Art. 2 
 
 
                Disposizioni concernenti il personale 
                       degli enti territoriali 
 
  1. Per  far  fronte  alle  necessita'  conseguenti  all'evento,  la
Regione Liguria (( , gli enti del settore  regionale  allargato,  con
esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale )), la  Citta'
metropolitana di Genova,  il  Comune  di  Genova  ((  e  le  societa'
controllate dalle predette amministrazioni  territoriali  nonche'  la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura  di  Genova
)), previa autorizzazione del Commissario  delegato  per  l'emergenza
nominato con ordinanza (( del Capo del Dipartimento della  protezione
civile  ))  n.  539   del   20   agosto   2018,   possono   assumere,
complessivamente per gli anni 2018 e 2019 con contratti di  lavoro  a
tempo determinato, ulteriori unita'  di  personale  con  funzioni  di
protezione civile, polizia locale e  di  supporto  all'emergenza,  ((
fino a 300 unita' )), in deroga  ai  vincoli  di  contenimento  della
spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare
dall'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e
dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  gli  enti  ivi  indicati
possono provvedere con risorse proprie disponibili, d'intesa  con  il
Commissario delegato. Il Commissario medesimo provvede  altresi'  con
propri provvedimenti al riparto, tra gli enti  di  cui  al  comma  1,
delle unita' di personale e delle risorse nel limite  complessivo  di
spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018  e  di  euro  10.000.000  per
l'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma  il  Commissario
(( delegato )) provvede a  valere  sulle  risorse  disponibili  sulla
contabilita' speciale per l'emergenza. 
  3. Le assunzioni sono effettuate con facolta'  di  attingere  dalle
graduatorie vigenti, anche di altre  amministrazioni,  formate  anche
per assunzioni  a  tempo  indeterminato,  per  profili  professionali
compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie  suddette  non
risulti individuabile personale del profilo professionale  richiesto,
i soggetti di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione  previa
selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di  criteri  di
pubblicita', trasparenza e imparzialita', anche semplificati. 
  (( 3-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  l'Autorita'  di
sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale  e'  autorizzata  ad
assumere, per gli anni 2018 e 2019, con contratti di lavoro  a  tempo
determinato, venti unita'  di  personale  con  funzioni  di  supporto
operativo e logistico all'emergenza,  con  imputazione  dei  relativi
oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorita' medesima. Il
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non  previsti  a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189, e' ridotto di euro 500.000 per l'anno 2018  e  di  euro
500.000 per l'anno 2019 )). 
  4. La contabilita' speciale di cui  all'ordinanza  n.  539  del  20
agosto  2018,  intestata  al  Commissario  delegato  per  l'emergenza
dell'evento determinatosi il  14  agosto  2018,  e'  integrata  di  9
milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019.
Al relativo onere si provvede mediante  utilizzo  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali di cui all'art.  44  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1. Le predette risorse sono trasferite  direttamente
alla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 
  (( 4-bis. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle  risorse
di  cui  al  presente  articolo   possono   essere   utilizzate,   ad
integrazione del piano degli interventi del Commissario delegato, per
le finalita' di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di
recupero dei beni dagli immobili oggetto  di  ordinanze  di  sgombero
adottate a seguito dell'evento )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
          civile 20 agosto 2018, n. 539 (Primi interventi urgenti  di
          protezione    civile    in    conseguenza    dell'emergenza
          determinatasi  a  seguito  del  crollo  di  un  tratto  del
          viadotto  Polcevera  dell'autostrada  A10,  nel  Comune  di
          Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto  nella  mattinata
          del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539) e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194. 
              - Si riporta l'art. 9, comma 28, del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              «Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
          pubblico). - (Omissis). 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti  pubblici  di  cui  all'art.  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui  all'art.  70,  comma  1,  lettera   d)   del   decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui  al  primo  e  al
          secondo periodo non si applicano, anche con riferimento  ai
          lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilita'  e
          ai cantieri di  lavoro,  nel  caso  in  cui  il  costo  del
          personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi
          o   da   fondi   dell'Unione   europea;   nell'ipotesi   di
          cofinanziamento, i limiti medesimi  non  si  applicano  con
          riferimento alla sola quota finanziata da  altri  soggetti.
