IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto»; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto l'art. 1, commi 659 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale la societa' Istituto sviluppo agroalimentare ISA Spa e la Societa' gestione fondi per l'agroalimentare SGFA s.r.l. sono state incorporate di diritto nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare ISMEA che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle predette societa', ivi inclusi i compiti e le funzioni a queste attribuiti dalle disposizioni vigenti; Visto l'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica», come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale» e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Visti gli «Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020» - (2014/C 204/01); Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 14, 17 e 41; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014 - 2020 approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella G.U.U.E. 1° luglio 2014, n. L 193; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni relativo a «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» e, in particolare, l'art. 32, comma 2, lettera c); Visto il decreto 13 febbraio 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attivita' agricole connesse, di cui all'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Considerato che, in base a quanto disposto dal citato art. 2, comma 132, della legge n. 662/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalita' per gli interventi finanziari dell'ISMEA; Ritenuto opportuno definire i criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA per il settore agricolo e agroalimentare, rinviando ad un successivo decreto quelli relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura, in considerazione delle specificita' settoriali e dei regimi di aiuto comunitari; Considerato che, con decisione C(2017) 4430 finale del 30 giugno 2017, la Commissione europea ha comunicato, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) del presente decreto, di non sollevare obiezioni in merito al regime di aiuti notificato il 29 marzo 2017, in quanto esso e' compatibile con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE; Decreta: Ai sensi dell'art. 2, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito dall'art. 20, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e modificato dall'art. 13, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i criteri e le modalita' degli interventi finanziari dell'ISMEA sono definiti come da articolato di seguito riportato. Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo; b) «Contratto di finanziamento»: il contratto sottoscritto tra l'ISMEA e il soggetto beneficiario nel quale sono indicati gli impegni, gli obblighi i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto. Esso regola, altresi', le modalita' di erogazione delle agevolazioni, le condizioni che possono determinare le revoche delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attivita' di accertamento finale dell'avvenuta realizzazione dei progetti, nonche' di controllo ed ispezione e quanto altro necessario ai fini dell'attuazione del progetto, ivi inclusi i tassi di interesse di mora applicati in caso di inadempimento; c) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dall'ISMEA al soggetto beneficiario a tasso di interesse agevolato; d) «ISMEA»: Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; e) «Ministero»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014 o all'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014; g) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; h) «Produzione agricola primaria», la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; i) «Progetto»: il complesso degli interventi proposti dal soggetto beneficiario; j) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli; k) «Settore agroalimentare»: l'insieme delle imprese attive nelle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari; l) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste dal decreto; m) «Tasso di interesse agevolato»: il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, pari al 30% (trenta per cento) del Tasso di riferimento come definito alla lettera seguente; n) «Tasso di riferimento»: tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. La componente rappresentata dal margine e' fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. La componente rappresentata dal tasso-base e' variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, e' calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza; o) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.