Art. 2 Definizioni 1. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni. In aggiunta, si intende per: a) «aderente»: Il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volonta' e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio; b) «addetti all'attivita' di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano»: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso, che svolgono l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l'intermediario opera; c) «addetti all'attivita' di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera»: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ovvero degli intermediari inseriti nell'Elenco annesso abilitati ad operare nel territorio della Repubblica in stabilimento, che svolgono l'attivita' di distribuzione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; d) «agenti»: gli intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu' imprese di assicurazione o di riassicurazione; e) «assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilita' del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; f) «banche»: le banche autorizzate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385; g) «call center»: un insieme di risorse umane e di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con i contraenti; h) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private; i) «collaborazione orizzontale»: collaborazione tra intermediari operativi iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o nell'Elenco annesso al Registro di cui all'art. 116-quinquies del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; j) «contraente»: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza; k) «contratto di assicurazione della responsabilita' civile»: la copertura assicurativa prevista dall'art. 110, comma 3, e dall'art. 112, comma 3, del Codice; l) «contratti standardizzati»: i contratti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengono rimesse alla libera scelta del contraente, non modificabili da parte del soggetto incaricato della distribuzione; m) «contributo di vigilanza»: il contributo di cui all'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; n) «corso»: insieme omogeneo, coordinato e sequenziale di uno o piu' moduli formativi idonei al raggiungimento di un obiettivo di apprendimento; o) «dipendenti dell'impresa»: il personale dell'impresa di assicurazione o riassicurazione direttamente coinvolto nell'attivita' di distribuzione; p) «distributore»: qualsiasi intermediario assicurativo o riassicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio e impresa di assicurazione o riassicurazione; q) «distribuzione assicurativa e riassicurativa»: l'attivita' consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o piu' contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente e' in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso; r) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; s) «e-learning»: apprendimento realizzato tramite l'utilizzo delle tecnologie multimediali e di internet; t) «firma digitale»: particolare tipo di firma elettronica avanzata disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni; u) «firma elettronica», «firma elettronica avanzata» e «firma elettronica qualificata»: firme definite dall'art. 3, comma 1, punti 10, 11 e 12 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; v) «Fondo di garanzia»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione di cui all'art. 115 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; w) «formazione in aula»: la formazione conseguita attraverso la partecipazione a corsi che prevedono la compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo; x) «impresa che opera in qualita' di distributore»: l'impresa di assicurazione o di riassicurazione quando svolge direttamente l'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa ai sensi dell'art. 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza; y) «imprese preponenti»: le imprese di assicurazione o di riassicurazione che conferiscono incarichi finalizzati all'esercizio dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa ad intermediari iscritti nelle sezioni A, D e F del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ovvero a intermediari inseriti nell'Elenco annesso; z) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; aa) «intermediario»: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario riassicurativo e intermediario assicurativo a titolo accessorio; bb) «istituti di pagamento»: le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, h-sexies) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni; cc) «LCMS (Learning Content Management System)»: sistemi per la gestione diretta dei contenuti formativi; dd) «LMS (learning management system)»: piattaforma applicativa (o insieme di programmi) che permette l'erogazione dei corsi in modalita' e-learning e, in particolare, gestisce gli utenti, la distribuzione dei corsi on-line, il tracciamento delle attivita' on-line e l'analisi delle statistiche; ee) «locali dell'intermediario»: le sedi o le dipendenze in cui opera l'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D, E o F del Registro, intese come i locali accessibili al pubblico o adibiti al ricevimento del pubblico, anche nel caso in cui l'accesso sia sottoposto a forme di controllo; ff) «mediatori o broker»: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione; gg) «modulo formativo»: unita' didattica di base finalizzata alla trattazione di uno o piu' argomenti didattici omogenei; hh) «periti assicurativi»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti; ii) «polizza»: documento probatorio del contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 1888 del codice civile; jj) «posta elettronica»: servizio internet tramite il quale ogni utente abilitato puo' inviare e ricevere dei messaggi utilizzando un computer o altro dispositivo elettronico connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio; kk) «posta elettronica certificata»: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi »; ll) «Poste Italiane spa - Divisione servizi di bancoposta»: la societa' Poste Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144; mm) «produttori diretti»: gli intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all'attivita' svolta a titolo principale, esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima; nn) «pubblicita'»: qualsiasi messaggio, diffuso con ogni mezzo di comunicazione e con qualunque modalita', avente la finalita' di promuovere i prodotti assicurativi; oo) «Registro» o «RUI»: il Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; pp) «responsabili della distribuzione dell'impresa»: le persone fisiche che, nell'ambito dell'impresa per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilita' ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attivita' distributiva dell'impresa che opera in qualita' di distributore; qq) «responsabili dell'attivita' di distribuzione dell'intermediario»: le persone fisiche che, nell'ambito della societa' di intermediazione per la quale operano, hanno funzioni direttive e/o poteri decisionali con correlate responsabilita' ed esercitano funzioni di direzione e/o di coordinamento ovvero di controllo dell'attivita' di distribuzione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla societa'; rr) «rete distributiva diretta»: i dipendenti di imprese direttamente coinvolti nell'attivita' di distribuzione, inclusi gli addetti dei call center, gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi i relativi addetti all'attivita' di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all'interno dei locali e i relativi addetti dei call center, nonche' gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI; ss) «reti di vendita multilevel marketing»: le reti distributive operanti con tecniche di vendita quali il multilevel marketing, il network marketing o affini in cui, tra l'altro, il venditore procaccia clienti che possono diventare a loro volta venditori e percepisce una remunerazione sia sul contratto direttamente venduto che sui contratti venduti dagli altri componenti la rete che egli stesso ha arruolato; tt) «societa' di intermediazione mobiliare» o Sim»: le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; uu) «strumenti di pagamento elettronici»: dispositivi elettronici e/o insieme di procedure elettroniche concordate tra l'utilizzatore e il prestatore di servizi di pagamento di cui l'utilizzatore si avvale per impartire un ordine di pagamento; vv) «tecniche di comunicazione a distanza»: qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; ww) «videoconferenza»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti; xx) «webinar (o web-based seminar)»: modalita' di apprendimento a distanza attraverso la contemporanea partecipazione e interazione di docenti e discenti e la condivisione di materiale formativo.