Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate
dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come novellato dal
decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto
2017, n. 124, attuativo della direttiva n. 2009/138 CE. In aggiunta,
si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore»: l'assicurazione
obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi
dalla responsabilita' del vettore, di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «Atti delegati»: il regolamento delegato 2015/35 della
Commissione del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n.
2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di
assicurazione e riassicurazione;
c) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla
legge 4 agosto 2017, n. 124;
d) «impresa»: l'impresa di assicurazione autorizzata in Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore nonche'
l'impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato
membro dello Spazio economico europeo (S.E.E.), abilitata in Italia
all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile auto in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi;
e) «lavoro diretto italiano»: tutti i contratti stipulati da
imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati
da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
f) «premio puro»: prodotto tra frequenza sinistri e relativo
costo medio;
g) «premio di tariffa»: si ottiene sommando il premio puro e i
caricamenti;
h) «province elencate»: lista delle province di cui all'art
132-ter, comma 3, del Codice, pubblicata dall'IVASS e aggiornata con
cadenza almeno biennale;
i) «province non elencate»: province non appartenenti all'insieme
delle «province elencate»;
l) «scatola nera»: strumento hardware, denominato scatola nera o
equivalente, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dello sviluppo economico, installato sul veicolo e che,
attraverso una dotazione software e' in grado di registrare
l'attivita' del veicolo e trasmettere i relativi dati a fini
assicurativi, di cui all'art. 132-ter, comma 1, lettera b), del
Codice e che risponde ai requisiti di cui alle relative disposizioni
di attuazione e alle altre norme rilevanti in materia;
m) «veicolo»: tutte le macchine di qualsiasi specie guidate
dall'uomo, che circolano sulle strade, come classificate dal decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), soggette
all'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile derivante
dalla loro circolazione.