(( Art. 2 bis 
 
Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni
                             occasionali 
 
  1. All'art.  54-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  8,  alinea,  dopo  le  parole:  «rese  dai  seguenti
soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche' i prestatori  stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»; 
    b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
  «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del  settore
agricolo,  il  prestatore  e'  tenuto   ad   autocertificare,   nella
piattaforma informatica di cui  al  comma  9,  di  non  essere  stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli»; 
    c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e  delle  strutture
ricettive che operano nel  settore  del  turismo,  per  le  attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma  8,  e  che  hanno  alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori»; 
    d) al comma 15: 
      1) al primo periodo, dopo  le  parole:  «di  cui  al  comma  6,
lettera b), versa» sono inserite le seguenti:  «,  anche  tramite  un
intermediario di cui  alla  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore»; 
      2) al secondo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «a favore dell'INPS»; 
    e) al comma 17: 
      1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
        «d) la data e l'ora di inizio e di termine della  prestazione
ovvero, se imprenditore agricolo,  azienda  alberghiera  o  struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
inizio e il monte orario complessivo presunto con  riferimento  a  un
arco temporale non superiore a dieci giorni»; 
      2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, fermo  restando  che  per  il  settore  agricolo  le  quattro  ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale  di  cui
alla lettera d) del presente comma»; 
    f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«A richiesta del prestatore  espressa  all'atto  della  registrazione
nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo,  il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'   essere
effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
lavorativa  inserita  nella  procedura  informatica  e'  consolidata,
tramite qualsiasi sportello postale  a  fronte  della  generazione  e
presentazione  di  univoco  mandato  ovvero  di   autorizzazione   di
pagamento  emesso  dalla  piattaforma  informatica  INPS  e  stampato
dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli  oneri  del  pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore»; 
    g) al comma 20, secondo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, salvo che la violazione del  comma  14  da  parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non  veritiere  contenute   nelle   autocertificazioni   rese   nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   54-bis   del
          decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per  lo  sviluppo),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali.
          Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). -
          1. Entro i limiti e con le modalita'  di  cui  al  presente
          articolo  e'   ammessa   la   possibilita'   di   acquisire
          prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
          attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un  anno
          civile: 
                a)  per  ciascun  prestatore,  con  riferimento  alla
          totalita'  degli  utilizzatori,  a  compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                b) per ciascun  utilizzatore,  con  riferimento  alla
          totalita'   dei   prestatori,   a   compensi   di   importo
          complessivamente non superiore a 5.000 euro; 
                c) per le prestazioni complessivamente rese  da  ogni
          prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a  compensi
          di importo non superiore a 2.500 euro; 
                c-bis) per ciascun prestatore, per  le  attivita'  di
          cui al decreto del Ministro  dell'interno  8  agosto  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore  di  cui
          alla legge 23 marzo 1981, n.  91,  a  compensi  di  importo
          complessivo non superiore a 5.000 euro. 
              2.  Il  prestatore  ha  diritto  all'assicurazione  per
          l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con  iscrizione
          alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma  26,  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli
          infortuni  sul   lavoro   e   le   malattie   professionali
          disciplinata  dal  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
              3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
          pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto  agli
          articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
          66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
          prestatore, si applica  l'art.  3,  comma  8,  del  decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
              4. I compensi percepiti dal prestatore sono  esenti  da
          imposizione  fiscale,  non  incidono  sul  suo   stato   di
          disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
          del reddito necessario per il rilascio  o  il  rinnovo  del
          permesso di soggiorno. 
              5. Non possono essere acquisite prestazioni  di  lavoro
          occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
          corso o abbia cessato da meno di sei mesi  un  rapporto  di
          lavoro  subordinato  o  di  collaborazione   coordinata   e
          continuativa. 
              6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
          fare ricorso: 
                a)   le   persone   fisiche,    non    nell'esercizio
          dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso  a
          prestazioni occasionali mediante il  Libretto  Famiglia  di
          cui al comma 10; 
                b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
          14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
          contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13; 
                b-bis) le societa' sportive  di  cui  alla  legge  23
          marzo 1981, n. 91. 
              7. Le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          possono  fare   ricorso   al   contratto   di   prestazione
          occasionale,  in  deroga  al  comma  14,  lettera  a),  del
          presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti  dalla
          vigente disciplina in materia di contenimento  delle  spese
          di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
          comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
          temporanee o eccezionali: 
                a)  nell'ambito  di  progetti  speciali   rivolti   a
          specifiche categorie di soggetti in stato di  poverta',  di
          disabilita', di  detenzione,  di  tossicodipendenza  o  che
          fruiscono di ammortizzatori sociali; 
                b)  per  lo  svolgimento  di  lavori   di   emergenza
          correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi; 
                c) per attivita' di solidarieta',  in  collaborazione
          con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; 
                d) per l'organizzazione  di  manifestazioni  sociali,
          sportive, culturali o caritative. 
              8. Sono computati in misura pari al 75  per  cento  del
          loro importo, ai fini del comma 1, lettera b),  i  compensi
          per prestazioni di lavoro  occasionali  rese  dai  seguenti
          soggetti, (( purche' i prestatori  stessi,  all'atto  della
          propria registrazione nella piattaforma informatica di  cui
          al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: )) 
                a)  titolari  di   pensione   di   vecchiaia   o   di
          invalidita'; 
                b) giovani con meno di venticinque anni di  eta',  se
          regolarmente  iscritti  a  un  ciclo  di  studi  presso  un
          istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
          ciclo di studi presso l'universita'; 
                c) persone disoccupate, ai  sensi  dell'art.  19  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
                d) percettori di prestazioni integrative del salario,
          di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre  prestazioni
          di sostegno del reddito. In  tal  caso  l'INPS  provvede  a
          sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa  relativa  alle
          prestazioni integrative  del  salario  o  di  sostegno  del
          reddito  gli   accrediti   contributivi   derivanti   dalle
          prestazioni occasionali di cui al presente articolo. 
              (( 8-bis.  Per  prestazioni  da  rendere  a  favore  di
          imprese del settore agricolo, il prestatore  e'  tenuto  ad
          autocertificare, nella piattaforma informatica  di  cui  al
          comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno  precedente
          negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. )) 
              9. Per l'accesso alle prestazioni di  cui  al  presente
          articolo, gli utilizzatori e i  prestatori  sono  tenuti  a
          registrarsi e a  svolgere  i  relativi  adempimenti,  anche
          tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
          n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma  informatica,
          gestita  dall'INPS,  di  seguito  denominata   "piattaforma
          informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
          e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione  della
          posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
          di  pagamento  elettronico.  I  pagamenti  possono   essere
          altresi' effettuati utilizzando il  modello  di  versamento
          F24, con esclusione della  facolta'  di  compensazione  dei
          crediti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
          1997,  n.  241.  Esclusivamente  ai  fini  dell'accesso  al
          Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e  i
          relativi adempimenti possono essere svolti tramite un  ente
          di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. 
              10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere  a)
          e  b-bis),  puo'  acquistare,  attraverso  la   piattaforma
          informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9  ovvero
          presso  gli  uffici   postali,   un   libretto   nominativo
          prefinanziato,  denominato  "Libretto  Famiglia",  per   il
          pagamento delle prestazioni occasionali rese a  suo  favore
          da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli  lavori
          domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
          manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini  e  alle
          persone   anziane,   ammalate   o   con   disabilita';   c)
          insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
          al  decreto  del  Ministro  dell'interno  8  agosto   2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195  del  23  agosto
          2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al  comma
          6, lettera  b-bis),  del  presente  articolo.  Mediante  il
          Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di  cui
          al presente articolo, il  contributo  di  cui  all'art.  4,
          comma 24, lettera b), della legge 28 giugno  2012,  n.  92,
          per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per  fare
          fronte agli oneri  della  rete  pubblica  dei  servizi  per
          l'infanzia o dei servizi privati accreditati. 
