(( Art. 1 bis 
 
      Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile 
 
  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori
di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori  che
non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta', cui si applicano
le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato a tutele crescenti di  cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2015, n.  23,  e'  riconosciuto,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi,  l'esonero  dal  versamento  del  50  per  cento  dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore  di  lavoro,
con esclusione dei premi e contributi dovuti  all'Istituto  nazionale
per l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  nel  limite
massimo di 3.000 euro su base annua,  riparametrato  e  applicato  su
base mensile. 
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta con riferimento  ai  soggetti
che alla  data  della  prima  assunzione  per  la  quale  si  applica
l'incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non
sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro
datore di lavoro.  Non  ostano  al  riconoscimento  dell'esonero  gli
eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro  datore  di
lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  di
fruizione dell'esonero di cui al comma 1. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83  milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per  l'anno  2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di  euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e  in  3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti  dal  comma  5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  46,8  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5  milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a  0,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; 
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'art.  9,
comma 6. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 6,97 milioni di euro  per  l'anno  2019,  di  0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro  per  l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di  6,08  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  6. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  entro  il  mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai  fini  dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere  ai  sensi  dell'art.  17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  23,  recante
          «Disposizioni in materia di contratto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge
          10 dicembre 2014, n.  183»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2015, n. 54. 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  5,  dell'art.
          10, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  dicembre  2004,  n.  307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis). 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.» 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
              «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). -  1.  In
          attuazione dell'art. 81 della Costituzione, fermo  restando
          quanto previsto dall'art. 6 della legge 24  dicembre  2012,
          n. 243, e dall'art. 21 della presente legge, ciascuna legge
          che comporti nuovi o maggiori oneri  indica  espressamente,
          per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la
          spesa autorizzata, che si intende come  limite  massimo  di
          spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,  provvedendo
          alla contestuale copertura finanziaria dei  medesimi  oneri
          ai sensi del presente comma. Nel caso si verifichino  nuove
          o   maggiori   spese   rispetto   alle   previsioni,   alla
          compensazione dei relativi effetti finanziari  si  provvede
          ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura
          finanziaria delle leggi che  comportino  nuovi  o  maggiori
          oneri, ovvero minori entrate, e' determinata esclusivamente
          attraverso le seguenti modalita': 
                a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti
          nei fondi speciali previsti dall'art. 18, restando precluso
          sia l'utilizzo di accantonamenti  del  conto  capitale  per
          iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per  finalita'
          difformi di  accantonamenti  per  regolazioni  contabili  e
          debitorie e per provvedimenti in  adempimento  di  obblighi
          internazionali; 
                a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri
          che  regolano  l'evoluzione  della  spesa  previsti   dalla
          normativa vigente, dalle quali derivino risparmi di spesa; 
                b) mediante riduzione  di  precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                c) mediante modificazioni legislative che  comportino
          nuove o maggiori entrate; resta in  ogni  caso  esclusa  la
          copertura di nuovi  o  maggiori  oneri  di  parte  corrente
          attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate  in
          conto capitale. 
              1.1. In ogni caso, per la copertura  finanziaria  delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai  sensi  dell'art.  47,  secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'art. 1, comma 154, della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190,  che  risultino  effettivamente
          utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti. 
              1-bis. Le maggiori entrate rispetto a  quelle  iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
              2. Le leggi di delega comportanti oneri recano i  mezzi
          di copertura necessari per l'adozione dei relativi  decreti
          legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega,
          per  la  complessita'  della  materia  trattata,  non   sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
              3. Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
              4.  Ai   fini   della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
              5.  Le  Commissioni  parlamentari  competenti   possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
              6. I disegni di legge di  iniziativa  regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
              6-bis. Per le disposizioni  corredate  di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
              7.  Per  le   disposizioni   legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
              8. La relazione tecnica di cui ai commi  3  e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
              9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette  alle
          Camere  una  relazione  sulla  tipologia  delle   coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
              10. Le disposizioni che  comportano  nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
              11. Per le amministrazioni dello  Stato,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
              12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
              12-bis. Qualora siano in procinto  di  verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'art. 21. Qualora i  suddetti  stanziamenti  non  siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'art. 21. Gli schemi dei decreti
          di cui ai precedenti periodi sono trasmessi alle Camere per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
          esprimano entro il termine  di  cui  al  terzo  periodo,  i
          decreti possono essere adottati in via definitiva. 
              12-ter. Nel caso di scostamenti  non  compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
              12-quater. Per gli  esercizi  successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'art.  21,   comma   1-ter,   lettera   f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
              13.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art.  81
          della Costituzione. La medesima procedura e'  applicata  in
          caso di sentenze definitive  di  organi  giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'art. 61 del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              14.  Le  disposizioni   contenute   nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.».