Art. 2 Definizioni e relative disposizioni nazionali 1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fatte salve le altre definizioni stabilite nei regolamenti dell'Unione europea richiamati in premessa, si intende per: a) «mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione» di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 639/2014: attivita' con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalita' consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilita', rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto; b) «attivita' agricola minima» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera c), trattino iii) del regolamento (UE) n. 1307/2013: attivita' con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, svolta sulle superfici agricole mantenute naturalmente e che risponda ai criteri di cui all'art. 4, comma 9, del presente decreto e ai criteri di condizionalita'. La regione o provincia autonoma territorialmente competente puo' individuare e comunicare all'organismo di coordinamento, di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di seguito indicato «organismo di coordinamento», le superfici naturalmente mantenute sulle quali e' consentito che l'attivita' agricola sia svolta ad anni alterni; c) «superfici agricole mantenute naturalmente» sono le superfici a prato permanente situate ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I, caratterizzate da vincoli ambientali che ne consentirebbero la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. La regione o provincia autonoma territorialmente competente puo' individuare ulteriori superfici naturalmente mantenute, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento; d) «bosco ceduo a rotazione rapida» di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) n. 1307/2013: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, acacia saligna, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attivita' agricola; e) «prato permanente»: le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, non arate da cinque anni o piu', comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate dall'organismo di coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della regione o provincia autonoma competente; f) «successione anticipata»: comprende il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario e tutti i casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi titolo l'azienda o parte dell'azienda precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo puo' succedere per successione legittima.