Art. 3 
 
Indennita' di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione
                    contratto a tempo determinato 
 
  (( 1. All'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
23, le parole «non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore  a  sei  e
non superiore a trentasei mensilita'». 
  1-bis. All'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2015,
n. 23, le parole: «non inferiore a due e  non  superiore  a  diciotto
mensilita'» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore  a  tre  e
non superiore a ventisette mensilita'». Alle minori entrate derivanti
dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018,
in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro  per
l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma  1,  lettera  a),
del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. All'art. 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il contributo addizionale  e'
aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione  di  ciascun  rinnovo
del   contratto   a   tempo   determinato,   anche   in   regime   di
somministrazione. Le  disposizioni  del  precedente  periodo  non  si
applicano ai contratti di lavoro domestico». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  3,  del
          decreto legislativo 4 marzo 2015, n.  23  (Disposizioni  in
          materia di contratto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  a
          tutele crescenti, in attuazione  della  legge  10  dicembre
          2014, n. 183), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Licenziamento per giustificato motivo e giusta
          causa). - 1. Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in
          cui risulta accertato che non  ricorrono  gli  estremi  del
          licenziamento  per  giustificato  motivo  oggettivo  o  per
          giustificato motivo soggettivo o giusta causa,  il  giudice
          dichiara estinto  il  rapporto  di  lavoro  alla  data  del
          licenziamento e condanna il datore di lavoro  al  pagamento
          di   un'indennita'   non   assoggettata   a   contribuzione
          previdenziale di importo pari a due mensilita'  dell'ultima
          retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento
          di fine rapporto per  ogni  anno  di  servizio,  in  misura
          comunque (( non inferiore a sei e non superiore a trentasei
          mensilita'. )) 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  1,  dell'art.  6,  del
          citato decreto legislativo n. 23 del 2015, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 6 (Offerta di conciliazione). -  1.  In  caso  di
          licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1, al fine  di
          evitare il giudizio e ferma restando la possibilita' per le
          parti di addivenire a ogni altra modalita' di conciliazione
          prevista dalla legge, il datore di lavoro puo'  offrire  al
          lavoratore, entro i termini di impugnazione  stragiudiziale
          del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art.  2113,
          quarto comma, del codice civile, e all'art. 76 del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni,  un  importo  che  non  costituisce  reddito
          imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone
          fisiche   e   non   e'   assoggettato    a    contribuzione
          previdenziale, di ammontare pari  a  una  mensilita'  della
          retribuzione di riferimento per il calcolo del  trattamento
          di fine rapporto per  ogni  anno  di  servizio,  in  misura
          comunque  ((  non  inferiore  a  tre  e  non  superiore   a
          ventisette mensilita' )), mediante consegna  al  lavoratore
          di un assegno  circolare.  L'accettazione  dell'assegno  in
          tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del
          rapporto alla data del licenziamento  e  la  rinuncia  alla
          impugnazione del licenziamento anche qualora il  lavoratore
          l'abbia  gia'  proposta.  Le  eventuali   ulteriori   somme
          pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di  ogni
          altra  pendenza  derivante  dal  rapporto  di  lavoro  sono
          soggette al regime fiscale ordinario. 
              2. Alle minori entrate derivanti dal comma  1  valutate
          in 2 milioni di euro per l'anno 2015, 7,9 milioni  di  euro
          per l'anno 2016, 13,8 milioni di euro per l'anno 2017, 17,5
          milioni di euro per l'anno 2018, 21,2 milioni di  euro  per
          l'anno 2019, 24,4 milioni di euro  per  l'anno  2020,  27,6
          milioni di euro per l'anno 2021, 30,8 milioni di  euro  per
          l'anno 2022, 34,0 milioni di euro per l'anno  2023  e  37,2
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
          all'art. 1, comma 107, della legge  23  dicembre  2014,  n.
          190. 
              3. Il sistema permanente di monitoraggio e  valutazione
          istituito a norma dell'art. 1,  comma  2,  della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,    assicura    il    monitoraggio
          sull'attuazione della presente disposizione. A tal fine  la
          comunicazione obbligatoria  telematica  di  cessazione  del
          rapporto di cui all'art. 4-bis del decreto  legislativo  21
          aprile  2000,  n.  181,  e  successive  modificazioni,   e'
          integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da
          parte del datore  di  lavoro  entro  sessantacinque  giorni
          dalla cessazione del  rapporto,  nella  quale  deve  essere
          indicata l'avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di
          cui al comma 1 e la  cui  omissione  e'  assoggettata  alla
          medesima   sanzione   prevista   per   l'omissione    della
          comunicazione di cui al predetto art. 4-bis. Il modello  di
          trasmissione   della    comunicazione    obbligatoria    e'
          conseguentemente riformulato.  Alle  attivita'  di  cui  al
          presente  comma  si  provvede   con   le   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  18
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in  sede  europea,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  assegna  una  quota   delle   risorse   nazionali
          disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
                b)  al   Fondo   infrastrutture   di   cui   all'art.
          6-quinquies del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, anche per la messa in sicurezza delle  scuole,  per
          le  opere  di  risanamento   ambientale,   per   l'edilizia
          carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche,
          per   l'innovazione   tecnologica   e   le   infrastrutture
          strategiche per la mobilita'; 
                b-bis) al Fondo strategico per il  Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 28  dell'art.  2  della
          legge 28 giugno 2012, n. 92  (Disposizioni  in  materia  di
          riforma del  mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
          crescita), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - 1.-27. (Omissis). 
              28. Con effetto sui  periodi  contributivi  di  cui  al
          comma 25, ai rapporti di lavoro  subordinato  non  a  tempo
          indeterminato  si  applica  un  contributo  addizionale,  a
          carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per  cento  della
          retribuzione  imponibile  ai  fini  previdenziali.  ((   Il
          contributo  addizionale   e'   aumentato   di   0,5   punti
          percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a
          tempo determinato, anche in regime di somministrazione.  Le
          disposizioni del precedente periodo  non  si  applicano  ai
          contratti di lavoro domestico. )) 
              (Omissis).».