Art. 2 
 
 
                          Soggetti politici 
 
  1. Ai fini del successivo capo I del  titolo  II,  in  applicazione
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata  dalla  legge  6
novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo
intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e  la
data di presentazione delle candidature: 
    a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un  ramo
del Parlamento nazionale; 
    b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  a),
che hanno  eletto  con  proprio  simbolo  almeno  due  rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo; 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e
b) e che hanno eletto con proprio simbolo  almeno  un  rappresentante
nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad  una
delle minoranze linguistiche indicate  dall'art.  2  della  legge  15
dicembre 1999, n. 482; 
    d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e  il  Gruppo  Misto
del Senato della Repubblica, i cui  Presidenti  individuano  d'intesa
fra  loro,  secondo  criteri  che   contemperino   le   esigenze   di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  i  parlamentari  non
facenti parte delle forze politiche di cui alle  lettere  precedenti,
che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi. 
  2. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  delle  campagne  elettorali,  si
intendono per soggetti politici: 
    a)  le  coalizioni  di  cui  all'art.  14-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361,  presenti  con  il
medesimo  simbolo  in  ambiti  territoriali   tali   da   interessare
complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; 
    b) le liste di candidati di  cui  all'art.  14  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono  presenti
con il medesimo simbolo in ambiti territoriali  tali  da  interessare
complessivamente almeno un quarto del totale  degli  elettori  ovvero
che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.