(( Art. 3 bis
Destinazione di quote delle facolta' assunzionali delle regioni
all'operativita' dei centri per l'impiego
1. Per il triennio 2019-2021, le regioni destinano, anche in
relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, una quota delle proprie facolta'
assunzionali, definita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego
di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015,
al fine di garantirne la piena operativita', secondo modalita'
definite con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 28 e 18 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni). - 1.
Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali
ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, anche al fine di
tener conto della situazione di fatto e delle peculiarita'
territoriali, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni le norme contenute nei seguenti articoli del
presente decreto:
a) art. 11, comma 1, lettere da a) a d);
b) art. 18;
c) art. 20;
d) art. 21, comma 2;
e) art. 23.».
«Art. 18 (Servizi e misure di politica attiva del
lavoro). - 1. Allo scopo di costruire i percorsi piu'
adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato
del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano costituiscono propri uffici territoriali,
denominati centri per l'impiego, per svolgere in forma
integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori
beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le
seguenti attivita':
a) orientamento di base, analisi delle competenze in
relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e
profilazione;
b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche
mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla
registrazione;
c) orientamento specialistico e individualizzato,
mediante bilancio delle competenze ed analisi degli
eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze
di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con
riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di
lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed
europea;
d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e
tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
e) avviamento ad attivita' di formazione ai fini
della qualificazione e riqualificazione professionale,
dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso
l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un
incremento delle competenze, anche mediante lo strumento
del tirocinio;
h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi
all'attivita' di lavoro autonomo;
i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale;
l) gestione di strumenti finalizzati alla
conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura
nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
m) promozione di prestazioni di lavoro socialmente
utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto.
2. Le regioni e le province autonome svolgono le
attivita' di cui al comma 1 direttamente ovvero, con
l'esclusione di quelle previste dagli articoli 20 e 23,
comma 2, mediante il coinvolgimento dei soggetti privati
accreditati sulla base dei costi standard definiti
dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di
scelta.
3. Le norme del presente capo si applicano al
collocamento dei disabili, di cui alla legge n. 68 del
1999, in quanto compatibili.».