Art. 3 
 
 
                      Misure in materia fiscale 
 
  1. I redditi dei fabbricati,  oggetto  di  ordinanze  sindacali  di
sgombero  adottate  a  seguito  dell'evento,  a  decorrere  dall'anno
d'imposta in corso (( alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto )) non concorrono alla formazione del reddito  imponibile  ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta
sul reddito delle societa' fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati  di
cui  al  primo  periodo  sono,  altresi',  esenti   dall'applicazione
dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di
cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  a
decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento  e  fino
al 31 dicembre 2020. Con decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  il  31
dicembre 2018, sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  il
rimborso al Comune di Genova del minor gettito connesso all'esenzione
di cui al precedente periodo. 
  2. Per i soggetti privati, proprietari o  titolari  di  diritti  di
godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unita'  locali
in  immobili  che  abbiano  subito  danni  direttamente   conseguenti
all'evento, verificati con  perizia  asseverata,  i  contributi,  gli
indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e
indipendentemente dalle modalita' di fruizione  e  contabilizzazione,
non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai  fini  delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per  i  soggetti  che
svolgono attivita' economica, le  agevolazioni  di  cui  al  presente
comma sono concesse ai sensi e nei limiti  del  regolamento  (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de  minimis»,  del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli  aiuti  «de  minimis»  nel
settore  agricolo  e  del  regolamento   (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 
  3. Le  persone  fisiche  proprietarie  o  titolari  di  diritti  di
godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2  ovvero  negli  stessi
residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche  che  hanno
sede legale o operativa negli  stessi  immobili,  sono  esentate  dal
pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
istanze,  i  contratti  e  i  documenti  presentati   alla   pubblica
amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento. 
  4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di  legge,
non sono soggetti, a far data dal  14  agosto  2018,  all'imposta  di
successione, ne' alle imposte e tasse  ipotecarie  e  catastali,  ne'
all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili  a
seguito dell'evento. 
  5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e  per  la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29
e 30 del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  nonche'  per  le
attivita' esecutive da parte  degli  agenti  della  riscossione  e  i
termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli enti
creditori, ivi  compresi  quelli  degli  enti  locali,  destinate  ai
soggetti residenti o che hanno sede o unita' locali negli immobili di
cui ai commi 1 e 2, sono sospesi  dal  14  agosto  2018  fino  al  31
dicembre 2019. 
  (( 5-bis. Le autorita' di regolazione di cui all'art. 48, comma  2,
del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,  n.  229,  con  propri
provvedimenti adottati entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  possono
prevedere  esenzioni  dal  pagamento  delle  forniture   di   energia
elettrica, gas,  acqua  e  telefonia,  comprensive  sia  degli  oneri
generali di sistema che  degli  eventuali  consumi,  per  il  periodo
intercorrente tra l'ordinanza di inagibilita' o l'ordinanza sindacale
di sgombero  e  la  revoca  delle  medesime,  individuando  anche  le
modalita'  per  la  copertura  delle  esenzioni   stesse   attraverso
specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove  opportuno,  a
strumenti di tipo perequativo )). 
  6. Agli oneri di cui al presente  articolo  si  provvede  ai  sensi
dell'art. 45. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 13, del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici): 
              «Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'art. 2 del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
          504. I soggetti richiamati dall'art. 2,  comma  1,  lettera
          b), secondo periodo, del decreto  legislativo  n.  504  del
          1992, sono individuati  nei  coltivatori  diretti  e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99,  e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata.
