Art. 3 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; b) alle sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; d) alle ultime societa' controllanti italiane, limitatamente alle disposizioni di cui alle Parti I, III e IV. Se tali societa' sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni in argomento si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'art. 220-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.