          Le disposizioni di  cui  al  presente  comma  costituiscono
          principi generali ai fini del coordinamento  della  finanza
          pubblica ai quali  si  adeguano  le  regioni,  le  province
          autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario
          nazionale. Per gli enti locali in  sperimentazione  di  cui
          all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
          per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi  e'
          fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel  2009.  A
          decorrere dal 2013 gli  enti  locali  possono  superare  il
          predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a
          garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale,  di
          istruzione pubblica e del settore sociale  nonche'  per  le
          spese sostenute per lo  svolgimento  di  attivita'  sociali
          mediante forme di lavoro accessorio  di  cui  all'art.  70,
          comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
          Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano
          agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
          spese di personale di cui ai commi 557 e  562  dell'art.  1
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e   successive
          modificazioni,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente. Resta fermo  che  comunque  la  spesa
          complessiva non puo' essere superiore alla spesa  sostenuta
          per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in  ogni  caso
          escluse dalle limitazioni previste dal  presente  comma  le
          spese sostenute per le assunzioni a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'art. 110, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto
          scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione  e
          specializzazione artistica e musicale trovano  applicazione
          le specifiche disposizioni di settore. Resta  fermo  quanto
          previsto dall'art. 1, comma 188, della  legge  23  dicembre
          2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di  ricerca  resta  fermo,
          altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'art.  1  della
          medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni.
          Al fine di  assicurare  la  continuita'  dell'attivita'  di
          vigilanza sui concessionari  della  rete  autostradale,  ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  5,   secondo   periodo,   del
          decreto-legge n. 216 del 2011, il  presente  comma  non  si
          applica  altresi',  nei  limiti  di  cinquanta  unita'   di
          personale,  al  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti esclusivamente per lo svolgimento della  predetta
          attivita'; alla copertura del relativo  onere  si  provvede
          mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione
          delle  risorse  di  cui   all'art.   25,   comma   2,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98.  Alle
          minori economie pari a  27  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno 2011  derivanti  dall'esclusione  degli  enti  di
          ricerca dall'applicazione delle disposizioni  del  presente
          comma, si provvede mediante utilizzo di quota  parte  delle
          maggiori entrate derivanti dall' art. 38,  commi  13-bis  e
          seguenti. Il presente comma non si applica  alla  struttura
          di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Il  mancato
          rispetto dei limiti di cui al  presente  comma  costituisce
          illecito disciplinare e determina responsabilita' erariale.
          Per  le  amministrazioni  che  nell'anno  2009  non   hanno
          sostenuto spese per le  finalita'  previste  ai  sensi  del
          presente comma, il  limite  di  cui  al  primo  periodo  e'
          computato con  riferimento  alla  media  sostenuta  per  le
          stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27
          dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2007): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              557. Ai fini del concorso delle autonomie  regionali  e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli
          enti sottoposti al patto di stabilita'  interno  assicurano
          la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri
          riflessi a carico delle amministrazioni  e  dell'IRAP,  con
          esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi  contrattuali,
          garantendo il contenimento  della  dinamica  retributiva  e
          occupazionale, con azioni  da  modulare  nell'ambito  della
          propria autonomia e rivolte, in termini  di  principio,  ai
          seguenti ambiti prioritari di intervento: 
                a) (Abrogata); 
                b) razionalizzazione e  snellimento  delle  strutture
          burocratico-amministrative, anche  attraverso  accorpamenti
          di  uffici   con   l'obiettivo   di   ridurre   l'incidenza
          percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; 
                c) contenimento delle  dinamiche  di  crescita  della
          contrattazione  integrativa,  tenuto  anche   conto   delle
          corrispondenti disposizioni dettate per le  amministrazioni
          statali. 
              (Omissis). 
              562. Per gli enti non sottoposti alle regole del  patto
          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo
          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e
          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi
          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente
          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo
          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite
          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo
          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente
          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'art. 6, comma  2,  del  decreto-legge  7
          ottobre  2008,  n.  154  (Disposizioni   urgenti   per   il
          contenimento  della  spesa  sanitaria  e  in   materia   di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189: 
              «Art.  6  (Disposizioni  finanziarie   e   finali).   -
          (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.». 
              - Si  riporta  l'art.  44  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): 
              «Art. 44 (Fondo per le  emergenze  nazionali  (Art.  5,
          legge n. 225/1992)). - 1. Per  gli  interventi  conseguenti
          agli eventi  di  cui  all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),
          relativamente ai quali il Consiglio dei  ministri  delibera
          la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale, si provvede con  l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per  le  emergenze  nazionali,  istituito  presso  la
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          protezione civile. 
              2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
          dei ministri, al termine di ciascun anno,  dovranno  essere
          evidenziati,  in  apposito  allegato,  gli  utilizzi  delle
          risorse   finanziarie   del   «Fondo   per   le   emergenze
          nazionali».».