Art. 5 Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, il Fondo e' articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 3: a) una sezione per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui e' destinato il 30% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo; b) una sezione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui e' destinato il 70% delle risorse che annualmente confluiscono nel Fondo. 2. All'interno della sezione di cui al comma 1, lettera a) e' riservata una quota del 30% delle risorse di cui al medesimo comma, agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 3. All'interno della sezione di cui al comma 1, lettera b) e' riservata una quota del 20% delle risorse di cui al medesimo comma agli interventi di cui al Capo III del presente decreto, a favore delle pubbliche amministrazioni. 4. Per le finalita' di cui all'art. 3, comma 4, nell'ambito di ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza separatamente le risorse messe a disposizione da ciascun soggetto contribuente e il loro utilizzo.