Art. 2 
 
                       Indicatori di anomalia 
 
  1. Gli indicatori di anomalia previsti nell'allegato alle  presenti
istruzioni sono  volti  a  ridurre  i  margini  di  incertezza  delle
valutazioni soggettive  connesse  alle  comunicazioni  di  operazioni
sospette e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli  oneri
e alla correttezza e omogeneita' delle comunicazioni medesime. 
  2. L'elencazione degli indicatori di  anomalia  non  e'  esaustiva,
anche in considerazione della continua evoluzione delle modalita'  di
svolgimento  delle   operazioni.   L'impossibilita'   di   ricondurre
operazioni o comportamenti a uno  o  piu'  degli  indicatori  non  e'
sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; vanno valutati
pertanto  con  la  massima  attenzione  ulteriori   comportamenti   e
caratteristiche dell'operazione  che,  sebbene  non  descritti  negli
indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto. 
  3. La mera ricorrenza di operazioni o  comportamenti  descritti  in
uno  o  piu'  indicatori  di  anomalia  non  e'  motivo  di  per  se'
sufficiente per la qualificazione dell'operazione  come  sospetta  ai
fini della comunicazione alla UIF, ma e' comunque necessario svolgere
una specifica analisi nel  concreto  e  una  valutazione  complessiva
dell'operativita'  avvalendosi  di  tutte   le   altre   informazioni
disponibili. 
  4. Le pubbliche amministrazioni applicano gli indicatori  rilevanti
alla luce  dell'attivita'  istituzionale  in  concreto  svolta  e  si
avvalgono degli indicatori di carattere generale unitamente a  quelli
specifici per tipologia attivita'. 
  5. Ai fini dell'applicazione degli indicatori, per «soggetto cui e'
riferita l'operazione» si  intende  il  soggetto  (persona  fisica  o
entita'  giuridica)  che  entra  in  relazione   con   le   pubbliche
amministrazioni e riguardo al quale emergono elementi di sospetto  di
riciclaggio, di finanziamento del  terrorismo  o  di  provenienza  da
attivita' criminosa delle risorse economiche e finanziarie. 
  6. Per favorirne la lettura e  la  comprensione  alcuni  indicatori
sono stati specificati  in  sub-indici;  i  sub-indici  costituiscono
un'esemplificazione dell'indicatore di riferimento  e  devono  essere
valutati congiuntamente al  contenuto  dello  stesso.  I  riferimenti
dell'indicatore  a  circostanze  oggettive  (quali,  ad  esempio,  la
ripetitivita'   dei   comportamenti   o   la   rilevanza    economica
dell'operazione) ovvero soggettive (quali,  ad  esempio,  l'eventuale
incoerenza della giustificazione addotta o del profilo economico  del
soggetto cui e' riferita l'operazione),  seppure  non  specificamente
richiamati, valgono anche con riguardo ai relativi sub-indici. 
  7. Le operazioni e i comportamenti inerenti ad attivita' economiche
svolte nei  settori  degli  appalti  e  dei  finanziamenti  pubblici,
individuati nella sezione C  dell'allegato,  devono  essere  valutati
sulla base degli elementi di anomalia indicati per ciascun settore  e
dei  seguenti  criteri:  incoerenza  con  l'attivita'  o  il  profilo
economico-patrimoniale del soggetto  cui  e'  riferita  l'operazione;
assenza  di  giustificazione  economica;  inusualita',   illogicita',
elevata complessita' dell'attivita'.