(( Art. 2 bis
Disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni
occasionali
1. All'art. 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, alinea, dopo le parole: «rese dai seguenti
soggetti» sono aggiunte le seguenti: «, purche' i prestatori stessi,
all'atto della propria registrazione nella piattaforma informatica di
cui al comma 9, autocertifichino la relativa condizione»;
b) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore
agricolo, il prestatore e' tenuto ad autocertificare, nella
piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato
iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori
agricoli»;
c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture
ricettive che operano nel settore del turismo, per le attivita'
lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle
proprie dipendenze fino a otto lavoratori»;
d) al comma 15:
1) al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 6,
lettera b), versa» sono inserite le seguenti: «, anche tramite un
intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, ferma
restando la responsabilita' dell'utilizzatore»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «a favore dell'INPS»;
e) al comma 17:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura
ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale, la data di
inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un
arco temporale non superiore a dieci giorni»;
2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore
continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui
alla lettera d) del presente comma»;
f) al comma 19, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«A richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione
nella piattaforma INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo' essere
effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione
lavorativa inserita nella procedura informatica e' consolidata,
tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e
presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di
pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della
prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento
del compenso riferiti a tale modalita' sono a carico del prestatore»;
g) al comma 20, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, salvo che la violazione del comma 14 da parte
dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o
non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella
piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 54-bis (Disciplina delle prestazioni occasionali.
Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale). -
1. Entro i limiti e con le modalita' di cui al presente
articolo e' ammessa la possibilita' di acquisire
prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le
attivita' lavorative che danno luogo, nel corso di un anno
civile:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla
totalita' degli utilizzatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla
totalita' dei prestatori, a compensi di importo
complessivamente non superiore a 5.000 euro;
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni
prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi
di importo non superiore a 2.500 euro;
c-bis) per ciascun prestatore, per le attivita' di
cui al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui
alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo
complessivo non superiore a 5.000 euro.
2. Il prestatore ha diritto all'assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione
alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle
pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli
articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.
66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del
prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da
imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di
disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione
del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del
permesso di soggiorno.
5. Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro
occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in
corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di
lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa.
6. Alle prestazioni di cui al presente articolo possono
fare ricorso:
a) le persone fisiche, non nell'esercizio
dell'attivita' professionale o d'impresa, per il ricorso a
prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia di
cui al comma 10;
b) gli altri utilizzatori, nei limiti di cui al comma
14, per l'acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il
contratto di prestazione occasionale di cui al comma 13;
b-bis) le societa' sportive di cui alla legge 23
marzo 1981, n. 91.
7. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
possono fare ricorso al contratto di prestazione
occasionale, in deroga al comma 14, lettera a), del
presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti dalla
vigente disciplina in materia di contenimento delle spese
di personale e fermo restando il limite di durata di cui al
comma 20 del presente articolo, esclusivamente per esigenze
temporanee o eccezionali:
a) nell'ambito di progetti speciali rivolti a
specifiche categorie di soggetti in stato di poverta', di
disabilita', di detenzione, di tossicodipendenza o che
fruiscono di ammortizzatori sociali;
b) per lo svolgimento di lavori di emergenza
correlati a calamita' o eventi naturali improvvisi;
c) per attivita' di solidarieta', in collaborazione
con altri enti pubblici o associazioni di volontariato;
d) per l'organizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritative.
8. Sono computati in misura pari al 75 per cento del
loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi
per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti
soggetti, (( purche' i prestatori stessi, all'atto della
propria registrazione nella piattaforma informatica di cui
al comma 9, autocertifichino la relativa condizione: ))
a) titolari di pensione di vecchiaia o di
invalidita';
b) giovani con meno di venticinque anni di eta', se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un
ciclo di studi presso l'universita';
c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario,
di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni
di sostegno del reddito. In tal caso l'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle
prestazioni integrative del salario o di sostegno del
reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle
prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
(( 8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di
imprese del settore agricolo, il prestatore e' tenuto ad
autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al
comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente
negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. ))
9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al presente
articolo, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a
registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche
tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979,
n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica,
gestita dall'INPS, di seguito denominata "piattaforma
informatica INPS", che supporta le operazioni di erogazione
e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della
posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema
di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere
altresi' effettuati utilizzando il modello di versamento
F24, con esclusione della facolta' di compensazione dei
crediti di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Esclusivamente ai fini dell'accesso al
Libretto Famiglia di cui al comma 10, la registrazione e i
relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.
10. Ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a)
e b-bis), puo' acquistare, attraverso la piattaforma
informatica INPS con le modalita' di cui al comma 9 ovvero
presso gli uffici postali, un libretto nominativo
prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il
pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore
da uno o piu' prestatori nell'ambito di: a) piccoli lavori
domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di
manutenzione; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con disabilita'; c)
insegnamento privato supplementare; c-bis) attivita' di cui
al decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto
2007, limitatamente alle societa' sportive di cui al comma
6, lettera b-bis), del presente articolo. Mediante il
Libretto Famiglia, e' erogato, secondo le modalita' di cui
al presente articolo, il contributo di cui all'art. 4,
comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare
fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per
l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
11. Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di
pagamento, il cui valore nominale e' fissato in 10 euro,
utilizzabili per compensare prestazioni di durata non
superiore a un'ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato
sono interamente a carico dell'utilizzatore la
contribuzione alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilita
nella misura di 1,65 euro, e il premio dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10
euro e' destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
12. Attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero
avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, l'utilizzatore di cui al comma 6,
lettera a), entro il giorno 3 del mese successivo allo
svolgimento della prestazione, comunica i dati
identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il
luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonche'
ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione
del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica
attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o
di posta elettronica.
13. Il contratto di prestazione occasionale e' il
contratto mediante il quale un utilizzatore, di cui ai
commi 6, lettera b), e 7, acquisisce, con modalita'
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie
di ridotta entita', entro i limiti di importo di cui al
comma 1, alle condizioni e con le modalita' di cui ai commi
14 e seguenti.
14. E' vietato il ricorso al contratto di prestazione
occasionale:
a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie
dipendenze piu' di cinque lavoratori subordinati a tempo
indeterminato, (( ad eccezione delle aziende alberghiere e
delle strutture ricettive che operano nel settore del
turismo, per le attivita' lavorative rese dai soggetti di
cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a
otto lavoratori; ))
b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo
che per le attivita' lavorative rese dai soggetti di cui al
comma 8 purche' non iscritti nell'anno precedente negli
elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
c) da parte delle imprese dell'edilizia e di settori
affini, delle imprese esercenti l'attivita' di escavazione
o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del
settore delle miniere, cave e torbiere;
d) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o
servizi.
15. Ai fini dell'attivazione del contratto di
prestazione occasionale, ciascun utilizzatore di cui al
comma 6, lettera b), versa, (( anche tramite un
intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12,
ferma restando la responsabilita' dell'utilizzatore )),
attraverso la piattaforma informatica INPS, con le
modalita' di cui al comma 9, le somme utilizzabili per
compensare le prestazioni. L'1 per cento degli importi
versati e' destinato al finanziamento degli oneri
gestionali (( a favore dell'INPS. ))
16. La misura minima oraria del compenso e' pari a 9
euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il
compenso minimo e' pari all'importo della retribuzione
oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata
dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a
carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione
separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e
il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della
prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS
ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a
disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra
l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e
identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento
della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; (( d) la
data e l'ora di inizio e di termine della prestazione
ovvero, se imprenditore agricolo, azienda alberghiera o
struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o
ente locale, la data di inizio e il monte orario
complessivo presunto con riferimento a un arco temporale
non superiore a dieci giorni; )) e) il compenso pattuito
per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per
prestazioni di durata non superiore a quattro ore
continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto
stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16. Il
prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione
attraverso comunicazione di Short message service (SMS) o
di posta elettronica, (( fermo restando che per il settore
agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono
riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del
presente comma. ))
18. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia
luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), e'
tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica
INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi
a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione
trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno
programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza
della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle
prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e
dei premi assicurativi nel termine di cui al comma 19.
19. Con riferimento a tutte le prestazioni rese
nell'ambito del Libretto Famiglia e del contratto di
prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS
provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a
tale scopo dagli utilizzatori rispettivamente di cui al
comma 6, lettera a), e al comma 6, lettera b), al pagamento
del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo
attraverso accredito delle spettanze su conto corrente
bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero,
in mancanza della registrazione del conto corrente
bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile
presso gli uffici della societa' Poste italiane Spa. Gli
oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a
carico del prestatore. (( A richiesta del prestatore
espressa all'atto della registrazione nella piattaforma
INPS, invece che con le modalita' indicate al primo
periodo, il pagamento del compenso al prestatore puo'
essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in
cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura
informatica e' consolidata, tramite qualsiasi sportello
postale a fronte della generazione e presentazione di
univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento
emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato
dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la
durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli
oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalita'
sono a carico del prestatore. )) Attraverso la piattaforma
informatica di cui al comma 9, l'INPS provvede altresi'
all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla
posizione contributiva del prestatore e al trasferimento
all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno,
dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nonche' dei dati
relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo
rendicontato.
20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore
diverso da una pubblica amministrazione, del limite di
importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del
limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco
dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma
in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel
settore agricolo, il suddetto limite di durata e' pari al
rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1,
lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi
del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di
comunicazione di cui al comma 17 ovvero di uno dei divieti
di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro
2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui
risulta accertata la violazione, (( salvo che la violazione
del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi
dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute
nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica
INPS dai prestatori di cui al comma 8. )) Non si applica la
procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
21. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le
parti sociali, trasmette alle Camere una relazione sullo
sviluppo delle attivita' lavorative disciplinate dal
presente articolo.».