Art. 3 Attivita' sanzionatoria d'ufficio, su comunicazione e su segnalazione 1. L'Autorita' esercita il potere sanzionatorio: a) d'ufficio, qualora accerti una o piu' delle violazioni di cui all'art. 54-bis, comma 6, nell'ambito di attivita' espletate secondo la direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza dell'Autorita'; b) su comunicazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera h); c) su segnalazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera i). 2. Le comunicazioni e le segnalazioni sono presentate, di norma, attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'Autorita', che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione.