Art. 4 Gestione del Fondo 1. La gestione del Fondo e' affidata ad INVITALIA, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stipulata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La gestione realizzata da INVITALIA ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura. 2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, tra l'altro, le modalita' di rendicontazione da parte di INVITALIA al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla gestione del Fondo. 3. Agli oneri connessi alla gestione del Fondo si provvede a valere sui fondi di cui al precedente art. 3, secondo criteri e modalita' stabiliti dalla convenzione di cui al comma 1 nel limite massimo del 2 (due) per cento delle risorse disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto.