Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente Regolamento  disciplina  le  condizioni  di  accesso
all'attivita' di distribuzione  assicurativa  e  riassicurativa  come
definita dall'art. 2,  comma  1,  lettera  q),  e  l'esercizio  della
stessa. 
  2. Costituisce altresi'  attivita'  di  distribuzione  assicurativa
l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), svolta  a  titolo
oneroso nel contesto di un'attivita' commerciale, professionale o  di
una diversa attivita' principale e anche se tale  attivita'  riguardi
contratti di assicurazione abbinati  alla  vendita  di  beni  o  alla
prestazione di servizi forniti a titolo di attivita' principale. 
  3. Costituisce, inoltre, attivita' di distribuzione assicurativa la
stipulazione  di  contratti  o  convenzioni  assicurative  in   forma
collettiva per conto di singoli  assicurati,  qualora  questi  ultimi
sostengano, direttamente o  indirettamente,  in  tutto  o  in  parte,
l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il  soggetto  che
stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. 
  4. Il presente Regolamento non si applica: 
    a) alle attivita' di cui all'art. 107, comma 3, del Codice; 
    b) alla distribuzione  assicurativa  esercitata  da  intermediari
assicurativi  a  titolo   accessorio,   laddove   siano   soddisfatte
congiuntamente le condizioni fissate  dall'art.  107,  comma  4,  del
Codice e fermi, in ogni caso, gli  obblighi  imposti  dall'art.  107,
comma 5, del Codice.