Art. 10 
 
 
            Norme in materia di giustizia amministrativa 
                        e di difesa erariale 
 
  1.  Tutte  le  controversie  relative  agli   atti   adottati   dal
Commissario straordinario di cui all'art. 1, nonche'  ai  conseguenti
rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti  che
derivano da detti atti, sono devolute  alla  giurisdizione  esclusiva
del  giudice  amministrativo  ((   e   alla   competenza   funzionale
inderogabile del tribunale amministrativo regionale della Liguria )). 
  2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'art.  125  del  codice
del processo amministrativo. 
  3.  Il  Commissario  straordinario   si   avvale   del   patrocinio
dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del ((  testo  unico
di cui al )) regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  125,  del  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18
          giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al  governo  per  il
          riordino del processo amministrativo): 
              «Art. 125 (Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche).  -  1.
          Nei giudizi che riguardano le procedure  di  progettazione,
          approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e  degli
          insediamenti   produttivi   e   relative    attivita'    di
          espropriazione, occupazione e  asservimento,  di  cui  alla
          parte II, titolo III, capo IV del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni  del  presente
          Capo,  con  esclusione  dell'art.  122,  si  applicano   le
          seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'art. 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative: 
                a) alle procedure di cui  all'art.  140  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
                b) alle procedure di  progettazione,  approvazione  e
          realizzazione degli interventi  individuati  nel  contratto
          istituzionale di sviluppo ai sensi dell'art. 6 del  decreto
          legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
                c) alle opere di  cui  all'art.  32,  comma  18,  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in  legge  15
          luglio 2011, n. 111.». 
              - Si riporta l'art. 1, del  regio  decreto  30  ottobre
          1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle  leggi  e
          delle norme giuridiche sulla  rappresentanza  e  difesa  in
          giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
          dello Stato): 
              «Art.   1   (La   rappresentanza,   il   patrocinio   e
          l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato,
          anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano alla
          Avvocatura  dello  Stato).  -  Gli  avvocati  dello  Stato,
          esercitano  le   loro   funzioni   innanzi   a   tutte   le
          giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno  bisogno  di
          mandato, neppure nei casi  nei  quali  le  norme  ordinarie
          richiedono il mandato speciale, bastando che  consti  della
          loro qualita'.».