Art. 6 Provvedimenti conclusivi del procedimento 1. Il procedimento si conclude con l'adozione di uno o piu' dei seguenti provvedimenti: a) di archiviazione, qualora sia stata riscontrata l'assenza dei presupposti di fatto o di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria; b) di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria tra il minimo ed il massimo edittale, tenuto conto del criterio della dimensione dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la comunicazione o la segnalazione di cui all'art. 54-bis, comma 6 e dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981.