Art. 2 Soggetti politici 1. Ai fini del successivo capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482; d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', i parlamentari non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi. 2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici: a) le coalizioni di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.