Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: 
    a) alle imprese di assicurazione e di  riassicurazione  con  sede
legale nel territorio della Repubblica italiana; 
    b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica  italiana
di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede  legale  in
uno Stato terzo; 
    c) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica italiana; 
    d) alle ultime societa' controllanti italiane, limitatamente alle
disposizioni di cui alle Parti I, III e IV. Se tali societa'  sono  a
loro   volta   controllate   da   un'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione, una societa' di partecipazione  assicurativa,  o  di
partecipazione finanziaria mista con sede in  uno  Stato  membro,  le
disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi  in  cui  l'IVASS
applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale,  ai  sensi
dell'art. 220-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 12 delle  relative
disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.