Art. 6. Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge. Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a comuni e citta' non capoluogo di provincia, nonche' le cariche elettive riferite ai consiglieri provinciali, vengono proposte dalle sezioni comunali competenti, e ratificate dalla relativa sezione provinciale. Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla lista collegata, riferita a citta' capoluogo di provincia e al candidato presidente di provincia e la lista dei candidati consiglieri provinciali, vengono proposte dalla sezione provinciale competente, e ratificate dalla relativa articolazione territoriale regionale. Le cariche elettive relative al candidato sindaco e alla collegata lista riferita a citta' capoluogo di regione, nonche' quelle a candidato governatore e alle collegate liste vengono proposte dalla articolazione territoriale regionale competente e ratificate dal consiglio federale. Il consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali politiche ed europee.