Art. 2
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
(( 01. All'art. 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «nei casi individuati dai
contratti collettivi,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli
instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui
all'art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,».
02. All'art. 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati
dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'art. 23,
il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato
ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non puo'
eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a
tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento
del decimale all'unita' superiore qualora esso sia eguale o superiore
a 0,5. Nel caso di inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il
limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di
somministrazione di lavoro. E' in ogni caso esente da limiti
quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di
cui all'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di
soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di
disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di
lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali». ))
1. All'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In caso di
assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e lavoratore e' soggetto alla disciplina di cui al
capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21,
(( comma 2 )), 23 e 24.».
(( 1-bis. Dopo l'art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, e' inserito il seguente:
«Art. 38-bis (Somministrazione fraudolenta). - 1. Ferme restando le
sanzioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, quando la somministrazione di lavoro e' posta in essere
con la specifica finalita' di eludere norme inderogabili di legge o
di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e
l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di
somministrazione».
1-ter. Le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come sostituito dall'art. 1, comma
1, lettera a), del presente decreto, nel caso di ricorso al contratto
di somministrazione di lavoro, si applicano esclusivamente
all'utilizzatore. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 29, del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 29 (Esclusioni e discipline specifiche). - 1.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente capo,
in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 25 e 27, i rapporti instaurati ai sensi dell'art.
8, comma 2, della legge n. 223 del 1991;
b) i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro
dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, cosi'
come definiti dall'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
c) i richiami in servizio del personale volontario
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Sono, altresi', esclusi dal campo di applicazione
del presente capo:
a) i contratti di lavoro a tempo determinato con i
dirigenti, che non possono avere una durata superiore a
cinque anni, salvo il diritto del dirigente di recedere a
norma dell'art. 2118 del codice civile una volta trascorso
un triennio;
b) i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di
durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo
e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti
collettivi, (( nonche' quelli instaurati per la fornitura
di lavoro portuale temporaneo di cui all'art. 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84 )), fermo l'obbligo di
comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro entro il
giorno antecedente;
c) i contratti a tempo determinato stipulati con il
personale docente ed ATA per il conferimento delle
supplenze e con il personale sanitario, anche dirigente,
del Servizio sanitario nazionale;
d) i contratti a tempo determinato stipulati ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di
produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 19, commi da 1 a 3, e 21.
4. Resta fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato.
(( 2. Salva diversa previsione dei contratti collettivi
applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite
disposto dall'art. 23, il numero dei lavoratori assunti con
contratto a tempo determinato ovvero con contratto di
somministrazione a tempo determinato non puo' eccedere
complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori
a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1°
gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti,
con arrotondamento del decimale all'unita' superiore
qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di
inizio dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza al momento della stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro. E' in ogni caso
esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo
determinato di lavoratori di cui all'art. 8, comma 2, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che
godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione
non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori
svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e
99) dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
))
3. I lavoratori somministrati sono informati
dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo,
anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei
locali dell'utilizzatore.
4. Fermo quanto disposto dall'art. 36 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della
somministrazione a tempo indeterminato non trova
applicazione nei confronti delle pubbliche
amministrazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
legislativo n. 81 del 2015, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 34 (Disciplina dei rapporti di lavoro). - 1. In
caso di assunzione a tempo indeterminato il rapporto di
lavoro tra somministratore e lavoratore e' soggetto alla
disciplina prevista per il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Nel contratto di lavoro e' determinata
l'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in quote
orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali egli rimane in attesa di essere inviato
in missione, nella misura prevista dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non inferiore
all'importo fissato con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. L'indennita' di disponibilita' e'
esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di
contratto collettivo.
2. (( In caso di assunzione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e'
soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione
delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e
24. )) Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro
puo' in ogni caso essere prorogato, con il consenso del
lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata
previsti dal contratto collettivo applicato dal
somministratore.
3. Il lavoratore somministrato non e' computato
nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione
di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla tutela della salute e
della sicurezza sul lavoro. In caso di somministrazione di
lavoratori disabili per missioni di durata non inferiore a
dodici mesi, il lavoratore somministrato e' computato nella
quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 4 e 24 della
legge n. 223 del 1991 non trovano applicazione nel caso di
cessazione della somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato, cui si applica l'art. 3 della legge n. 604
del 1966.».
- Il riferimento al testo del comma 1 dell'art. 19 del
citato decreto legislativo n. 81 del 2015, come sostituito
dalla presente legge, e' riportato nelle note all'art. 1.