Art. 11 
 
 
             Surrogazione legale dello Stato nei diritti 
                   dei beneficiari di provvidenze 
 
  1. Nei limiti delle risorse  erogate  dallo  Stato  ai  beneficiari
delle provvidenze previste ai sensi del presente capo,  lo  Stato  e'
surrogato nei  diritti  dei  beneficiari  stessi  nei  confronti  dei
soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'art. 1203, (( numero
5) )), del codice civile. Restano fermi  gli  ulteriori  diritti  dei
predetti  beneficiari  nei  confronti   degli   stessi   responsabili
dell'evento. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 1203, del codice civile: 
              «Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione  ha
          luogo di diritto nei seguenti casi: 
                1) a vantaggio di chi, essendo  creditore,  ancorche'
          chirografario, paga un altro creditore che  ha  diritto  di
          essergli preferito in ragione dei suoi privilegi,  del  suo
          pegno o delle sue ipoteche; 
                2) a vantaggio dell'acquirente di  un  immobile  che,
          fino alla concorrenza del prezzo di acquisto,  paga  uno  o
          piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; 
                3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri
          o per altri al pagamento del  debito,  aveva  interesse  di
          soddisfarlo; 
                4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario,
          che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 
                5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».