Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina le condizioni di accesso all'attivita' di distribuzione assicurativa e riassicurativa come definita dall'art. 2, comma 1, lettera q), e l'esercizio della stessa. 2. Costituisce altresi' attivita' di distribuzione assicurativa l'attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera q), svolta a titolo oneroso nel contesto di un'attivita' commerciale, professionale o di una diversa attivita' principale e anche se tale attivita' riguardi contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi forniti a titolo di attivita' principale. 3. Costituisce, inoltre, attivita' di distribuzione assicurativa la stipulazione di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. 4. Il presente Regolamento non si applica: a) alle attivita' di cui all'art. 107, comma 3, del Codice; b) alla distribuzione assicurativa esercitata da intermediari assicurativi a titolo accessorio, laddove siano soddisfatte congiuntamente le condizioni fissate dall'art. 107, comma 4, del Codice e fermi, in ogni caso, gli obblighi imposti dall'art. 107, comma 5, del Codice.