Art. 3
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
contratto a tempo determinato
(( 1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei e
non superiore a trentasei mensilita'».
1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e non superiore a diciotto
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a tre e
non superiore a ventisette mensilita'». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per
l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale e'
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo
del contratto a tempo determinato, anche in regime di
somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si
applicano ai contratti di lavoro domestico». ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre
2014, n. 183), come modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta
causa). - 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in
cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del
licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per
giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento
di un'indennita' non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque (( non inferiore a sei e non superiore a trentasei
mensilita'. ))
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 6, del
citato decreto legislativo n. 23 del 2015, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 6 (Offerta di conciliazione). - 1. In caso di
licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1, al fine di
evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le
parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione
prevista dalla legge, il datore di lavoro puo' offrire al
lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale
del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113,
quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, un importo che non costituisce reddito
imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e non e' assoggettato a contribuzione
previdenziale, di ammontare pari a una mensilita' della
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque (( non inferiore a tre e non superiore a
ventisette mensilita' )), mediante consegna al lavoratore
di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno in
tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del
rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla
impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore
l'abbia gia' proposta. Le eventuali ulteriori somme
pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni
altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono
soggette al regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate
in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni di euro
per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5
milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di euro per
l'anno 2019, 24,4 milioni di euro per l'anno 2020, 27,6
milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di euro per
l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'art. 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione
istituito a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 28
giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio
sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine la
comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del
rapporto di cui all'art. 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e'
integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da
parte del datore di lavoro entro sessantacinque giorni
dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere
indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di
cui al comma 1 e la cui omissione e' assoggettata alla
medesima sanzione prevista per l'omissione della
comunicazione di cui al predetto art. 4-bis. Il modello di
trasmissione della comunicazione obbligatoria e'
conseguentemente riformulato. Alle attivita' di cui al
presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 18
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, assegna una quota delle risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art.
6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per
le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture
strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 28 dell'art. 2 della
legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1.-27. (Omissis).
28. Con effetto sui periodi contributivi di cui al
comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo
indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della
retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (( Il
contributo addizionale e' aumentato di 0,5 punti
percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le
disposizioni del precedente periodo non si applicano ai
contratti di lavoro domestico. ))
(Omissis).».