(( Art. 3 bis 
 
Destinazione di  quote  delle  facolta'  assunzionali  delle  regioni
              all'operativita' dei centri per l'impiego 
 
  1. Per il  triennio  2019-2021,  le  regioni  destinano,  anche  in
relazione a quanto disposto dall'art. 28 del decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  150,   una   quota   delle   proprie   facolta'
assunzionali,  definita  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, al rafforzamento degli organici dei centri per  l'impiego
di cui all'art. 18 del medesimo decreto legislativo n. 150 del  2015,
al fine  di  garantirne  la  piena  operativita',  secondo  modalita'
definite con accordo da concludere in sede di  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano entro il 31 marzo di ciascun anno. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  28  e  18  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni
          per il riordino della normativa in materia di  servizi  per
          il lavoro e di politiche  attive,  ai  sensi  dell'art.  1,
          comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art. 28 (Livelli essenziali delle prestazioni).  -  1.
          Ferma restando le necessita' di prevedere obiettivi annuali
          ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, anche al fine di
          tener conto della situazione di fatto e delle  peculiarita'
          territoriali,  costituiscono   livelli   essenziali   delle
          prestazioni le norme contenute nei  seguenti  articoli  del
          presente decreto: 
                a) art. 11, comma 1, lettere da a) a d); 
                b) art. 18; 
                c) art. 20; 
                d) art. 21, comma 2; 
                e) art. 23.». 
              «Art. 18 (Servizi  e  misure  di  politica  attiva  del
          lavoro). - 1. Allo  scopo  di  costruire  i  percorsi  piu'
          adeguati per l'inserimento e il reinserimento  nel  mercato
          del lavoro, le regioni e le province autonome di  Trento  e
          Bolzano   costituiscono   propri    uffici    territoriali,
          denominati centri per  l'impiego,  per  svolgere  in  forma
          integrata,  nei  confronti  dei   disoccupati,   lavoratori
          beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza
          di rapporto di lavoro e a  rischio  di  disoccupazione,  le
          seguenti attivita': 
                a) orientamento di base, analisi delle competenze  in
          relazione alla situazione del mercato del lavoro  locale  e
          profilazione; 
                b) ausilio alla ricerca  di  una  occupazione,  anche
          mediante  sessioni  di  gruppo,  entro   tre   mesi   dalla
          registrazione; 
                c)  orientamento  specialistico  e  individualizzato,
          mediante  bilancio  delle  competenze  ed   analisi   degli
          eventuali fabbisogni in termini di  formazione,  esperienze
          di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con
          riferimento all'adeguatezza del  profilo  alla  domanda  di
          lavoro  espressa  a  livello  territoriale,  nazionale   ed
          europea; 
                d) orientamento  individualizzato  all'autoimpiego  e
          tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa; 
                e) avviamento ad  attivita'  di  formazione  ai  fini
          della  qualificazione  e  riqualificazione   professionale,
          dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo; 
                f)  accompagnamento  al  lavoro,   anche   attraverso
          l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione; 
                g) promozione di esperienze lavorative ai fini di  un
          incremento delle competenze, anche  mediante  lo  strumento
          del tirocinio; 
                h) gestione, anche in forma indiretta,  di  incentivi
          all'attivita' di lavoro autonomo; 
                i) gestione di incentivi alla mobilita' territoriale; 
                l)   gestione   di   strumenti    finalizzati    alla
          conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di  cura
          nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; 
                m) promozione di prestazioni  di  lavoro  socialmente
          utile, ai sensi dell'art. 26 del presente decreto. 
              2. Le  regioni  e  le  province  autonome  svolgono  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  direttamente  ovvero,  con
          l'esclusione di quelle previste dagli  articoli  20  e  23,
          comma 2, mediante il coinvolgimento  dei  soggetti  privati
          accreditati  sulla  base  dei   costi   standard   definiti
          dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facolta' di
          scelta. 
              3.  Le  norme  del  presente  capo  si   applicano   al
          collocamento dei disabili, di cui  alla  legge  n.  68  del
          1999, in quanto compatibili.».