          In  caso  di   piu'   unita'   immobiliari,   la   predetta
          agevolazione puo'  essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  A  partire  dall'anno  2015  e'   considerata
          direttamente adibita ad abitazione principale  una  ed  una
          sola unita' immobiliare posseduta  dai  cittadini  italiani
          non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  e   iscritti
          all'Anagrafe degli italiani  residenti  all'estero  (AIRE),
          gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo
          di proprieta' o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che
          non risulti locata o  data  in  comodato  d'uso.  L'imposta
          municipale propria non si applica, altresi': 
                a)  alle   unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari, ivi incluse le unita' immobiliari appartenenti
          alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
          studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga  al
          richiesto requisito della residenza anagrafica; 
                b) ai fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                d) a un unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art.  28,  comma
          1, del decreto legislativo 19  maggio  2000,  n.  139,  dal
          personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per  il
          quale  non  sono  richieste  le  condizioni  della   dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504, e dei  commi  4  e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                0a) per le unita' immobiliari,  fatta  eccezione  per
          quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,  A/8  e
          A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo  ai  parenti
          in linea retta entro il primo grado che le utilizzano  come
          abitazione principale, a condizione che  il  contratto  sia
          registrato e che il comodante possieda un solo immobile  in
          Italia   e   risieda   anagraficamente    nonche'    dimori
          abitualmente  nello  stesso  comune  in  cui   e'   situato
          l'immobile concesso in comodato; il  beneficio  si  applica
          anche nel caso  in  cui  il  comodante  oltre  all'immobile
          concesso in comodato possieda nello stesso comune un  altro
          immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,   ad
          eccezione  delle  unita'   abitative   classificate   nelle
          categorie   catastali   A/1,   A/8   e   A/9;    ai    fini
          dell'applicazione   delle   disposizioni   della   presente
          lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei
          suddetti requisiti nel  modello  di  dichiarazione  di  cui
          all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011,
          n. 23; 
                a) per i fabbricati di interesse storico o  artistico
          di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
          22 gennaio 2004, n. 42; 
                b)  per   i   fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                a. 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                b. 140  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                b-bis.  80  per  i  fabbricati   classificati   nella
          categoria catastale D/5; 
                c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
                d.  60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
                e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662, un moltiplicatore pari a 135. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale,  adottata  ai  sensi  dell'art.  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              6-bis. Per gli immobili locati a canone  concordato  di
          cui  alla  legge  9  dicembre  1998,  n.  431,   l'imposta,
          determinata applicando l'aliquota stabilita dal  comune  ai
          sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  all'art.  9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. (Abrogato). 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico  di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, ovvero nel caso di immobili  posseduti  dai  soggetti
          passivi dell'imposta sul reddito delle societa', ovvero nel
          caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti  in  attuazione  dell'art.  93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. (Abrogato). 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'art.  52
          del decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate nonche', a decorrere dal  1°  dicembre  2012,
          tramite apposito bollettino postale al quale  si  applicano
          le disposizioni  di  cui  al  citato  art.  17,  in  quanto
          compatibili. 
              12-bis. (Abrogato). 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'art. 9,  comma  6,  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La  dichiarazione
          ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non  si
          verifichino modificazioni dei dati ed  elementi  dichiarati
          cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.  Con
          il citato decreto, sono altresi' disciplinati i casi in cui
          deve essere presentata la dichiarazione. Restano  ferme  le
          disposizioni dell'art. 37, comma 55,  del  decreto-legge  4
          luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 4 agosto 2006, n. 248,  e  dell'art.  1,  comma  104,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  le  dichiarazioni
          presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in
          quanto compatibili. Per gli immobili per i quali  l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13.  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  9   e
          dell'art. 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. All'art. 14, comma 9, del decreto  legislativo
          14 marzo 2011, n. 23, le parole:  «dal  1°  gennaio  2014»,
          sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio  2012».  Al
          comma 4 dell'art. 14 del decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23,  53  e  76  del
          decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma  31
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole
          «ad un quarto» sono sostituite dalle seguenti «alla  misura
          stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
          dicembre 1997, n. 472». Ai fini del quarto comma  dell'art.
