(( Art. 1 bis Misure per la tutela del diritto all'abitazione 1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilita', il Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con gli effetti di cui all'art. 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'art. 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario straordinario non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, ne' acquisisce alcun gravame sull'unita' immobiliare ceduta. 2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti di cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonche', per ciascuna unita' immobiliare, l'indennita' di cui alla legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi regionali di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000, e l'indennita' per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000. 3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennita' di cui al medesimo comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. 4. Le indennita' sono diminuite del 10 per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione. 5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e' pronunciata a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta dello stesso )).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 45, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): «Art. 45 (L) (Disposizioni generali). - 1. Fin da quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino alla data in cui e' eseguito il decreto di esproprio, il proprietario ha il diritto di stipulare col soggetto beneficiario dell'espropriazione l'atto di cessione del bene o della sua quota di proprieta'. (L) 2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: a) se riguarda un'area edificabile, e' calcolato ai sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell' art. 37; b) se riguarda una costruzione legittimamente edificata, e' calcolato nella misura venale del bene ai sensi dell'art. 38; c) se riguarda un'area non edificabile, e' calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3; d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, e' calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In tale caso non compete l'indennita' aggiuntiva di cui all'art. 40, comma 4. (L) 3. L'accordo di cessione produce gli effetti del decreto di esproprio e non li perde se l'acquirente non corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo X. (L)». - Si riporta l'art. 24, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): «Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). - 1. L'esecuzione del decreto di esproprio ha luogo per iniziativa dell'autorita' espropriante o del suo beneficiario, con il verbale di immissione in possesso, entro il termine perentorio di due anni. (L) 2. Lo stato di consistenza del bene puo' essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi. (L) 3. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L) 5. L'autorita' espropriante, in calce al decreto di esproprio, indica la data in cui e' avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione. (R) 6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di esproprio ne da' comunicazione all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 1. (R) 7. Decorso il termine previsto nel comma 1, entro i successivi tre anni puo' essere emanato un ulteriore atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)». La legge della regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo), e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Liguria 12 dicembre 2007, n. 20, parte prima. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2017 (Adeguamento delle modalita' di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio di interessi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2017, n. 301.».