IL DIRETTORE 
        dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia 
 
  Visto l'art. 1, comma 2, lettera hh), del  decreto  legislativo  n.
231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  90
(infra, decreto legislativo n. 231/2007 o  decreto  antiriciclaggio),
che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni,  gli  enti  pubblici
nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche  e
dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359  del  codice  civile,
limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse  disciplinata
dal diritto  nazionale  o  dall'Unione  europea  nonche'  i  soggetti
preposti alla riscossione dei tributi  nell'ambito  della  fiscalita'
nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»; 
  Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n.  231/2007,  in
base al quale, al  fine  di  consentire  lo  svolgimento  di  analisi
finanziarie mirate a  far  emergere  fenomeni  di  riciclaggio  e  di
finanziamento del terrorismo, le pubbliche  amministrazioni  definite
in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unita' di
informazione  finanziaria  per   l'Italia   (infra,   UIF)   dati   e
informazioni concernenti le operazioni  sospette  di  cui  vengano  a
conoscenza nell'esercizio della propria attivita'  istituzionale.  La
UIF,  in  apposite  istruzioni,  adottate  sentito  il  Comitato   di
sicurezza  finanziaria  (infra,  CSF),  individua   i   dati   e   le
informazioni da trasmettere, le modalita' e i termini della  relativa
comunicazione nonche' gli indicatori  per  agevolare  la  rilevazione
delle operazioni sospette; 
  Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del
27 marzo 2018; 
 
                             A d o t t a 
 
                       le seguenti istruzioni: 
 
                               Art. 1 
 
                            Comunicazioni 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e
informazioni concernenti le operazioni sospette  ai  sensi  dell'art.
10, comma 4, del  decreto  legislativo  n.  231/2007,  effettuano  la
comunicazione  a   prescindere   dalla   rilevanza   e   dall'importo
dell'operazione sospetta. 
  2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli
elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito  dell'attivita'
istituzionale svolta, anche alla luce degli  indicatori  di  anomalia
riportati in allegato. 
  3. La comunicazione e' inviata alla UIF anche quando  le  pubbliche
amministrazioni  dispongono  di  dati  e  informazioni   inerenti   a
operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte
presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. 
  4. Il sospetto di operazioni  riconducibili  al  finanziamento  del
terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo  e  dei
relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul  sito
internet della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della  comunicazione,
la  mera  omonimia,  qualora  le  pubbliche  amministrazioni  possano
escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili,  che  uno  o
piu'  dei  dati  identificativi  siano  effettivamente   gli   stessi
riportati nelle liste. Tra i dati  identificativi  sono  comprese  le
cariche, le qualifiche e ogni altro dato  riferito  nelle  liste  che
risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e  con  le
caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 
  5. Il sospetto di operazioni  riconducibili  al  finanziamento  del
terrorismo puo' desumersi altresi' dalla rilevazione  degli  elementi
di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF
del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017. 
  6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti  le
operazioni sospette e' un  atto  distinto  dalla  denuncia  di  fatti
penalmente rilevanti. 
  7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima  riservatezza
dell'identita' delle persone che effettuano la  comunicazione  e  del
contenuto della medesima.