(( Art. 1 bis 
 
 
           Misure per la tutela del diritto all'abitazione 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare   le   operazioni   di   ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento,  che  costituisce
opera di  pubblica  utilita',  il  Commissario  straordinario,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' stipulare con i proprietari  e
con gli usufruttuari delle unita' immobiliari oggetto delle ordinanze
di sgombero del sindaco della citta' di Genova, con  gli  effetti  di
cui all'art. 45, comma 3, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione
del bene o del diritto reale. Scaduto  tale  termine,  provvede  alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di  esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e  procede
all'immediata redazione del verbale  di  immissione  in  possesso  ai
sensi dell'art. 24 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  327  del  2001.   Il   Commissario
straordinario  non  subentra  nei  rapporti  passivi   gravanti   sui
proprietari a favore di istituti  finanziari,  ne'  acquisisce  alcun
gravame sull'unita' immobiliare ceduta. 
  2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli  atti  di  cessione
sono corrisposte, nel termine di  trenta  giorni  dalla  trascrizione
degli stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro  2.025,50
per metro quadrato, che tiene conto del valore venale  dell'immobile,
delle spese per  l'acquisto  degli  arredi  e  di  ogni  altra  spesa
accessoria per la ricollocazione  abitativa,  nonche',  per  ciascuna
unita' immobiliare, l'indennita' di  cui  alla  legge  della  regione
Liguria 3 dicembre 2007, n. 39, che disciplina i Programmi  regionali
di intervento strategico (PRIS), pari a euro 45.000,  e  l'indennita'
per l'improvviso sgombero, pari a euro 36.000. 
  3. Agli usufruttuari e' corrisposta, nel termine di cui al comma 2,
la quota delle indennita'  di  cui  al  medesimo  comma  2  calcolata
utilizzando  i  coefficienti  di  cui  al   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  20  dicembre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre  2017,  con  corrispondente
diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. 
  4. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione. 
  5. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 
  6.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  45,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              «Art. 45 (L)  (Disposizioni  generali).  -  1.  Fin  da
          quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
          alla data in cui e' eseguito il decreto  di  esproprio,  il
          proprietario  ha  il  diritto  di  stipulare  col  soggetto
          beneficiario dell'espropriazione  l'atto  di  cessione  del
          bene o della sua quota di proprieta'. (L) 
              2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: 
                a) se riguarda un'area edificabile, e'  calcolato  ai
          sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci  per  cento  di
          cui al comma 2 dell' art. 37; 
                b)  se  riguarda   una   costruzione   legittimamente
          edificata, e' calcolato nella misura  venale  del  bene  ai
          sensi dell'art. 38; 
                c) se riguarda un'area non edificabile, e'  calcolato
          aumentando del cinquanta  per  cento  l'importo  dovuto  ai
          sensi dell'art. 40, comma 3; 
                d) se riguarda  un'area  non  edificabile,  coltivata
          direttamente dal proprietario, e'  calcolato  moltiplicando
          per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In
          tale  caso  non  compete  l'indennita'  aggiuntiva  di  cui
          all'art. 40, comma 4. (L) 
              3.  L'accordo  di  cessione  produce  gli  effetti  del
          decreto di esproprio e non li  perde  se  l'acquirente  non
          corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 
              4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del capo X. (L)». 
              - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              «Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). -
          1. L'esecuzione del  decreto  di  esproprio  ha  luogo  per
          iniziativa   dell'autorita'   espropriante   o   del    suo
          beneficiario, con il verbale  di  immissione  in  possesso,
          entro il termine perentorio di due anni. (L) 
              2.  Lo  stato  di  consistenza  del  bene  puo'  essere
          compilato anche successivamente alla redazione del  verbale
          di immissione in possesso, senza ritardo e  prima  che  sia
          mutato lo stato dei luoghi. (L) 
              3. Lo stato di consistenza e il verbale  di  immissione
          sono redatti in contraddittorio con  l'espropriato  o,  nel
          caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
          testimoni  che  non  siano  dipendenti   del   beneficiario
          dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni  i
          titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 
              4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
          quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
          continua ad essere utilizzato, per  qualsiasi  ragione,  da
          chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L) 
              5. L'autorita' espropriante, in  calce  al  decreto  di
          esproprio, indica la data in cui e'  avvenuta  l'immissione
          in  possesso  e  trasmette  copia  del   relativo   verbale
          all'ufficio per i registri  immobiliari,  per  la  relativa
          annotazione. (R) 
              6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di  esproprio
          ne  da'  comunicazione  all'ufficio  istituito   ai   sensi
          dell'art. 14, comma 1. (R) 
              7. Decorso il termine previsto nel  comma  1,  entro  i
          successivi tre anni puo' essere emanato un  ulteriore  atto
          che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)». 
              La legge della regione Liguria 3 dicembre 2007,  n.  39
          (Programmi regionali di  intervento  strategico  (P.R.I.S.)
          per  agevolare  la   realizzazione   delle   grandi   opere
          infrastrutturali  attraverso  la  ricerca  della   coesione
          territoriale e sociale. Modifiche alla  legge  regionale  3
          dicembre  2007,  n.  38   (Organizzazione   dell'intervento
          regionale  nel  settore  abitativo),  e'   pubblicata   sul
          Bollettino Ufficiale  della  regione  Liguria  12  dicembre
          2007, n. 20, parte prima. 
              Il decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze
          20 dicembre 2017 (Adeguamento delle  modalita'  di  calcolo
          dei diritti di usufrutto e  delle  rendite  o  pensioni  in
          ragione della nuova misura del  saggio  di  interessi),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2017,  n.
          301.».