Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i  criteri,  le
modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari
a sostegno  delle  imprese  del  settore  agricolo  e  agroalimentare
effettuati  dall'Istituto  di  servizi  per   il   mercato   agricolo
alimentare -  ISMEA.  Sono  esclusi  dall'applicazione  del  presente
decreto gli  interventi  finanziari  a  sostegno  delle  imprese  che
producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 
  2. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
  a) aiuti compatibili con il mercato  interno,  ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato; 
  b) aiuti compatibili con il mercato  interno,  ai  sensi  dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica; 
  c) finanziamenti a condizioni di mercato.