          2752 del codice civile il riferimento alla  «legge  per  la
          finanza  locale»  si  intende   effettuato   a   tutte   le
          disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali  e
          provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui
          ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del  decreto-legge  3  ottobre
          2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2006,  n.  286,  e  successive  modificazioni,  e'
          consolidata,  a  decorrere  dall'anno   2011,   all'importo
          risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7  aprile
          2010 del Ministero dell'economia e delle  finanze  emanato,
          di concerto con il Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'art. 2, comma 24, della legge  23  dicembre  2009,  n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per la pubblicazione nel sito informatico di  cui  all'art.
          1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
          360, e successive modificazioni. I comuni  sono,  altresi',
          tenuti ad inserire  nella  suddetta  sezione  gli  elementi
          risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite
          dal Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento
          delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei  comuni
          italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti
          decorre  dalla  data  di  pubblicazione  degli  stessi  nel
          predetto sito informatico. Il versamento della  prima  rata
          di cui al comma 3 dell'art. 9 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base  dell'aliquota  e
          delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno  precedente.  Il
          versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 9  e'
          eseguito, a saldo dell'imposta dovuta  per  l'intero  anno,
          con eventuale conguaglio sulla prima  rata  versata,  sulla
          base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del
          28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune
          e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo
          entro il termine perentorio del  14  ottobre  dello  stesso
          anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
          28 ottobre, si  applicano  gli  atti  adottati  per  l'anno
          precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
                a. l'art. 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24  luglio  2008,
          n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi
          per i soli comuni ricadenti nei territori delle  regioni  a
          Statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano. A decorrere dall'anno 2018, l'abrogazione disposta
          dal presente comma opera anche  nei  confronti  dei  comuni
          compresi  nel  territorio  della  regione  Friuli   Venezia
          Giulia; 
                b. il comma 3, dell'art. 58 e le lettere d), e) ed h)
          del comma  1,  dell'art.  59  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446; 
                c. l'ultimo periodo del comma  5  dell'art.  8  e  il
          comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,
          n. 23; 
                d. il comma 1-bis dell'art. 23 del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'  art.  7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' art. 7
          del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.  106,  anche
          dopo la scadenza dei termini originariamente posti  e  fino
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in
          relazione al riconoscimento  del  requisito  di  ruralita',
          fermo restando il  classamento  originario  degli  immobili
          rurali  ad  uso  abitativo.  Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3,  comma  3,
          del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio  1998,  n.
          28, devono essere dichiarati  al  catasto  edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all' art. 1, comma 336, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine di cui all'art.  52,  comma
          2, del decreto legislativo n.  446  del  1997,  e  comunque
          entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del  termine
          previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  Il
          mancato invio  delle  predette  deliberazioni  nei  termini
          previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da
          parte del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino
          all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a
          qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  di  concerto
          con il Ministero dell'interno, di natura non  regolamentare
          sono stabilite le modalita' di attuazione, anche  graduale,
          delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente
          comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica,
          sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate  dai
          comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
          Ufficiale previsto dall'art. 52, comma  2,  terzo  periodo,
          del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'art. 1, comma 4,  ultimo  periodo  del  decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  «31
          dicembre» sono  sostituite  dalle  parole:  «20  dicembre».
          All'art. 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
          138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  le
          parole da «differenziate» a «legge statale» sono sostituite
          dalle  seguenti:  «utilizzando  esclusivamente  gli  stessi
          scaglioni di reddito stabiliti, ai  fini  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche,  dalla  legge  statale,  nel
          rispetto del principio di progressivita'». L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              18. All'art. 2, comma 3,  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: «gettito di cui ai  commi
          1 e 2», sono aggiunte le seguenti: «nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4». 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'art. 2, nonche' dal comma 10 dell'art. 14  del
          decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'  art.  2,
          comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'
          esclusivamente finalizzato  a  fissare  la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. 
              21. (Soppresso).». 
