(( Art. 1 ter 
 
 
             Interventi di messa in sicurezza e gestione 
                      delle tratte autostradali 
 
    
  1.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  all'art.  1,   il
Commissario   straordinario   individua   i   tronchi    autostradali
funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10
sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli  interventi  di
ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal  fine
le relative tratte delle autostrade  A7  e  A10  sono  immediatamente
consegnate dal concessionario al Commissario straordinario. 
  2. Le concessionarie  autostradali  provvedono,  con  carattere  di
priorita'  rispetto  ad  ogni  altro   intervento   programmato,   ad
intraprendere  le  occorrenti  attivita'  di  verifica  e  messa   in
sicurezza  di  tutte  le  infrastrutture  viarie  oggetto   di   atti
convenzionali,  con  particolare  riguardo  ai  ponti,   viadotti   e
cavalcavia. 
  3. Fermo restando l'obbligo, per  le  concessionarie,  di  adottare
ogni occorrente iniziativa a  tutela  della  pubblica  incolumita'  e
della  sicurezza  delle  infrastrutture,  ivi  comprese   misure   di
limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attivita' di cui
al comma 2, da concludere entro dodici mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte
dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui  all'art.
12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse  senza
possibilita' di imputazione alle tariffe autostradali e senza  alcuna
corrispondente revisione del piano economico finanziario )).