IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni»; Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, che recepisce la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e in particolare l'art. 22 che istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento; Vista la strategia energetica nazionale approvata l'8 marzo 2013 con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e in particolare l'art. 19, comma 6, che destina il 50% dei proventi delle aste delle quote di CO2 anche per aiutare a rispettare l'impegno comunitario di incrementare l'efficienza energetica del venti per cento nel 2020; Visto il piano di azione per l'efficienza energetica (PAEE) approvato il 17 luglio 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' il nuovo Piano di azione per nazionale l'efficienza energetica PAEE 2017 per il quale la conferenza Unificata ha sancito l'intesa in data 21 settembre 2017; Visto il decreto 9 gennaio 2015 dei Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «individuazione delle modalita' di funzionamento della cabina di regia istituita per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici»; Vista la comunicazione della commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 155 del 20 giugno 2008; Vista la decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (n. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonche' le «Linee guida» per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 del 3 agosto 2010 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 38 e 46 relativi agli aiuti agli investimenti, rispettivamente, a favore di misure di efficienza energetica e per teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico. nonche' l'allegato I al predetto regolamento, recante la definizione di microimpresa, piccola impresa e media impresa; Vista la decisione C(2016)-2517-final del 28 aprile 2016 con la quale la commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo per garanzie concesse a imprese mid-cap», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (SA.43296 - 2015/N) in data 12 ottobre 2015 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' «Sviluppo Italia», e in particolare l'art. 2, comma 5, come sostituito dall'art. 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali dello Stato di stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - INVITALIA per la realizzazione delle attivita' proprie della societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche; Vista la direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che indica predetta Agenzia quale ente strumentale dell'amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE e in particolare l'art. 15 che istituisce il «Fondo nazionale per l'efficienza energetica» al fine di favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, prevedendo che la gestione del predetto Fondo e dei relativi interventi possa essere attribuita sulla base di una o piu' apposite convenzioni, a societa' in house ovvero a societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', nel rispetto della vigente normativa europea e nazionale in materia di contratti pubblici; Considerato che INVITALIA e' soggetto idoneo alla gestione del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica» con cui stipulare la predetta convenzione di cui al citato art. 15, comma 9, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in quanto in possesso degli anzidetti requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', e ritenendo a tal fine soddisfatte le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, nonche' tenuto conto di quanto previsto all'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Acquisito il parere della conferenza unificata nella riunione del 26 ottobre 2017; Decreta: Art. 1 Contenuti e finalita' 1. Il presente decreto individua le priorita', i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, di seguito «Fondo», istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonche' l'articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni. 2. Il Fondo e' finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorita' stabiliti dal presente decreto e dai successivi aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.