              11.  Ciascun  Libretto  Famiglia  contiene  titoli   di
          pagamento, il cui valore nominale e' fissato  in  10  euro,
          utilizzabili  per  compensare  prestazioni  di  durata  non
          superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
          sono   interamente   a    carico    dell'utilizzatore    la
          contribuzione alla Gestione separata  di  cui  all'art.  2,
          comma 26, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  stabilita
          nella misura di 1,65 euro, e il  premio  dell'assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali, di cui al testo unico di cui al decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,
          stabilito nella misura di 0,25 euro;  un  importo  di  0,10
          euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali. 
              12. Attraverso la piattaforma informatica  INPS  ovvero
          avvalendosi  dei  servizi  di  contact   center   messi   a
          disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al  comma  6,
          lettera a), entro il giorno  3  del  mese  successivo  allo
          svolgimento   della   prestazione,    comunica    i    dati
          identificativi del prestatore,  il  compenso  pattuito,  il
          luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
          ogni altra informazione necessaria ai fini  della  gestione
          del rapporto. Il  prestatore  riceve  contestuale  notifica
          attraverso comunicazione di Short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica. 
              13. Il  contratto  di  prestazione  occasionale  e'  il
          contratto mediante il quale  un  utilizzatore,  di  cui  ai
          commi  6,  lettera  b),  e  7,  acquisisce,  con  modalita'
          semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
          di ridotta entita', entro i limiti di  importo  di  cui  al
          comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
          14 e seguenti. 
              14. E' vietato il ricorso al contratto  di  prestazione
          occasionale: 
                a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
          dipendenze piu' di cinque lavoratori  subordinati  a  tempo
          indeterminato, (( ad eccezione delle aziende alberghiere  e
          delle strutture  ricettive  che  operano  nel  settore  del
          turismo, per le attivita' lavorative rese dai  soggetti  di
          cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino  a
          otto lavoratori; )) 
                b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo
          che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al
          comma 8 purche' non  iscritti  nell'anno  precedente  negli
          elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; 
                c) da parte delle imprese dell'edilizia e di  settori
          affini, delle imprese esercenti l'attivita' di  escavazione
          o lavorazione  di  materiale  lapideo,  delle  imprese  del
          settore delle miniere, cave e torbiere; 
                d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere  o
          servizi. 
              15.  Ai  fini   dell'attivazione   del   contratto   di
          prestazione occasionale, ciascun  utilizzatore  di  cui  al
          comma  6,  lettera  b),  versa,   ((   anche   tramite   un
          intermediario di cui alla legge 11  gennaio  1979,  n.  12,
          ferma restando  la  responsabilita'  dell'utilizzatore  )),
          attraverso  la  piattaforma  informatica   INPS,   con   le
          modalita' di cui al comma  9,  le  somme  utilizzabili  per
          compensare le prestazioni.  L'1  per  cento  degli  importi
          versati  e'  destinato   al   finanziamento   degli   oneri
          gestionali (( a favore dell'INPS. )) 
              16. La misura minima oraria del compenso e'  pari  a  9
          euro, tranne che nel settore  agricolo,  per  il  quale  il
          compenso minimo  e'  pari  all'importo  della  retribuzione
          oraria delle prestazioni di natura subordinata  individuata
          dal  contratto  collettivo  di   lavoro   stipulato   dalle
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative sul piano  nazionale.  Sono  interamente  a
          carico dell'utilizzatore  la  contribuzione  alla  Gestione
          separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8  agosto
          1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e
          il  premio  dell'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali, di cui al  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso. 
