Art. 5 Ordine di priorita' delle comunicazioni e delle segnalazioni 1. Le comunicazioni e le segnalazioni sono trattate secondo il seguente ordine di priorita': a) nei casi di cui al comma 6, primo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravita' delle misure discriminatorie e all'eventuale danno alla salute nonche' alla reiterata adozione di misure discriminatorie e alla adozione di piu' misure discriminatorie oltreche' alla partecipazione di diversi soggetti all'adozione di misure discriminatorie; b) nei casi di cui al comma 6, secondo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo all'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni nonche' all'adozione di procedure non conformi alle linee guida dell'Autorita', in particolare, riguardo alla promozione, ai sensi dell'art 54-bis, comma 5, ultimo periodo, del ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identita' del segnalante e del contenuto della segnalazione nonche' della relativa documentazione; c) nei casi di cui al comma 6, terzo periodo, art. 54-bis, si ha riguardo alla gravita' degli illeciti segnalati al RPCT, all'ampiezza dell'intervallo temporale della inerzia del RPCT e al numero degli illeciti segnalati al RPCT.