Art. 2 
 
     Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro 
 
  (( 01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n.  81,  dopo  le  parole:  «nei  casi  individuati  dai
contratti collettivi,» sono inserite  le  seguenti:  «nonche'  quelli
instaurati per la fornitura di  lavoro  portuale  temporaneo  di  cui
all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,». 
  02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  il
comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Salva diversa previsione dei contratti  collettivi  applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto  dall'art.  23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto  a  tempo  determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo'
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza  presso  l'utilizzatore  al  1°  gennaio
dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con  arrotondamento
del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il
limite percentuale si computa  sul  numero  dei  lavoratori  a  tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione  di  lavoro.  E'  in  ogni  caso  esente  da  limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'art. 8, comma 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti  di
disoccupazione  non  agricola  o  di  ammortizzatori  sociali  e   di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali». )) 
  1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il  primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «In  caso  di
assunzione  a  tempo  determinato   il   rapporto   di   lavoro   tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina  di  cui  al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli  21,
(( comma 2 )), 23 e 24.». 
  (( 1-bis. Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all'art. 18  del  decreto  legislativo  10  settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di  legge  o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di  20  euro  per
ciascun   lavoratore   coinvolto   e   per    ciascun    giorno    di
somministrazione». 
  1-ter. Le condizioni di cui  all'art.  19,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di  somministrazione   di   lavoro,   si   applicano   esclusivamente
all'utilizzatore. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 2,  dell'art.  29,  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 29 (Esclusioni e  discipline  specifiche).  -  1.
          Sono esclusi dal campo di applicazione del  presente  capo,
          in quanto gia' disciplinati da specifiche normative: 
                a)  ferme  restando  le  disposizioni  di  cui   agli
          articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi  dell'art.
          8, comma 2, della legge n. 223 del 1991; 
                b) i rapporti  di  lavoro  tra  i  datori  di  lavoro
          dell'agricoltura e gli operai a  tempo  determinato,  cosi'
          come  definiti  dall'art.  12,   comma   2,   del   decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375; 
                c) i richiami in servizio  del  personale  volontario
          del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              2. Sono, altresi', esclusi dal  campo  di  applicazione
          del presente capo: 
                a) i contratti di lavoro a tempo  determinato  con  i
          dirigenti, che non possono avere  una  durata  superiore  a
          cinque anni, salvo il diritto del dirigente di  recedere  a
          norma dell'art. 2118 del codice civile una volta  trascorso
          un triennio; 
                b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di
          durata non superiore a tre giorni, nel settore del  turismo
          e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti
          collettivi, (( nonche' quelli instaurati per  la  fornitura
          di lavoro portuale temporaneo  di  cui  all'art.  17  della
          legge 28  gennaio  1994,  n.  84  )),  fermo  l'obbligo  di
          comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro  il
          giorno antecedente; 
                c) i contratti a tempo determinato stipulati  con  il
          personale  docente  ed  ATA  per  il   conferimento   delle
          supplenze e con il personale  sanitario,  anche  dirigente,
          del Servizio sanitario nazionale; 
                d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi
          della legge 30 dicembre 2010, n. 240. 
              3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di
          produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno
          1996, n. 367, non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'art. 19, commi da 1 a 3, e 21. 
              4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto
          legislativo n. 165 del 2001.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 31 del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.  31   (Somministrazione   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
          dei contratti collettivi  applicati  dall'utilizzatore,  il
          numero  dei  lavoratori  somministrati  con  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo indeterminato  non  puo'
          eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a  tempo
          indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°  gennaio
          dell'anno  di  stipula  del  predetto  contratto,  con   un
          arrotondamento del decimale  all'unita'  superiore  qualora
          esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di  inizio
          dell'attivita' nel corso dell'anno, il  limite  percentuale
          si computa sul numero dei lavoratori a tempo  indeterminato
          in  forza  al  momento  della  stipula  del  contratto   di
          somministrazione di lavoro a tempo  indeterminato.  Possono
          essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
          lavoratori   assunti   dal    somministratore    a    tempo
          indeterminato. 
              (( 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
          applicati dall'utilizzatore  e  fermo  restando  il  limite
          disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con
          contratto a  tempo  determinato  ovvero  con  contratto  di
          somministrazione a  tempo  determinato  non  puo'  eccedere
          complessivamente il 30 per cento del numero dei  lavoratori
          a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al  1°
          gennaio dell'anno di stipulazione dei  predetti  contratti,
          con  arrotondamento  del  decimale   all'unita'   superiore
          qualora esso sia eguale o superiore  a  0,5.  Nel  caso  di
          inizio  dell'attivita'  nel  corso  dell'anno,  il   limite
          percentuale si computa sul numero dei  lavoratori  a  tempo
          indeterminato in forza al momento  della  stipulazione  del
          contratto di somministrazione di lavoro. E'  in  ogni  caso
          esente da limiti quantitativi la somministrazione  a  tempo
          determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della
          legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti  disoccupati  che
          godono da almeno sei mesi di trattamenti di  disoccupazione
          non agricola o di ammortizzatori sociali  e  di  lavoratori
          svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4)  e
          99) dell'art. 2 del  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
          Commissione, del  17  giugno  2014,  come  individuati  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali.
          )) 
              3.   I   lavoratori   somministrati   sono    informati
          dall'utilizzatore dei posti  vacanti  presso  quest'ultimo,
          anche mediante un avviso generale affisso  all'interno  dei
          locali dell'utilizzatore. 
              4. Fermo  quanto  disposto  dall'art.  36  del  decreto
          legislativo  n.  165  del   2001,   la   disciplina   della
          somministrazione   a   tempo   indeterminato   non    trova
          applicazione     nei     confronti     delle      pubbliche
          amministrazioni.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 34 del  citato  decreto
          legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro). -  1.  In
          caso di assunzione a tempo  indeterminato  il  rapporto  di
          lavoro tra somministratore e lavoratore  e'  soggetto  alla
          disciplina prevista per  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo
          indeterminato.  Nel  contratto  di  lavoro  e'  determinata
          l'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
          orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
          periodi nei quali egli rimane in attesa di  essere  inviato
          in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
          applicabile al somministratore  e  comunque  non  inferiore
          all'importo fissato con decreto del Ministro del  lavoro  e
          delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita'  e'
          esclusa  dal  computo  di  ogni  istituto  di  legge  o  di
          contratto collettivo. 
              2. (( In caso di  assunzione  a  tempo  determinato  il
          rapporto di lavoro  tra  somministratore  e  lavoratore  e'
          soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione
          delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2,  23  e
          24. )) Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
          puo' in ogni caso essere prorogato,  con  il  consenso  del
          lavoratore e per atto scritto, nei casi  e  per  la  durata
          previsti   dal   contratto   collettivo    applicato    dal
          somministratore. 
              3.  Il  lavoratore  somministrato  non   e'   computato
          nell'organico dell'utilizzatore ai  fini  dell'applicazione
          di normative di legge  o  di  contratto  collettivo,  fatta
          eccezione per quelle relative alla tutela  della  salute  e
          della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione  di
          lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore  a
          dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella
          quota di riserva di cui all'art. 3  della  legge  12  marzo
          1999, n. 68. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo  4  e  24  della
          legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso  di
          cessazione  della  somministrazione  di  lavoro   a   tempo
          indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge  n.  604
          del 1966.». 
              - Il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 19  del
          citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come  sostituito
          dalla presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1.