(( Art. 1 ter Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali 1. Per l'esecuzione delle attivita' di cui all'art. 1, il Commissario straordinario individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario. 2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorita' rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attivita' di verifica e messa in sicurezza di tutte le infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia. 3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumita' e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'art. 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del piano economico finanziario )).