Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica: a) alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria; b) alle rappresentanze per l'Italia delle Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in Italia; c) alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro dello Spazio economico europeo che esercitano il ramo r.c. auto obbligatoria in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi in Italia.