(( Art. 4 bis 
 
 
             Sostegno a favore degli operatori economici 
               danneggiati in conseguenza dell'evento 
 
  1.  Al  fine  di  accelerare   le   operazioni   di   ricostruzione
dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento e per ristorare  i
danni subiti dagli immobili  che  ospitano  le  imprese  aventi  sede
operativa nella zona  delimitata  con  l'ordinanza  del  sindaco  del
comune di Genova n. 314  del  7  settembre  2018  e  destinatarie  di
ordinanze sindacali di sgombero, il Commissario straordinario,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, puo' stipulare  con  i  proprietari
delle predette unita' immobiliari, con gli effetti  di  cui  all'art.
45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327,  l'atto  di   cessione   della
proprieta'.  Scaduto  tale  termine,  il  Commissario  provvede  alle
conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di  esproprio
sulla base delle risultanze della documentazione catastale e  procede
all'immediata redazione del verbale  di  immissione  in  possesso  ai
sensi dell'art. 24 del citato testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.  Il  Commissario  non
subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari  a  favore  di
istituti  finanziari,  ne'  acquisisce  alcun   gravame   sull'unita'
immobiliare ceduta. 
  2. Ai proprietari che hanno  stipulato  gli  atti  di  cessione  e'
corrisposta, nel termine di trenta giorni  dalla  trascrizione  degli
stessi, l'indennita' quantificata in complessivi euro 1.300 per metro
quadrato per le aree coperte e in euro 325 per le aree scoperte,  che
tiene conto del valore venale dell'immobile. 
  3. Le indennita' sono diminuite del 10  per  cento  in  favore  dei
soggetti espropriati che non hanno stipulato  gli  atti  di  cessione
volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del
verbale di immissione. 
  4. Il concessionario del tratto autostradale alla data  dell'evento
provvede a  corrispondere  ai  proprietari  e  agli  usufruttuari  le
indennita' di cui ai commi 2, 3 e 6 nei termini ivi previsti. In caso
di  omesso  versamento  nel  termine,  il  Commissario  straordinario
provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo. 
  5.  All'esito  delle  operazioni  di   ricostruzione,   l'eventuale
retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati e'  pronunciata
a titolo gratuito a favore del comune di Genova e su richiesta  dello
stesso. 
  6.  Per  assicurare  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   in
condizioni di sicurezza per i lavoratori,  alle  imprese  di  cui  al
comma 1 e' corrisposta un'indennita' per ristorare la  perdita  delle
attrezzature, dei macchinari e  dei  materiali  aziendali  ovvero  la
spesa per il loro  recupero  e  trasferimento  all'interno  dell'area
metropolitana  di  Genova   o,   per   motivate   ragioni   tecniche,
organizzative   o   produttive,   nelle   province   limitrofe.    Il
concessionario,  ovvero   il   Commissario   straordinario   in   via
sostitutiva,  provvede  al  pagamento  dell'indennita'  entro  trenta
giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entita' e la
congruita' della spesa, anche tenuto  conto  dei  valori  residui  di
ammortamento. 
  7. Le indennita' di cui al presente articolo sono  riconosciute  al
netto dell'indennizzo assicurativo  o  del  risarcimento  erogato  da
altri soggetti pubblici o privati, nonche' delle  altre  agevolazioni
pubbliche eventualmente percepite dall'interessato  per  le  medesime
finalita' del presente articolo. 
  8.  Il  Commissario  straordinario  provvede  all'attuazione  degli
interventi di cui al  presente  articolo  nei  limiti  delle  risorse
disponibili di cui al comma 9. 
  9. La  contabilita'  speciale  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  e'
incrementata di 35 milioni di euro per l'anno 2018. Ai relativi oneri
si provvede: 
    a) quanto a 25 milioni di euro per il  pagamento  dell'indennita'
di cui al comma 6, mediante il trasferimento da  parte  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro  alla
predetta contabilita' speciale di  quota  parte  delle  risorse  gia'
programmate  nel  bilancio  2018  dello  stesso   Istituto   per   il
finanziamento di progetti di cui all'art. 11, comma  5,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (bando ISI 2018); 
    b) quanto a 10 milioni di euro per l'avvio  del  pagamento  delle
indennita' di  cui  ai  commi  2  e  3,  nelle  more  della  puntuale
quantificazione  del  fabbisogno,  a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'art. 45. 