              - Si riporta  l'art.  1,  comma  639,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2014): 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC).  Essa
          si basa su due presupposti impositivi, uno  costituito  dal
          possesso di immobili e collegato alla loro natura e  valore
          e l'altro collegato  all'erogazione  e  alla  fruizione  di
          servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
          propria  (IMU),  di   natura   patrimoniale,   dovuta   dal
          possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
          di una componente riferita ai servizi, che si articola  nel
          tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
          possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
          unita' immobiliari destinate ad abitazione  principale  dal
          possessore  nonche'  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo
          familiare,  ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle
          categorie catastali A/1, A/8  e  A/9,  e  nella  tassa  sui
          rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
          di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   carico
          dell'utilizzatore. 
              (Omissis).». 
              Il  regolamento  18  dicembre  2013,  n.   1407/2013/UE
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de   minimis»   (Testo
          rilevante ai fini del SEE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il  regolamento  18  dicembre  2013,  n.   1408/2013/UE
          (Regolamento della  Commissione  relativo  all'applicazione
          degli articoli 107 e 108  del  trattato  sul  funzionamento
          dell'Unione europea agli aiuti  «de  minimis»  nel  settore
          agricolo)   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    Ufficiale
          dell'Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352. 
              Il regolamento 27 giugno 2014, n. 717/2014 (Regolamento
          della Commissione relativo all'applicazione degli  articoli
          107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
          europea agli aiuti «de minimis» nel settore della  pesca  e
          dell'acquacoltura) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea 28 giugno 2014, n. L 190. 
              - Si riportano gli articoli 29 e 30  del  decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122: 
              «Art.    29    (Concentrazione    della     riscossione
          nell'accertamento).  -  1.  Le  attivita'  di   riscossione
          relative agli  atti  indicati  nella  seguente  lettera  a)
          emessi a partire dal 1° ottobre 2011 e relativi ai  periodi
          d'imposta in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2007  e
          successivi,   sono   potenziate   mediante   le    seguenti
          disposizioni: 
                a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle
          Entrate ai fini delle  imposte  sui  redditi,  dell'imposta
          regionale sulle attivita'  produttive  e  dell'imposta  sul
          valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione
          delle sanzioni, devono  contenere  anche  l'intimazione  ad
          adempiere, entro il termine di presentazione  del  ricorso,
          all'obbligo  di  pagamento  degli  importi   negli   stessi
          indicati, ovvero, in caso di  tempestiva  proposizione  del
          ricorso ed a titolo provvisorio,  degli  importi  stabiliti
          dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973,  n.  602.  L'intimazione  ad  adempiere  al
          pagamento e' altresi'  contenuta  nei  successivi  atti  da
          notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con
          avviso di  ricevimento,  in  tutti  i  casi  in  cui  siano
          rideterminati gli importi dovuti in  base  agli  avvisi  di
          accertamento   ai   fini   delle   imposte   sui   redditi,
          dell'imposta  regionale  sulle   attivita'   produttive   e
          dell'imposta   sul   valore   aggiunto   ed   ai   connessi
          provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  ai   sensi
          dell'art. 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19  giugno
          1997, n. 218, dell'art. 48, comma 3-bis, e dell'art. 68 del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  e  dell'art.
          19 del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472,
          nonche' in caso di definitivita' dell'atto di  accertamento
          impugnato. In tali ultimi casi il  versamento  delle  somme
          dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal  ricevimento
          della raccomandata;  la  sanzione  amministrativa  prevista
          dall' art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471, non si applica nei casi di omesso, carente  o  tardivo
          versamento delle  somme  dovute,  nei  termini  di  cui  ai
          periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati; 
                b)  gli  atti  di  cui  alla  lettera  a)   divengono
          esecutivi decorso il termine utile per la proposizione  del
          ricorso e devono espressamente recare  l'avvertimento  che,
          decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il  pagamento,
          la  riscossione  delle  somme  richieste,  in  deroga  alle
          disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e'  affidata
          in carico agli  agenti  della  riscossione  anche  ai  fini
          dell'esecuzione forzata, con le modalita'  determinate  con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate,  di
          concerto  con   il   Ragioniere   generale   dello   Stato.
          L'esecuzione  forzata  e'  sospesa  per   un   periodo   di
          centottanta giorni dall'affidamento in carico  agli  agenti
          della riscossione degli atti di cui alla lettera  a);  tale
          sospensione non si  applica  con  riferimento  alle  azioni
          cautelari e conservative,  nonche'  ad  ogni  altra  azione
          prevista dalle norme ordinarie a tutela del  creditore.  La
          predetta sospensione non  opera  in  caso  di  accertamenti
          definitivi, anche in seguito a giudicato, nonche'  in  caso
          di  recupero  di  somme  derivanti   da   decadenza   dalla
          rateazione. L'agente della  riscossione,  con  raccomandata
          semplice o posta elettronica, informa il debitore  di  aver
          preso in carico le somme per la riscossione; 
                c) in presenza di fondato pericolo  per  il  positivo
          esito della  riscossione,  decorsi  sessanta  giorni  dalla
          notifica degli atti di cui alla lettera a), la  riscossione
          delle somme in essi indicate, nel loro ammontare  integrale
          comprensivo di interessi e sanzioni, puo'  essere  affidata
          in carico agli agenti della  riscossione  anche  prima  dei
          termini previsti alle lettere a) e b). Nell'ipotesi di  cui
          alla presente lettera, e ove gli agenti della  riscossione,
          successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui
          alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei  a
          dimostrare  il  fondato   pericolo   di   pregiudicare   la
          riscossione, non opera la sospensione di cui  alla  lettera
          b) e l'agente della riscossione non invia l'informativa  di
          cui alla lettera b); 
                d) all'atto dell'affidamento e,  successivamente,  in
          presenza  di  nuovi   elementi,   il   competente   ufficio
          dell'Agenzia delle Entrate  fornisce,  anche  su  richiesta
          dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili  ai
          fini del potenziamento  dell'efficacia  della  riscossione,
          acquisiti anche in fase di accertamento; 
                e) l'agente della riscossione, sulla base del  titolo
          esecutivo di cui alla lettera  a)  e  senza  la  preventiva
          notifica  della   cartella   di   pagamento,   procede   ad
          espropriazione forzata con  i  poteri,  le  facolta'  e  le
          modalita' previste dalle disposizioni che  disciplinano  la
          riscossione a  mezzo  ruolo.  Ai  fini  dell'espropriazione
          forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto  di  cui  alla
          lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con
          le modalita' determinate con il provvedimento di  cui  alla
          lettera   b),   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente  della  riscossione  ne  attesti  la  provenienza.
          Decorso un anno dalla notifica  degli  atti  indicati  alla
          lettera a), l'espropriazione  forzata  e'  preceduta  dalla
          notifica dell'avviso di cui all'art.  50  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; 
                f) a partire dal primo giorno successivo  al  termine
          ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste
          con gli atti di cui alla lettera a) sono  maggiorate  degli
          interessi di mora nella misura indicata  dall'art.  30  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, calcolati a  partire  dal  giorno  successivo  alla
          notifica degli atti stessi;  all'agente  della  riscossione
          spettano l'aggio, interamente a carico del debitore,  e  il
          rimborso delle spese  relative  alle  procedure  esecutive,
          previsti dall'art. 17 del  decreto  legislativo  13  aprile
          1999, n. 112; 
                g) ai fini della procedura di riscossione contemplata
          dal  presente  comma,  i  riferimenti  contenuti  in  norme
          vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si  intendono
          effettuati  agli  atti  indicati  nella  lettera  a)  ed  i
          riferimenti  alle  somme  iscritte  a  ruolo  si  intendono
          effettuati  alle   somme   affidate   agli   agenti   della
          riscossione secondo le disposizioni del presente comma;  la
          dilazione del pagamento prevista dall'art. 19 dello  stesso
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 602, puo' essere concessa solo  dopo  l'affidamento  del
          carico all'agente della riscossione e in  caso  di  ricorso
          avverso gli atti di cui alla lettera a) si  applica  l'art.
