(( Art. 4 
 
 
             Sostegno a favore delle imprese danneggiate 
                     in conseguenza dell'evento 
 
  1. Alle imprese e ai liberi professionisti  aventi  sede  operativa
all'interno della zona delimitata con le ordinanze  del  sindaco  del
comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018,  n.  307  del  26  agosto
2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018  e  con
provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da  adottare
entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14  agosto  2018  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  decreto  hanno  subito  un
decremento   del   fatturato   rispetto   al   valore   mediano   del
corrispondente periodo del triennio  2015-2017,  e'  riconosciuta,  a
domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel
limite massimo di euro  200.000.  Il  decremento  di  fatturato  puo'
essere dimostrato mediante dichiarazione  dell'interessato  ai  sensi
dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnata  dall'estratto
autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti  ai  periodi
di riferimento. 
  2. I criteri e le  modalita'  per  l'erogazione  delle  somme,  nel
limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti
dal Commissario delegato di cui all'art. 1  dell'ordinanza  del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20  agosto  2018,
che provvede a valere sulle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma  di
euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'art.  18,  comma   1,   lettera   a),   del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  46,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  (Testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di documentazione amministrativa (Testo A): 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni) 
              1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
          all'istanza, sottoscritte dall'interessato  e  prodotte  in
          sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
          qualita' personali e fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
              - Si riporta  l'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
          Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539
          (Primi  interventi  urgenti   di   protezione   civile   in
          conseguenza  dell'emergenza  determinatasi  a  seguito  del
          crollo di un tratto del viadotto Polcevera  dell'autostrada
          A10,  nel  Comune  di  Genova,  noto  come  ponte  Morandi,
          avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza  n.
          539): 
              «Art. 1 (Nomina  Commissario  delegato  e  piano  degli
          interventi). - 1. Per  fronteggiare  l'emergenza  derivante
          dall'evento di cui in premessa, il Presidente della Regione
          Liguria e' nominato Commissario delegato. 
              2. Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla
          presente ordinanza il Commissario  delegato,  che  opera  a
          titolo gratuito, puo' avvalersi  delle  strutture  e  degli
          uffici regionali, della Citta' metropolitana di Genova,  di
          quelli   del   Comune   di   Genova   e   delle   pubbliche
          amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni ed integrazioni,  anche  individuandoli  come
          soggetti attuatori, che agiscono sulla base  di  specifiche
          direttive, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle
          risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta  giorni
          dalla pubblicazione  della  presente  ordinanza,  un  piano
          degli interventi da sottoporre  all'approvazione  del  Capo
          del Dipartimento della  protezione  civile  che  interessi,
          quanto alle infrastrutture stradali,  anche  il  territorio
          portuale quale parte integrante dell'ambito  comunale.  Gli
          interventi  in  parola,   in   ragione   dell'urgenza   del
          ripristino  delle  normali   condizioni   di   vita   della
          popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima
          dell'approvazione del Piano. Con il  Piano  si  dispone  in
          ordine: 
                a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei
          costi sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e
          di   prima   assistenza   alla   popolazione    interessata
          dall'evento, gia' posti in essere nell'ambito del Centro di
          coordinamento dei soccorsi istituito con provvedimento  del
          Prefetto  di  Genova  e  del  Centro   operativo   comunale
          istituito   dal   Comune    di    Genova,    nonche'    per
          l'organizzazione   e   l'effettuazione   degli    ulteriori
          eventuali interventi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
          popolazione interessata dall'evento; 
                b) al  ripristino  della  funzionalita'  dei  servizi
          pubblici ivi compresi  quelli  per  il  servizio  sanitario
          regionale  e  delle  infrastrutture  di  reti  strategiche,
          nonche' agli interventi, anche infrastrutturali,  necessari
          ad assicurare la continuita' delle attivita' portuali, alle
          attivita' di gestione dei  rifiuti,  delle  macerie,  delle
          terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle  misure
          volte  a  garantire  la  continuita'   amministrativa   nel
          territorio di Genova. 
              4. In particolare, il Piano di cui al precedente  comma
          contiene misure per  il  ricovero  e  per  la  sistemazione
          temporanea della popolazione destinataria di  ordinanza  di
          sgombero o evacuata dal luogo della propria dimora  stabile
          e  continuativa,   ivi   compresa   la   previsione   della
          concessione dei  contributi  per  l'autonoma  sistemazione,
          secondo quanto  disciplinato  al  successivo  art.  4.  Gli
          interventi predetti possono essere attuati  anche  mediante
          recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di
          edilizia  residenziale  pubblica  e  a  canone  sociale  di
          proprieta' pubblica gia' esistenti e all'uopo  disponibili;
          interventi di rimozione  macerie  dall'alveo  del  torrente
          Polcevera  e  dalla  viabilita'  comunale;  attivita'   per
          l'individuazione e l'allestimento delle  aree  di  deposito
          temporaneo o stoccaggio  macerie;  interventi  urgenti  per
          assicurare la viabilita' alternativa cittadina e  portuale;
          iniziative  volte  al  ripristino   dell'operativita'   del
          servizio  di   gestione   rifiuti,   svolto   dalla   ditta
          municipalizzata AMIU ed al potenziamento  del  sistema  dei
          trasporti  locali  sia  stradale  che  ferroviario,   anche
          attraverso la realizzazione di piste veicolari, nonche'  al
          potenziamento temporaneo dei  presidi  medici  al  fine  di
          assicurare  l'erogazione   delle   necessarie   prestazioni
          sanitarie. 
              5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere
          la  descrizione  tecnica  di  ciascun  intervento  con   la
          relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole  stime
          di costo. 
              6.  Il  predetto  Piano  puo'  essere   successivamente
          rimodulato e integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui
          all'art. 2 previa approvazione del  Capo  del  Dipartimento
          della protezione civile. 
              7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al
          comma 2 formano oggetto di rendicontazione ed  attestazione
          della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione
          di emergenza di cui in premessa.  Tale  rendicontazione  e'
          supportata da documentazione in originale, da  allegare  al
          rendiconto del Commissario  delegato  di  cui  all'art.  1,
          comma 1, della presente ordinanza. 
              8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono
          dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.». 
              - Si riporta  l'art.  18,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2: 
              «Art.  18   (Ferma   la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30  giorni
          dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
          assegna una quota delle risorse nazionali  disponibili  del
          Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).».