Art. 3 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli  interventi  finanziari  del  presente
decreto: 
  a) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano
nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di  prodotti
agricoli e nella commercializzazione di prodotti  agricoli,  compresi
nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  b) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che operano
nella  produzione  di  beni  prodotti  nell'ambito   delle   relative
attivita' agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2,
lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
  c) le societa' di capitali partecipate almeno al 51  per  cento  da
imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in
maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e
nella logistica,  anche  su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti
agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
  a) avere una stabile organizzazione in Italia; 
  b) essere regolarmente costituiti ed iscritti  nel  registro  delle
imprese; 
  c) essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
  d)  non  rientrare  tra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
  e) trovarsi in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
  f) non essere stati  sottoposti  a  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere c)  e  d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
  g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi  in
condizioni tali  da  risultare  impresa  in  difficolta'  cosi'  come
individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli
orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali  2014-2020  o  dall'art.  2,
punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2,  punto  14)
del regolamento (UE) n. 702/2014.