              17. L'utilizzatore di cui al comma 6,  lettera  b),  e'
          tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio  della
          prestazione, attraverso  la  piattaforma  informatica  INPS
          ovvero avvalendosi dei servizi di contact  center  messi  a
          disposizione dall'INPS, una dichiarazione  contenente,  tra
          l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati  anagrafici  e
          identificativi del prestatore; b) il luogo  di  svolgimento
          della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; (( d) la
          data e l'ora di  inizio  e  di  termine  della  prestazione
          ovvero, se imprenditore  agricolo,  azienda  alberghiera  o
          struttura ricettiva che opera nel  settore  del  turismo  o
          ente  locale,  la  data  di  inizio  e  il   monte   orario
          complessivo presunto con riferimento a  un  arco  temporale
          non superiore a dieci giorni; )) e)  il  compenso  pattuito
          per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro,  per
          prestazioni  di  durata  non  superiore   a   quattro   ore
          continuative nell'arco della giornata, fatto  salvo  quanto
          stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il
          prestatore riceve contestuale notifica della  dichiarazione
          attraverso comunicazione di Short message service  (SMS)  o
          di posta elettronica, (( fermo restando che per il  settore
          agricolo le quattro ore continuative  di  prestazione  sono
          riferite all'arco temporale di  cui  alla  lettera  d)  del
          presente comma. )) 
              18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
          luogo, l'utilizzatore di cui al comma  6,  lettera  b),  e'
          tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma  informatica
          INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
          a disposizione dall'INPS,  la  revoca  della  dichiarazione
          trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al  giorno
          programmato di svolgimento della prestazione.  In  mancanza
          della predetta revoca, l'INPS provvede al  pagamento  delle
          prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali  e
          dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19. 
              19.  Con  riferimento  a  tutte  le  prestazioni   rese
          nell'ambito  del  Libretto  Famiglia  e  del  contratto  di
          prestazione  occasionale  nel  corso   del   mese,   l'INPS
          provvede, nel limite delle somme  previamente  acquisite  a
          tale scopo dagli utilizzatori  rispettivamente  di  cui  al
          comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
          del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
          attraverso accredito  delle  spettanze  su  conto  corrente
          bancario risultante sull'anagrafica del prestatore  ovvero,
          in  mancanza  della  registrazione   del   conto   corrente
          bancario, mediante bonifico bancario  domiciliato  pagabile
          presso gli uffici della societa' Poste  italiane  Spa.  Gli
          oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
          carico  del  prestatore.  ((  A  richiesta  del  prestatore
          espressa all'atto  della  registrazione  nella  piattaforma
          INPS,  invece  che  con  le  modalita'  indicate  al  primo
          periodo, il  pagamento  del  compenso  al  prestatore  puo'
          essere effettuato, decorsi quindici giorni dal  momento  in
          cui la  prestazione  lavorativa  inserita  nella  procedura
          informatica e'  consolidata,  tramite  qualsiasi  sportello
          postale a  fronte  della  generazione  e  presentazione  di
          univoco  mandato  ovvero  di  autorizzazione  di  pagamento
          emesso  dalla  piattaforma  informatica  INPS  e   stampato
          dall'utilizzatore, che identifica le parti,  il  luogo,  la
          durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli
          oneri del pagamento del compenso riferiti a tale  modalita'
          sono a carico del prestatore. )) Attraverso la  piattaforma
          informatica di cui al comma  9,  l'INPS  provvede  altresi'
          all'accreditamento  dei  contributi   previdenziali   sulla
          posizione contributiva del prestatore  e  al  trasferimento
          all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di  ciascun  anno,
          dei premi per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro  e  le  malattie  professionali,  nonche'  dei  dati
          relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
          rendicontato. 
              20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
          diverso da una  pubblica  amministrazione,  del  limite  di
          importo di cui al comma  1,  lettera  c),  o  comunque  del
          limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
          dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
          in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
          settore agricolo, il suddetto limite di durata e'  pari  al
          rapporto tra il limite  di  importo  di  cui  al  comma  1,
          lettera c), e la retribuzione oraria individuata  ai  sensi
          del  comma  16.  In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di
          comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei  divieti
          di cui al comma 14, si applica la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria del pagamento di una somma da euro  500  a  euro
          2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera  per  cui
          risulta accertata la violazione, (( salvo che la violazione
          del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi
          dalle informazioni incomplete  o  non  veritiere  contenute
          nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica
          INPS dai prestatori di cui al comma 8. )) Non si applica la
          procedura  di  diffida  di  cui  all'art.  13  del  decreto
          legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
              21. Entro il 31 marzo di  ogni  anno  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con  le
          parti sociali, trasmette alle Camere  una  relazione  sullo
          sviluppo  delle  attivita'  lavorative   disciplinate   dal
          presente articolo.».