  10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art.  45,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              «Art. 45 (L)  (Disposizioni  generali).  -  1.  Fin  da
          quando e' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera e fino
          alla data in cui e' eseguito il decreto  di  esproprio,  il
          proprietario  ha  il  diritto  di  stipulare  col  soggetto
          beneficiario dell'espropriazione  l'atto  di  cessione  del
          bene o della sua quota di proprieta'. (L) 
              2. Il corrispettivo dell'atto di cessione: 
                a) se riguarda un'area edificabile, e'  calcolato  ai
          sensi dell'art. 37, con l'aumento del dieci  per  cento  di
          cui al comma 2 dell' art. 37; 
                b)  se  riguarda   una   costruzione   legittimamente
          edificata, e' calcolato nella misura  venale  del  bene  ai
          sensi dell'art. 38; 
                c) se riguarda un'area non edificabile, e'  calcolato
          aumentando del cinquanta  per  cento  l'importo  dovuto  ai
          sensi dell'art. 40, comma 3; 
                d) se riguarda  un'area  non  edificabile,  coltivata
          direttamente dal proprietario, e'  calcolato  moltiplicando
          per tre l'importo dovuto ai sensi dell'art. 40, comma 3. In
          tale  caso  non  compete  l'indennita'  aggiuntiva  di  cui
          all'art. 40, comma 4. (L) 
              3.  L'accordo  di  cessione  produce  gli  effetti  del
          decreto di esproprio e non li  perde  se  l'acquirente  non
          corrisponde la somma entro il termine concordato. (L) 
              4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          del capo X. (L)». 
              - Si riporta l'art.  24,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          espropriazione per pubblica utilita' (Testo A): 
              «Art. 24 (L-R) (Esecuzione del decreto di esproprio). -
          1. L'esecuzione del  decreto  di  esproprio  ha  luogo  per
          iniziativa   dell'autorita'   espropriante   o   del    suo
          beneficiario, con il verbale  di  immissione  in  possesso,
          entro il termine perentorio di due anni. (L) 
              2.  Lo  stato  di  consistenza  del  bene  puo'  essere
          compilato anche successivamente alla redazione del  verbale
          di immissione in possesso, senza ritardo e  prima  che  sia
          mutato lo stato dei luoghi. (L) 
              3. Lo stato di consistenza e il verbale  di  immissione
          sono redatti in contraddittorio con  l'espropriato  o,  nel
          caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due
          testimoni  che  non  siano  dipendenti   del   beneficiario
          dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni  i
          titolari di diritti reali o personali sul bene. (L) 
              4. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche
          quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
          continua ad essere utilizzato, per  qualsiasi  ragione,  da
          chi in precedenza ne aveva la disponibilita'. (L) 
              5. L'autorita' espropriante, in  calce  al  decreto  di
          esproprio, indica la data in cui e'  avvenuta  l'immissione
          in  possesso  e  trasmette  copia  del   relativo   verbale
          all'ufficio per i registri  immobiliari,  per  la  relativa
          annotazione. (R) 
              6. L'autorita' che ha eseguito il decreto di  esproprio
          ne  da'  comunicazione  all'ufficio  istituito   ai   sensi
          dell'art. 14, comma 1. (R) 
              7. Decorso il termine previsto nel  comma  1,  entro  i
          successivi tre anni puo' essere emanato un  ulteriore  atto
          che comporta la dichiarazione di pubblica utilita'. (L)». 
              -  Si  riporta  l'art.  11,  comma   5,   del   decreto
          legislativo 9 aprile 2008, n. 81  (Attuazione  dell'art.  1
          della legge 3 agosto 2007, n. 123,  in  materia  di  tutela
          della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro): 
              «Art. 11 (Attivita' promozionali). - (Omissis). 
              5.  L'INAIL  finanzia  con   risorse   proprie,   anche
          nell'ambito della bilateralita'  e  di  protocolli  con  le
          parti sociali e le associazioni nazionali di  tutela  degli
          invalidi del lavoro, finanzia progetti  di  investimento  e
          formazione in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro
          rivolti in particolare alle piccole, medie e micro  imprese
          e progetti volti  a  sperimentare  soluzioni  innovative  e
          strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati  ai
          principi  di   responsabilita'   sociale   delle   imprese.
          Costituisce  criterio  di  priorita'   per   l'accesso   al
          finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
          prassi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  v).  L'INAIL
          svolge tali compiti con le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
              (Omissis).».