IL DIRETTORE dell'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia Visto l'art. 1, comma 2, lettera hh), del decreto legislativo n. 231/2007, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (infra, decreto legislativo n. 231/2007 o decreto antiriciclaggio), che definisce le «Pubbliche amministrazioni» come «le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli enti pubblici nazionali, le societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione europea nonche' i soggetti preposti alla riscossione dei tributi nell'ambito della fiscalita' nazionale o locale, quale che ne sia la forma giuridica»; Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attivita' istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalita' e i termini della relativa comunicazione nonche' gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette; Sentito il CSF che ha espresso parere favorevole nella riunione del 27 marzo 2018; A d o t t a le seguenti istruzioni: Art. 1 Comunicazioni 1. Le pubbliche amministrazioni tenute a comunicare alla UIF dati e informazioni concernenti le operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 231/2007, effettuano la comunicazione a prescindere dalla rilevanza e dall'importo dell'operazione sospetta. 2. Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attivita' istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia riportati in allegato. 3. La comunicazione e' inviata alla UIF anche quando le pubbliche amministrazioni dispongono di dati e informazioni inerenti a operazioni rifiutate o interrotte ovvero eseguite in tutto o in parte presso altri destinatari di autonomi obblighi di segnalazione. 4. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anzitutto dal riscontro di un nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito internet della UIF. Non e' sufficiente, ai fini della comunicazione, la mera omonimia, qualora le pubbliche amministrazioni possano escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o piu' dei dati identificativi siano effettivamente gli stessi riportati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo. 5. Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo puo' desumersi altresi' dalla rilevazione degli elementi di carattere oggettivo e soggettivo riportati nelle comunicazioni UIF del 18 aprile 2016 e del 13 ottobre 2017. 6. La comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette e' un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti. 7. Le pubbliche amministrazioni assicurano la massima riservatezza dell'identita' delle persone che effettuano la comunicazione e del contenuto della medesima.