Art. 2
Definizioni
1. L'accreditamento e' la procedura mediante la quale l'Anpal, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono a
un operatore, pubblico o privato, l'idoneita' a erogare i servizi al
lavoro negli ambiti territoriali di riferimento, anche mediante
l'utilizzo di risorse pubbliche, nonche' la partecipazione attiva
alla rete dei servizi per le politiche del lavoro con particolare
riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro.
2. Il soggetto accreditato eroga i servizi per il lavoro secondo le
disposizioni nazionali e regionali e nel rispetto dei principi di
legalita', non discriminazione, buon andamento, trasparenza e
imparzialita'.
3. I regimi di accreditamento definiti dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i requisiti
generali di ammissibilita', i requisiti giuridico-finanziari, i
requisiti strutturali e i requisiti professionali che devono
possedere i soggetti richiedenti l'accreditamento nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto.