Art. 3 
 
                 Attivita' sanzionatoria d'ufficio, 
                 su comunicazione e su segnalazione 
 
  1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio: 
    a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di  cui
all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate  secondo
la direttiva annuale sullo svolgimento della  funzione  di  vigilanza
dell'Autorita'; 
    b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h); 
    c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera i). 
  2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono  presentate,  di  norma,
attraverso il modulo della piattaforma  informatica  disponibile  sul
sito  istituzionale  dell'Autorita',  che   utilizza   strumenti   di
crittografia  e  garantisce  la   riservatezza   dell'identita'   del
segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della  relativa
documentazione.