Art. 11 Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze 1. Nei limiti delle risorse erogate dallo Stato ai beneficiari delle provvidenze previste ai sensi del presente capo, lo Stato e' surrogato nei diritti dei beneficiari stessi nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'art. 1203, (( numero 5) )), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento.
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 1203, del codice civile: «Art. 1203 (Surrogazione legale). - La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: 1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorche' chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche; 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o piu' creditori a favore dei quali l'immobile e' ipotecato; 3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo; 4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari; 5) negli altri casi stabiliti dalla legge.».