(( Art. 4 Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento 1. Alle imprese e ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018 e con provvedimento ricognitivo del Commissario straordinario, da adottare entro il 31 dicembre 2018, che nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, e' riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato puo' essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'art. 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. 2. I criteri e le modalita' per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2018, sono stabiliti dal Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale per l'emergenza, che e' all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 )).
Riferimenti normativi - Si riporta l'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A): «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)». - Si riporta l'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018. (Ordinanza n. 539): «Art. 1 (Nomina Commissario delegato e piano degli interventi). - 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa, il Presidente della Regione Liguria e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, della Citta' metropolitana di Genova, di quelli del Comune di Genova e delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, anche individuandoli come soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile che interessi, quanto alle infrastrutture stradali, anche il territorio portuale quale parte integrante dell'ambito comunale. Gli interventi in parola, in ragione dell'urgenza del ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta, potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del Piano. Con il Piano si dispone in ordine: a) alla ricognizione, per il successivo rimborso, dei costi sostenuti per assicurare gli interventi di soccorso e di prima assistenza alla popolazione interessata dall'evento, gia' posti in essere nell'ambito del Centro di coordinamento dei soccorsi istituito con provvedimento del Prefetto di Genova e del Centro operativo comunale istituito dal Comune di Genova, nonche' per l'organizzazione e l'effettuazione degli ulteriori eventuali interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici ivi compresi quelli per il servizio sanitario regionale e delle infrastrutture di reti strategiche, nonche' agli interventi, anche infrastrutturali, necessari ad assicurare la continuita' delle attivita' portuali, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nel territorio di Genova. 4. In particolare, il Piano di cui al precedente comma contiene misure per il ricovero e per la sistemazione temporanea della popolazione destinataria di ordinanza di sgombero o evacuata dal luogo della propria dimora stabile e continuativa, ivi compresa la previsione della concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione, secondo quanto disciplinato al successivo art. 4. Gli interventi predetti possono essere attuati anche mediante recupero funzionale edilizio ed impiantistico di alloggi di edilizia residenziale pubblica e a canone sociale di proprieta' pubblica gia' esistenti e all'uopo disponibili; interventi di rimozione macerie dall'alveo del torrente Polcevera e dalla viabilita' comunale; attivita' per l'individuazione e l'allestimento delle aree di deposito temporaneo o stoccaggio macerie; interventi urgenti per assicurare la viabilita' alternativa cittadina e portuale; iniziative volte al ripristino dell'operativita' del servizio di gestione rifiuti, svolto dalla ditta municipalizzata AMIU ed al potenziamento del sistema dei trasporti locali sia stradale che ferroviario, anche attraverso la realizzazione di piste veicolari, nonche' al potenziamento temporaneo dei presidi medici al fine di assicurare l'erogazione delle necessarie prestazioni sanitarie. 5. Il Piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 6. Il predetto Piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 2 previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 7. Le risorse finanziarie erogate ai soggetti di cui al comma 2 formano oggetto di rendicontazione ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza di cui in premessa. Tale rendicontazione e' supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, della presente ordinanza. 8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.». - Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: «Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; (Omissis).».