Art. 6. 
      Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative 
 
    La selezione delle candidature per le  assemblee  rappresentative
avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal  presente
Statuto e nel rispetto delle norme di legge. 
    Le  cariche  elettive  relative  al  candidato  sindaco  e   alla
collegata  lista  riferita  a  comuni  e  citta'  non  capoluogo   di
provincia,  nonche'  le  cariche  elettive  riferite  ai  consiglieri
provinciali, vengono proposte dalle sezioni  comunali  competenti,  e
ratificate dalla relativa sezione provinciale. 
    Le cariche elettive relative al candidato sindaco  e  alla  lista
collegata, riferita a citta' capoluogo di provincia  e  al  candidato
presidente  di  provincia  e  la  lista  dei  candidati   consiglieri
provinciali, vengono proposte dalla sezione provinciale competente, e
ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale. 
    Le  cariche  elettive  relative  al  candidato  sindaco  e   alla
collegata lista riferita  a  citta'  capoluogo  di  regione,  nonche'
quelle  a  candidato  governatore  e  alle  collegate  liste  vengono
proposte dalla  articolazione  territoriale  regionale  competente  e
ratificate dal consiglio federale. 
    Il  consiglio  federale  delibera  la  composizione  delle  liste
relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.