          39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 602; 
                h)   in   considerazione    della    necessita'    di
          razionalizzare  e   velocizzare   tutti   i   processi   di
          riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza
          di tale fase dell'attivita' di contrasto all'evasione,  con
          uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  anche  in
          deroga alle norme  vigenti,  sono  introdotte  disposizioni
          finalizzate     a     razionalizzare,     progressivamente,
          coerentemente con le norme di cui  al  presente  comma,  le
          procedure di riscossione  coattiva  delle  somme  dovute  a
          seguito  dell'attivita'  di   liquidazione,   controllo   e
          accertamento sia ai fini delle imposte sui  redditi  e  sul
          valore  aggiunto  che   ai   fini   degli   altri   tributi
          amministrati  dall'Agenzia  delle  Entrate  e  delle  altre
          entrate riscuotibili a mezzo ruolo. 
              2. All'art. 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.
          267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al primo comma,  dopo  le  parole:  «con  riguardo
          all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti:
          «ed alle ritenute operate e non versate»; 
                b) il secondo periodo del sesto comma  e'  sostituito
          dai  seguenti:  «La  proposta   di   transazione   fiscale,
          unitamente con la documentazione di cui  all'art.  161,  e'
          depositata presso gli uffici indicati  nel  secondo  comma,
          che procedono alla trasmissione ed  alla  liquidazione  ivi
          previste. Alla proposta di transazione deve altresi' essere
          allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore  o
          dal suo legale rappresentante ai  sensi  dell'art.  47  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede
          rappresenta  fedelmente  ed  integralmente  la   situazione
          dell'impresa, con particolare riguardo  alle  poste  attive
          del patrimonio.»; 
                c) dopo il sesto comma e' aggiunto il  seguente:  «La
          transazione fiscale conclusa  nell'ambito  dell'accordo  di
          ristrutturazione di cui all'art.  182-bis  e'  revocata  di
          diritto se il debitore non esegue integralmente,  entro  90
          giorni dalle scadenze previste,  i  pagamenti  dovuti  alle
          Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza
          e assistenza obbligatorie.». 
              3.  All'art.  87  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il  comma  2  e'
          aggiunto il seguente: 
                «2-bis.  L'agente   della   riscossione   cui   venga
          comunicata  la  proposta  di  concordato,  ai  sensi  degli
          articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
          la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle Entrate, anche
          in deroga alle modalita' indicate nell'art. 36 del  decreto
          legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,  e   la   approva,
          espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente
          in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.». 
              4. L'art. 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,  n.
          74, e' sostituito dal seguente: 
              «Art.  11  (Sottrazione  fraudolenta  al  pagamento  di
          imposte) 
              1. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte
          sui redditi o sul valore aggiunto  ovvero  di  interessi  o
          sanzioni  amministrative  relativi  a  dette   imposte   di
          ammontare  complessivo  superiore  ad  euro  cinquantamila,
          aliena simulatamente o compie altri  atti  fraudolenti  sui
          propri o su altrui beni idonei a  rendere  in  tutto  o  in
          parte inefficace la procedura di riscossione  coattiva.  Se
          l'ammontare  delle  imposte,  sanzioni  ed   interessi   e'
          superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione  da
          un anno a sei anni. 
              2. E' punito con la reclusione da sei  mesi  a  quattro
          anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per  altri  un
          pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica
          nella documentazione presentata ai fini della procedura  di
          transazione  fiscale  elementi  attivi  per  un   ammontare
          inferiore a quello effettivo od  elementi  passivi  fittizi
          per   un   ammontare   complessivo   superiore   ad    euro
          cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo  precedente
          e' superiore ad euro duecentomila si applica la  reclusione
          da un anno a sei anni.». 
