Art. 3
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica:
a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che
esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria;
b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di
assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio
economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in
Italia;
c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro
Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo
r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di liberta' di
prestazione di servizi in Italia.