Art. 6 
 
              Provvedimenti conclusivi del procedimento 
 
  1. Il procedimento si conclude con l'adozione di  uno  o  piu'  dei
seguenti provvedimenti: 
    a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza  dei
presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della  sanzione
amministrativa pecuniaria; 
    b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il
minimo ed il  massimo  edittale,  tenuto  conto  del  criterio  della
dimensione dell'amministrazione  o  dell'ente  cui  si  riferisce  la
comunicazione o la segnalazione di cui all'art. 54-bis, comma 6 e dei
criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.