              5.  All'art.  27,   comma   7,   primo   periodo,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  le
          parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base
          ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo,
          le misure cautelari» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Le
          misure cautelari, che,  in  base  al  processo  verbale  di
          constatazione,  al  provvedimento  con  il  quale   vengono
          accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione
          della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono». 
              6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici
          giorni successivi all'accettazione a norma dell'art. 29 del
          Regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  comunica  ai  sensi
          dell'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione
          al passivo della procedura concorsuale. Per  la  violazione
          dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le  sanzioni
          applicabili. 
              7. All'art. 319-bis del codice penale, dopo le  parole:
          «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte
          le  seguenti:  «nonche'  il  pagamento  o  il  rimborso  di
          tributi». Con riguardo alle valutazioni  di  diritto  e  di
          fatto  operate  ai  fini  della  definizione  del  contesto
          mediante gli istituti previsti dall'art. 182-ter del  Regio
          decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, dall'art. 48 del  decreto  legislativo
          31 dicembre  1992,  n.  546,  e  successive  modificazioni,
          dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni, dagli articoli 16
          e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.  472,  e
          successive modificazioni, nonche' al fine della definizione
          delle  procedure   amichevoli   relative   a   contribuenti
          individuati previste dalle vigenti  convenzioni  contro  le
          doppie  imposizioni  sui  redditi   e   dalla   convenzione
          90/436/CEE, resa esecutiva con legge 22 marzo 1993, n.  99,
          la responsabilita' di cui all'art. 1, comma 1, della  legge
          14 gennaio 1994, n.  20,  e  successive  modificazioni,  e'
          limitata alle ipotesi di dolo.». 
              «Art. 30. Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2011,  l'attivita'  di
          riscossione relativa al recupero delle  somme  a  qualunque
          titolo dovute all'INPS, anche  a  seguito  di  accertamenti
          degli uffici, e' effettuata  mediante  la  notifica  di  un
          avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. (Soppresso). 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. - 12 (Soppressi). 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.». 
              - Si riporta l'art. 48, comma 2, del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti  in  favore  delle
          popolazioni  colpite  dal  sisma  del  24   agosto   2016),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016,  n.  229  (Interventi   urgenti   in   favore   delle
          popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016): 
              «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini  in  materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -
          (Omissis). 
              2. Con riferimento ai settori  dell'energia  elettrica,
          dell'acqua e del gas, ivi inclusi i  gas  diversi  dal  gas
          naturale distribuiti a mezzo di reti  canalizzate,  nonche'
          per i settori delle assicurazioni  e  della  telefonia,  la
          competente   autorita'   di   regolazione,    con    propri
          provvedimenti,   introduce   norme   per   la   sospensione
          temporanea, per  un  periodo  non  superiore  a  6  mesi  a
          decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai  Comuni  di
          cui  all'allegato  1  ovvero  dal  26  ottobre   2016   con
          riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2, dei termini di
          pagamento delle fatture emesse o da emettere  nello  stesso
          periodo, anche in relazione al servizio erogato  a  clienti
          forniti sul mercato  libero,  per  le  utenze  situate  nei
          Comuni di cui agli allegati 1 e 2. Entro centoventi  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          l'autorita'  di  regolazione,  con   propri   provvedimenti
          disciplina altresi' le  modalita'  di  rateizzazione  delle
          fatture i cui pagamenti sono stati  sospesi  ai  sensi  del
          primo periodo ed introduce agevolazioni,  anche  di  natura
          tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui
          agli allegati 1 e 2, individuando anche le modalita' per la
          copertura delle agevolazioni stesse  attraverso  specifiche
          componenti tariffarie, facendo ricorso,  ove  opportuno,  a
          strumenti di tipo perequativo. 
              (Omissis).».