Art. 2 
 
            Definizioni e relative disposizioni nazionali 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento  (UE)  n.
1307/2013  e  fatte  salve  le  altre   definizioni   stabilite   nei
regolamenti dell'Unione europea richiamati in  premessa,  si  intende
per: 
    a) «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al  pascolo
o alla coltivazione» di cui all'art. 4, paragrafo 1, del  regolamento
(UE) n. 639/2014: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno
una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il  rispetto  dei
criteri di condizionalita' consenta il mantenimento  delle  superfici
in uno stato idoneo al pascolo o alla  coltivazione,  assicurando  la
loro accessibilita', rispettivamente, per il pascolamento  o  per  lo
svolgimento delle operazioni colturali  ordinarie,  senza  interventi
preparatori che vadano oltre il ricorso ai  metodi  e  ai  macchinari
agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma
9, del presente decreto; 
    b) «attivita' agricola minima» di cui all'art.  4,  paragrafo  1,
lettera  c),  trattino  iii)  del  regolamento  (UE)  n.   1307/2013:
attivita' con cadenza annuale,  consistente  in  almeno  una  pratica
colturale  ordinaria,  svolta  sulle  superfici  agricole   mantenute
naturalmente e che risponda ai criteri di cui all'art.  4,  comma  9,
del presente decreto e ai criteri di condizionalita'.  La  regione  o
provincia autonoma territorialmente  competente  puo'  individuare  e
comunicare  all'organismo  di  coordinamento,  di  cui  all'art.   7,
paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di  seguito  indicato
«organismo di coordinamento»,  le  superfici  naturalmente  mantenute
sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni
alterni; 
    c) «superfici agricole mantenute naturalmente» sono le  superfici
a prato permanente situate ad una altitudine  uguale  o  superiore  a
quella indicata nell'allegato I, caratterizzate da vincoli ambientali
che  ne  consentirebbero  la  conservazione  anche  in   assenza   di
pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. La regione  o
provincia  autonoma  territorialmente  competente  puo'   individuare
ulteriori superfici  naturalmente  mantenute,  dandone  comunicazione
all'organismo di coordinamento; 
    d) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4,  paragrafo
1, lettera k),  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013:  le  superfici
coltivate a pioppi, salici, eucalipti,  robinie,  paulownia,  ontani,
olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono  nel  terreno
dopo la ceduazione, con i  nuovi  polloni  che  si  sviluppano  nella
stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore  ad  otto
anni.  Tali  superfici  devono  essere  utilizzate  per  un'attivita'
agricola; 
    e) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4,  paragrafo
1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque
anni o piu',  comprese  le  superfici  sulle  quali  sono  svolte  le
pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del  regolamento  (UE)
n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento  nel
sistema  di  identificazione  delle  parcelle  agricole  (SIPA),   su
indicazione, da parte della regione o provincia autonoma competente; 
    f)  «successione   anticipata»:   comprende   il   consolidamento
dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui  un
agricoltore abbia ricevuto  a  qualsiasi  titolo  l'azienda  o  parte
dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore,  al  quale
il primo puo' succedere per successione legittima.