Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   del   presente
Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo  7
settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.  In
aggiunta, si intende per: 
  a) «aderente»: Il soggetto  che  valuta  e  liberamente  decide  di
usufruire della copertura di un  contratto  assicurativo  collettivo,
manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o  in  parte,
direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio; 
  b) «addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori  dei  locali
dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari,  quali  i
dipendenti, i collaboratori, i  produttori  e  gli  altri  incaricati
degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro
degli  intermediari  assicurativi,  anche  a  titolo  accessorio,   e
riassicurativi,  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo  7
settembre  2005,  n.  209,   ovvero   degli   intermediari   inseriti
nell'Elenco  annesso,  che  svolgono  l'attivita'  di   distribuzione
assicurativa  e  riassicurativa  al  di   fuori   dei   locali   dove
l'intermediario opera; 
  c) «addetti all'attivita' di distribuzione all'interno  dei  locali
in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali,  i
dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero
degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso abilitati ad  operare
nel  territorio  della  Repubblica  in  stabilimento,  che   svolgono
l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali
di tali intermediari; 
  d) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per  conto  di
una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; 
  e)  «assicurazione  obbligatoria   della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore  e  dei  natanti»:
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i  rischi  del  ramo  10,
diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12
di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209; 
  f) «banche»: le  banche  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  14  del
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385; 
  g) «call center»: un insieme di risorse umane e  di  infrastrutture
specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i
contraenti; 
  h) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
Assicurazioni Private; 
  i) «collaborazione orizzontale»:  collaborazione  tra  intermediari
operativi  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  del  Registro   degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209 o  nell'Elenco  annesso  al  Registro  di  cui
all'art. 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi  dell'art.  22,
comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella
legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
  j) «contraente»: chi stipula o intende stipulare  un  contratto  di
assicurazione, anche a distanza; 
  k) «contratto di assicurazione della  responsabilita'  civile»:  la
copertura assicurativa prevista dall'art. 110, comma 3,  e  dall'art.
112, comma 3, del Codice; 
  l) «contratti standardizzati»: i contratti  assicurativi  ai  quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse  alla
libera scelta del contraente, non modificabili da parte del  soggetto
incaricato della distribuzione; 
  m) «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  n) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e  sequenziale  di  uno  o
piu' moduli formativi idonei al raggiungimento  di  un  obiettivo  di
apprendimento; 
  o)  «dipendenti  dell'impresa»:  il   personale   dell'impresa   di
assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell'attivita'
di distribuzione; 
  p)   «distributore»:   qualsiasi   intermediario   assicurativo   o
riassicurativo, intermediario  assicurativo  a  titolo  accessorio  e
impresa di assicurazione o riassicurazione; 
  q)  «distribuzione  assicurativa  e  riassicurativa»:   l'attivita'
consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel
prestare assistenza e consulenza o compiere  altri  atti  preparatori
relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella  conclusione
di tali  contratti,  ovvero  nella  collaborazione  alla  gestione  o
all'esecuzione, segnatamente  in  caso  di  sinistri,  dei  contratti
stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri
mezzi, di informazioni, relativamente  a  uno  o  piu'  contratti  di
assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla  base  di  criteri
eventualmente scelti dal cliente, in termini di  premi  ed  eventuali
sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se  il
cliente e' in grado di concludere direttamente  o  indirettamente  lo
stesso; 
  r) «documento  informatico»:  la  rappresentazione  informatica  di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto
legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  s) «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo  delle
tecnologie multimediali e di internet; 
  t) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica avanzata
disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni e integrazioni; 
  u) «firma  elettronica»,  «firma  elettronica  avanzata»  e  «firma
elettronica qualificata»: firme definite dall'art. 3, comma 1,  punti
10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 luglio 2014; 
  v) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia  per  i  mediatori  di
assicurazione e di riassicurazione di cui all'art.  115  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  w) «formazione in aula»: la  formazione  conseguita  attraverso  la
partecipazione a corsi che prevedono  la  compresenza  di  docenti  e
discenti nello stesso luogo; 
  x) «impresa che opera in qualita' di  distributore»:  l'impresa  di
assicurazione  o  di  riassicurazione  quando   svolge   direttamente
l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa  ai  sensi
dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre  2005,
n.  209,  per  il  tramite  dei  propri  dipendenti  e/o   attraverso
l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; 
  y)  «imprese  preponenti»:  le  imprese  di  assicurazione   o   di
riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati  all'esercizio
dell'attivita' di distribuzione assicurativa  e/o  riassicurativa  ad
intermediari iscritti nelle sezioni A,  D  e  F  del  Registro  degli
