Art. 3
Destinatari
1. Le disposizioni di cui al capo II del presente decreto si
applicano ai soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province
autonome di Trento e di Bolzano per i servizi per il lavoro.
2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve
le potesta' attribuite dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione, le competenze delegate in materia di
lavoro e quelle riconducibili all'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento, devono
prevedere i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 per
l'accreditamento ai servizi per il lavoro e porre in essere le
attivita' di controllo collegate.
3. I soggetti accreditati vengono iscritti, a cura della Regione o
della Provincia autonoma, nell'albo nazionale dei soggetti
accreditati istituito dall'Anpal in attuazione dell'art. 12, comma 3,
del decreto legislativo n. 150 del 2015.