Art. 2 
 
 
                         Oggetto e requisiti 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  disposizioni  applicative  in
materia di crediti d'imposta riconosciuti alle imprese di  produzione
cinematografica e audiovisiva, in misura  non  inferiore  al  15  per
cento e non superiore al  30  per  cento  del  costo  complessivo  di
produzione di opere audiovisive. 
  2. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 12, comma 3, del presente
decreto, sono ammessi ai benefici previsti  nel  presente  decreto  i
produttori indipendenti: 
    a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo; 
    b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti  a
tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero
per la presenza di una stabile  organizzazione  in  Italia,  cui  sia
riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici; 
    c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed  un
patrimonio netto non inferiori a quarantamila euro, sia nel  caso  di
imprese costituite sotto forma di societa' di capitale sia  nel  caso
di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di
societa'  di  persone;  tali  limiti  sono  ridotti  all'importo   di
diecimila euro in relazione alla produzione di cortometraggio, ovvero
di opere destinate al  pubblico  prioritariamente  per  mezzo  di  un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi; 
    d) che siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza
scopo di lucro; 
    e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1. 
  3. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuto  in
relazione agli investimenti effettuati per  la  produzione  di  opere
audiovisive che, ai sensi dell'art. 5 e 6  della  legge  n.  220  del
2016, abbiano la nazionalita' italiana e che abbiano i  requisiti  di
eleggibilita' culturale di cui alla Tabella A, allegata  al  presente
decreto. 
  4. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono: 
    a) le opere cinematografiche o film; 
    b) le opere audiovisive destinate  al  pubblico  prioritariamente
per mezzo di un'emittente televisiva nazionale; 
    c) le opere audiovisive destinate al pubblico  per  mezzo  di  un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi. 
  5. Non sono  eleggibili  le  opere  escluse  come  individuate  nel
decreto emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge  n.  220
del 2016.