intermediari   assicurativi,   anche   a   titolo    accessorio,    e
riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209 ovvero  a  intermediari  inseriti  nell'Elenco
annesso; 
  z) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari  iscritti
nell'Albo degli intermediari  finanziari  di  cui  all'art.  106  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  aa)   «intermediario»:   qualsiasi   intermediario    assicurativo,
intermediario riassicurativo e intermediario  assicurativo  a  titolo
accessorio; 
  bb) «istituti di pagamento»: le imprese,  diverse  dalle  banche  e
dagli istituti  di  moneta  elettronica,  autorizzate  a  prestare  i
servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma  1,  h-sexies)  del
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.   385   e   successive
modificazioni e integrazioni; 
  cc) «LCMS (Learning Content Management  System)»:  sistemi  per  la
gestione diretta dei contenuti formativi; 
  dd) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa  (o
insieme  di  programmi)  che  permette  l'erogazione  dei  corsi   in
modalita' e-learning e,  in  particolare,  gestisce  gli  utenti,  la
distribuzione dei corsi  on-line,  il  tracciamento  delle  attivita'
on-line e l'analisi delle statistiche; 
  ee) «locali dell'intermediario»: le sedi o  le  dipendenze  in  cui
opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B,  D,  E  o  F  del
Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o  adibiti  al
ricevimento del  pubblico,  anche  nel  caso  in  cui  l'accesso  sia
sottoposto a forme di controllo; 
  ff) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico
del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza  di  imprese  di
assicurazione o di riassicurazione; 
  gg) «modulo formativo»: unita' didattica di base  finalizzata  alla
trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei; 
  hh) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  che
svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei  danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli a motore e dei natanti; 
  ii) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione,
ai sensi dell'art. 1888 del codice civile; 
  jj) «posta elettronica»: servizio internet tramite  il  quale  ogni
utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando  un
computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete  attraverso
un proprio  account  di  posta  registrato  presso  un  provider  del
servizio; 
  kk) «posta elettronica certificata»: sistema  di  comunicazione  in
grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un  messaggio  di
posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »; 
  ll) «Poste Italiane spa -  Divisione  servizi  di  bancoposta»:  la
societa'  Poste  Italiane  -   Divisione   servizi   di   bancoposta,
autorizzata ai sensi dell'art. 2 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; 
  mm) «produttori  diretti»:  gli  intermediari  che,  anche  in  via
sussidiaria  rispetto  all'attivita'  svolta  a  titolo   principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita  e  nei  rami
infortuni e malattia per conto e sotto la  piena  responsabilita'  di
un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario  o
di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; 
  nn) «pubblicita'»: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni  mezzo  di
comunicazione e con  qualunque  modalita',  avente  la  finalita'  di
promuovere i prodotti assicurativi; 
  oo)  «Registro»   o   «RUI»:   il   Registro   degli   intermediari
assicurativi, anche a titolo accessorio,  e  riassicurativi,  di  cui
all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
  pp) «responsabili della  distribuzione  dell'impresa»:  le  persone
fisiche che, nell'ambito dell'impresa per  la  quale  operano,  hanno
funzioni   direttive   e/o   poteri   decisionali    con    correlate
responsabilita'  ed  esercitano  funzioni   di   direzione   e/o   di
coordinamento  ovvero  di   controllo   dell'attivita'   distributiva
dell'impresa che opera in qualita' di distributore; 
  qq)     «responsabili     dell'attivita'      di      distribuzione
dell'intermediario»:  le  persone  fisiche  che,  nell'ambito   della
societa' di intermediazione per  la  quale  operano,  hanno  funzioni
direttive e/o poteri decisionali  con  correlate  responsabilita'  ed
esercitano funzioni di  direzione  e/o  di  coordinamento  ovvero  di
controllo   dell'attivita'   di   distribuzione   assicurativa    e/o
riassicurativa svolta dalla societa'; 
  rr)  «rete  distributiva  diretta»:   i   dipendenti   di   imprese
direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione,  inclusi  gli
addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D
o  F  del  RUI,  inclusi  i   relativi   addetti   all'attivita'   di
distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno
dei locali  e  i  relativi  addetti  dei  call  center,  nonche'  gli
intermediari iscritti nella sezione C del RUI; 
  ss) «reti di vendita multilevel marketing»:  le  reti  distributive
operanti con tecniche di vendita quali il  multilevel  marketing,  il
network  marketing  o  affini  in  cui,  tra  l'altro,  il  venditore
procaccia clienti che possono diventare  a  loro  volta  venditori  e
percepisce una remunerazione sia sul contratto  direttamente  venduto
che sui contratti venduti dagli altri componenti  la  rete  che  egli
stesso ha arruolato; 
  tt) «societa' di intermediazione mobiliare» o Sim»: le societa'  di
intermediazione mobiliare  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
  uu) «strumenti di pagamento elettronici»:  dispositivi  elettronici
e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e
il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale
per impartire un ordine di pagamento; 
  vv) «tecniche di comunicazione a distanza»:  qualunque  tecnica  di
contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e  simultanea
del distributore e del contraente,  possa  essere  impiegata  per  il
collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; 
  ww)  «videoconferenza»:  modalita'  di  apprendimento  a   distanza
attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e
discenti; 
  xx) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di  apprendimento  a
distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione  di
docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.