Art. 2 Oggetto e requisiti 1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative in materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere audiovisive. 2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del presente decreto, sono ammessi ai benefici previsti nel presente decreto i produttori indipendenti: a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di societa' di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di societa' di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di diecimila euro in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi; d) che siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro; e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, abbiano la nazionalita' italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. 4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono: a) le opere cinematografiche o film; b) le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un'emittente televisiva nazionale; c) le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. 5. Non sono eleggibili le opere escluse come individuate nel decreto emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016.