Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica: 
    a) alle imprese di assicurazione con sede legale  in  Italia  che
esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria; 
    b)  alle   rappresentanze   per   l'Italia   delle   Imprese   di
assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio
economico europeo che esercitano il ramo r.c.  auto  obbligatoria  in
Italia; 
    c) alle imprese di assicurazione con  sede  legale  in  un  altro
Stato membro dello Spazio economico europeo che  esercitano  il  ramo
r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento  o  di  liberta'  di
prestazione di servizi in Italia.