Art. 5 
 
 
        Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  3,  il  Fondo  e'
articolato in due sezioni, gestite con i conti correnti istituiti  ai
sensi dell'art. 3, comma 3: 
    a)  una  sezione  per  la  concessione  di  garanzie  su  singole
operazioni di finanziamento, cui e' destinato il  30%  delle  risorse
che annualmente confluiscono nel Fondo; 
    b)  una  sezione  per  l'erogazione  di  finanziamenti  a   tasso
agevolato cui e' destinato  il  70%  delle  risorse  che  annualmente
confluiscono nel Fondo. 
  2. All'interno della sezione di cui  al  comma  1,  lettera  a)  e'
riservata una quota del 30% delle risorse di cui al  medesimo  comma,
agli interventi di realizzazione o potenziamento di reti  o  impianti
per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento di cui  all'art.
7, comma 1, lettera b). 
  3. All'interno della sezione di cui  al  comma  1,  lettera  b)  e'
riservata una quota del 20% delle risorse di cui  al  medesimo  comma
agli interventi di cui al Capo III del  presente  decreto,  a  favore
delle pubbliche amministrazioni. 
  4. Per le finalita' di cui all'art.  3,  comma  4,  nell'ambito  di
ciascun conto corrente di tesoreria il gestore del Fondo contabilizza
separatamente le risorse messe a  disposizione  da  ciascun  soggetto
contribuente e il loro utilizzo.