Art. 3 
 
 
             Dotazione e gestione finanziaria del Fondo 
 
  1.  All'attuazione  delle  finalita'  di  cui  all'art.   1,   sono
destinate, previa verifica delle effettive disponibilita', le risorse
di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4  luglio  2014,
n. 102. 
  2. La dotazione del Fondo e'  incrementata  con  i  proventi  delle
sanzioni di cui all'art. 16, comma  23,  del  decreto  legislativo  4
luglio 2014, n. 102. 
  3. Le risorse di cui al comma  1  e  2  sono  versate,  secondo  la
ripartizione indicata al comma 1 dell'art. 5, su due  conti  correnti
infruttiferi intestati all'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nel  seguito  INVITALIA,
appositamente costituiti presso la Tesoreria  Centrale  dello  Stato,
rispettivamente dedicati alle sezioni di cui al citato articolo. 
  4. Il Fondo puo' essere incrementato mediante versamento volontario
di contributi da parte di Amministrazioni  centrali,  regioni,  altri
enti e organismi pubblici ed organizzazioni non profit,  ivi  incluse
le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e  di
investimento europei. Le amministrazioni suddette stipulano  appositi
accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il  Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  che,  in
conformita' al presente decreto, disciplinano le modalita' di accesso
ai benefici.