e  informale,
nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale
e sociale, secondo  le  definizioni  contenute  nell'articolo  2  del
decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi
della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo  di  Lisbona
del 23 e 24 marzo 2000. Le figure  professionali  indicate  al  primo
periodo  operano  nei  servizi  e  nei  presidi   socio-educativi   e
socio-assistenziali,  nei  confronti  di  persone   di   ogni   eta',
prioritariamente  nei  seguenti  ambiti:   educativo   e   formativo;
scolastico;   socio-assistenziale,   limitatamente    agli    aspetti
socio-educativi; della genitorialita' e  della  famiglia;  culturale;
giudiziario; ambientale;  sportivo  e  motorio;  dell'integrazione  e
della cooperazione internazionale. Ai sensi della  legge  14  gennaio
2013,   n.   4,   le   professioni   di    educatore    professionale
socio-pedagogico e di pedagogista  sono  comprese  nell'ambito  delle
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  595. La qualifica di educatore  professionale  socio-pedagogico  e'
attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La  qualifica  di  pedagogista  e'
attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea  abilitante
nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei
servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della
formazione continua, LM-85  Scienze  pedagogiche  o  LM-93  Teorie  e
metodologie  dell'e-learning  e  della  media  education.  Le   spese
derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del  rilascio
del diploma di laurea abilitante sono poste  integralmente  a  carico
dei  partecipanti  con  le  modalita'  stabilite  dalle   universita'
interessate. La formazione universitaria dell'educatore professionale
socio-pedagogico e del pedagogista e' funzionale al raggiungimento di
idonee conoscenze, abilita' e  competenze  educative  rispettivamente
del livello 6 e del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03
del Consiglio, del 22 maggio 2017, ai cui fini il pedagogista  e'  un
professionista di livello apicale. 
  596. La qualifica di  educatore  professionale  socio-sanitario  e'
attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di
un corso di laurea della classe L/SNT2  Professioni  sanitarie  della
riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro della sanita' 8 ottobre 1998, n. 520. 
  597. In via transitoria, acquisiscono  la  qualifica  di  educatore
professionale  socio-pedagogico,  previo  superamento  di  un   corso
intensivo  di  formazione  per  complessivi  60   crediti   formativi
universitari nelle discipline di cui al comma  593,  organizzato  dai
dipartimenti e dalle facolta'  di  scienze  dell'educazione  e  della
formazione delle universita' anche tramite attivita' di formazione  a
distanza,  le  cui  spese  sono  poste  integralmente  a  carico  dei
frequentanti con le modalita' stabilite dalle  medesime  universita',
da intraprendere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, coloro che, alla medesima data di entrata in  vigore,
sono in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
  a)  inquadramento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche  a
seguito del superamento di un pubblico concorso relativo  al  profilo
di educatore; 
  b) svolgimento dell'attivita' di educatore  per  non  meno  di  tre
anni, anche non continuativi, da  dimostrare  mediante  dichiarazione
del datore di lavoro ovvero  autocertificazione  dell'interessato  ai
sensi del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  c) diploma rilasciato  entro  l'anno  scolastico  2001/2002  da  un
istituto magistrale o da una scuola magistrale. 
  598.  Acquisiscono  la   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico coloro che, alla data di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  sono  titolari  di  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato negli ambiti professionali  di  cui  al  comma  594,  a
condizione  che,  alla  medesima  data,  abbiano  eta'  superiore   a
cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano almeno
venti anni di servizio. 
  599. I soggetti che, alla data di entrata in vigore della  presente
legge, hanno svolto l'attivita' di educatore per un periodo minimo di
dodici   mesi,   anche   non   continuativi,   documentata   mediante
dichiarazione  del  datore  di   lavoro   ovvero   autocertificazione
dell'interessato ai sensi del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  possono
continuare ad esercitare  detta  attivita';  per  tali  soggetti,  il
mancato  possesso  della   qualifica   di   educatore   professionale
socio-pedagogico o di  educatore  professionale  socio-sanitario  non
puo'  costituire,  direttamente  o  indirettamente,  motivo  per   la
risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data  di
entrata in vigore della presente legge  ne'  per  la  loro  modifica,
anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore. 
  600. L'acquisizione della qualifica di educatore  socio-pedagogico,
di educatore professionale socio-sanitario ovvero di pedagogista  non
comporta, per il personale gia' dipendente di amministrazioni ed enti
pubblici, il diritto  ad  un  diverso  inquadramento  contrattuale  o
retributivo, ad una progressione  verticale  di  carriera  ovvero  al
riconoscimento di mansioni superiori.